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	<title>partita iva comunitaria &#8211; Tecno Vat </title>
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	<title>partita iva comunitaria &#8211; Tecno Vat </title>
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		<title>Partita Iva comunitaria: cos&#8217;è e perché è importante per le operazioni intracomunitarie</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 08:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rappresentanza Fiscale Estera]]></category>
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		<category><![CDATA[identificazione fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[Estendere la propria attività all&#8217;estero significa consentire al proprio business di posizionarsi su nuovi mercati; ciò comporta innumerevoli vantaggi, tra cui: maggiore competitività, aumento del fatturato d&#8217;impresa, accesso a nuove risorse finanziarie e molto altro. I soggetti imprenditoriali che intendono avviare scambi commerciali con paesi europei devono acquisire la partita Iva comunitaria, iscriversi al VIES [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6572" class="elementor elementor-6572" data-elementor-post-type="post">
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									<p><span style="font-weight: 400;">Estendere la propria attività all&#8217;estero significa consentire al proprio business di posizionarsi su nuovi mercati; ciò comporta innumerevoli vantaggi, tra cui: maggiore competitività, aumento del fatturato d&#8217;impresa, accesso a nuove risorse finanziarie e molto altro. I soggetti imprenditoriali che intendono avviare scambi commerciali con paesi europei devono acquisire la partita Iva comunitaria, iscriversi al VIES e adempiere agli obblighi correlati. Scopriamo di più.</span></p><h2><span style="font-weight: 400;">Partita Iva comunitaria: cos&#8217;è</span></h2><p><span style="font-weight: 400;">La partita Iva comunitaria è un codice necessario per chi</span><span style="font-weight: 400;"> vuole fare scambi commerciali (solo acquisti, solo vendite o entrambi) con i paesi della comunità europea. I soggetti imprenditoriali che intendono intraprendere operazioni intracomunitarie devono comunicarlo all&#8217;Agenzia delle Entrate e avviare un iter che gli consentirà di emettere/ricevere fatture verso e da paesi UE.</span></p><h3><b>Come ottenere la partita Iva comunitaria</b></h3><p> </p><p>I soggetti che aprono per la prima volta una partita Iva e che vogliono ottenere l&#8217;autorizzazione a compiere operazioni intracomunitarie devono esplicitarlo nel modulo di dichiarazione attività compilando il campo &#8220;operazioni intracomunitarie&#8221; del quadro I. Ricordiamo che i soggetti diversi dalle persone fisiche devono utilizzare il modello AA7, le imprese individuali e i lavoratori autonomi, invece, il modello AA9.</p><p>Coloro che già possiedono una partita Iva italiana devono, invece, rivolgersi all&#8217;Agenzia delle Entrate richiedendo<strong> l&#8217;iscrizione al VIES</strong> (<a href="https://tecnovat.it/operazioni-intracomunitarie-obbligo-iscrizione-vies-e-nomina-rappresentante-fiscale/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vat Information Exchange System</a>). Quest&#8217;ultimo è <span style="font-weight: 400;">l&#8217;archivio informatico europeo sull&#8217;IVA, il quale consente di controllare la validità di una partita Iva e favorisce </span>scambi di informazioni<span style="font-weight: 400;"> tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell&#8217;UE. </span></p><h3>Partita Iva comunitaria: quali oneri comporta?</h3><p>Chi possiede la partita Iva comunitaria è obbligato alla <strong>presentazione trimestrale degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie compiute</strong> (sia acquisti che vendite). Coloro che non rispettano tale obbligo, evitando la presentazione degli elenchi per quattro mesi consecutivi, rischiano la cancellazione dal VIES da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate. Quest&#8217;ultima avrà luogo a seguito della comunicazione che l&#8217;ente inoltra al contribuente, a scopo informativo, e avrà effetto a partire dal 60° giorno successivo alla data della comunicazione.</p><h3><b>Chi può richiedere la partita Iva comunitaria?</b></h3><p>Possono richiedere la partita Iva comunitaria tutti i soggetti che esercitano attività d&#8217;impresa, arte o professione nel territorio di uno Stato membro o che vi istituiscono una stabile organizzazione. Anche i soggetti non residenti possono ottenere la partita Iva comunitaria, ma ad alcune condizioni:</p><ul><li>che si identifichino nel territorio nominando un rappresentante fiscale</li><li>che presentino richiesta di identificazione diretta ai fini Iva</li></ul><p><span style="font-weight: 400;">Tutti i soggetti che svolgono operazioni rilevanti ai fini IVA devono <strong>presentare la </strong></span><strong>DIA o la SCIA</strong><span style="font-weight: 400;"><strong>,</strong> compilando un apposito modello, scaricabile on line.</span></p><h4><b>Dichiarazione di inizio attività e Scia: quali sono le differenze?</b></h4><p>La dichiarazione di inizio attività (DIA)<span style="font-weight: 400;"> è stata introdotta per la prima volta nel 1985 con la </span>Legge n. 47/1985<span style="font-weight: 400;">, al fine di snellire le pratiche burocratiche necessarie alla realizzazione di alcuni interventi di natura edilizia. </span><span style="font-weight: 400;">La dichiarazione va presentata compilando il modello AA9/11 entro 30 giorni dalla data d&#8217;inizio dell&#8217;attività, quindi prima di qualsiasi operazione attiva e passiva, riconducibile all&#8217;attività da svolgere. </span><span style="font-weight: 400;">Sul modello bisogna riportare i seguenti dati:</span></p><ul><li><span style="font-weight: 400;">attività che si esercita</span></li><li><span style="font-weight: 400;">codice Ateco – codice alfanumerico tramite cui l&#8217;ISTAT classifica le attività economiche</span></li><li><span style="font-weight: 400;">una descrizione del luogo in cui si esercita l&#8217;attività lavorativa</span></li><li><span style="font-weight: 400;">volume d&#8217;affari presunto</span></li><li><span style="font-weight: 400;">luogo in cui sono conservate le scritture contabili</span></li><li><span style="font-weight: 400;">in quale regime fiscale si rientra</span></li><li><span style="font-weight: 400;">indirizzo di posta elettronica, sito web</span></li><li><span style="font-weight: 400;">dati catastali del luogo dove si svolge l&#8217;attività</span></li></ul><p>La <strong>SCIA &#8211; Segnalazione Certificata Inizio Attività</strong><span style="font-weight: 400;"><strong> &#8211;</strong> è l&#8217;autocertificazione con cui l&#8217;imprenditore conferma di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi utili per avviare la propria attività economica. </span><span style="font-weight: 400;">La Scia va presentata prima dell&#8217;inizio, della modifica o della cessazione dell&#8217;attività economica. </span><span style="font-weight: 400;">Alla presentazione è legata la ricezione della ricevuta dell&#8217;ufficio competente; da questo momento l&#8217;impresa può avviare la propria attività.<br /></span><span style="font-weight: 400;"><strong>Per quali attività economiche vige l&#8217;obbligo di presentazione SCIA?</strong> Attività del settore commerciale</span><span style="font-weight: 400;"> (ristorazione, negozi, e-commerce), artigianali e turistiche. </span><span style="font-weight: 400;">Anche chi possiede e-commerce senza magazzino, opera in dropshipping o utilizzando la logistica di Amazon, deve presentare la SCIA. </span></p><h2><b>E-commerce e regime Iva delle vendite a distanza</b></h2><p><span style="font-weight: 400;">I soggetti imprenditoriali (passivi ai fini Iva) che vendono online i propri prodotti a soggetti non passivi ai fini Iva, dunque privati, devono rispettare le soglie Iva definite dalla direttiva europea. <strong>Il regime delle vendite a distanza si applica nei seguenti casi:</strong></span></p><ol><li><span style="font-weight: 400;">i beni sono spediti dal venditore o per suo conto dall&#8217;acquirente</span></li><li><span style="font-weight: 400;">le vendite avvengono tra Stati membri dell&#8217;Unione europea </span></li><li><span style="font-weight: 400;">l&#8217;acquirente è una persona fisica non identificata ai fini Iva o non si dispone di una partita Iva</span></li></ol><p><span style="font-weight: 400;">La normativa vigente prevede che per le operazioni intracomunitarie per le vendite a distanza sia applicata la </span>tassazione nel Paese UE di destinazione<span style="font-weight: 400;">, se le vendite effettuate in quel Paese superano una determinata soglia annua. </span><span style="font-weight: 400;">La tassazione nel Paese di destinazione nelle vendite a distanza si applica a partire dalla prima cessione con la quale si è sforata la soglia minima, quindi, poi per tutte quelle effettuate nell&#8217;anno in corso e in quello successivo. </span></p><p><em><span style="font-weight: 400;">Al superamento della soglia la società deve identificarsi ai fini Iva nello Stato di interesse o nominare un rappresentante fiscale.</span></em></p><p><strong>Operazioni attive: quando l&#8217;Iva è applicata nel Paese UE di destinazione</strong></p><ul><li><span style="font-weight: 400;">i beni sono spediti dal venditore/fornitore, o per suo conto, in un altro Paese UE, a privati che non sono tenuti ad applicare l&#8217;imposta sugli acquisti intracomunitari;</span></li><li><span style="font-weight: 400;">le cessioni effettuate in altro Stato UE sono superiori a 100.000 euro, per l&#8217;anno precedente o in corso;</span></li><li><span style="font-weight: 400;">le cessioni effettuate in altro Stato UE superano la soglia minima stabilita dal Paese di destinazione.</span></li></ul><p><b>Operazioni passive: quando l&#8217;Iva è applicata in Italia</b></p><ul><li><span style="font-weight: 400;">i beni sono spediti nello Stato del venditore/fornitore, o per suo conto, da un altro Paese UE, nei confronti di persone fisiche non soggetti d&#8217;imposta;</span></li><li><span style="font-weight: 400;">le cessioni effettuate in Italia sono superiori a 35.000 euro, per l&#8217;anno precedente o in corso.</span></li></ul><p><span style="font-weight: 400;">Per le vendite per cui è applicata l&#8217;Iva del Paese di destinazione – nel caso di superamento soglia – è necessario, quindi, identificarsi ai fini IVA nel Paese UE destinatario. </span><span style="font-weight: 400;">La soglia massima in Italia è 35.000 euro, così come in Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Spagna, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.</span></p><h2><b>L&#8217;adesione al Moss per la vendita dei servizi digitali</b></h2><p><span style="font-weight: 400;">Il Mini One Stop Shop &#8211; MOSS &#8211;</span><span style="font-weight: 400;"> è un </span>regime IVA opzionale<span style="font-weight: 400;"> che può essere adottato da coloro che <strong>vendono servizi digitali</strong> nell&#8217;ambito dell&#8217;Unione Europea – </span>prestazioni TTE<span style="font-weight: 400;"> e </span>servizi elettronici B2C<span style="font-weight: 400;">. </span><span style="font-weight: 400;">Vi si può aderire nel caso di transazioni verso clienti privati che non siano soggetti passivi IVA e ci si occupi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, servizi digitali, quali hosting, software, musica, videogiochi, etc. </span><span style="font-weight: 400;">Solo in questi casi, la soglia minima si abbassa a 10.000 euro per tutti i paesi UE, infatti lo scopo del regime MOSS è evitare l&#8217;identificazione IVA in ogni paese in cui vi sono operazioni di vendita intracomunitarie. In questo caso, quindi, le prestazioni IVA sono imponibili nel paese UE del venditore, non nel paese di destinazione.</span></p><h2><b>Identificazione diretta e rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi Iva in UE</b></h2><p><span style="font-weight: 400;">In caso di soggetto non residente e/o superamento della soglia minima nei paesi dell&#8217;UE, per poter assolvere agli obblighi Iva bisogna <strong>ricorrere all&#8217;</strong></span><strong>identificazione diretta</strong> nei paesi<span style="font-weight: 400;"> in cui vendi o </span><b>nominare un rappresentante fiscale</b><span style="font-weight: 400;">. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">È importante sfruttare ogni possibilità di contatto commerciale con l&#8217;estero, ma è necessario prestare attenzione alle leggi imposte dall&#8217;Unione Europea, quindi regolarizzare la posizione fiscale.</span></p><p><span style="font-weight: 400;"><strong>In Tecno Vat trovi esperti in fiscalità internazionale madrelingua pronti ad aiutarti.</strong> Contattaci.</span></p>								</div>
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		<title>Richiesta partita IVA Comunitaria: perché è importante e come iscriversi al VIES</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2019 14:29:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rappresentanza Fiscale Estera]]></category>
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					<description><![CDATA[Nuove occasioni per guadagnare puntando sui mercati europei. La partita IVA Comunitaria consente di commercializzare anche con gli altri paesi dell&#8217;UE. Ma cosa bisogna fare per ottenerla?Esiste un apposito sistema informatico a cui registrarsi e delle semplici, ma precise operazioni da compiere. Partita IVA comunitaria: significato, caratteristiche e benefici La partita IVA Comunitaria è una [&#8230;]]]></description>
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									<p><strong>Nuove occasioni per guadagnare puntando sui mercati europei.</strong></p><p>La partita IVA Comunitaria consente di commercializzare anche con gli altri paesi dell&#8217;UE. Ma cosa bisogna fare per ottenerla?<br />Esiste un apposito sistema informatico a cui registrarsi e delle semplici, ma precise operazioni da compiere.</p><h2>Partita IVA comunitaria: significato, caratteristiche e benefici</h2><p>La partita IVA Comunitaria è una sequenza numerica che ha delle caratteristiche molto simili alle partite IVA italiane. Innanzitutto, <strong>interessa soggetti imprenditoriali che hanno intenzione di allargare il proprio commercio,</strong> attuando operazioni, sia in entrata che in uscita, con aziende o singoli operanti in territori comunitari.</p><p>Questa soluzione è stata originariamente pensata come parte di un progetto più completo: creare un solo sistema fiscale con un’unica aliquota IVA valida per tutti i paesi europei, evitando evasioni e frodi.</p><p>Con la partita IVA comunitaria è possibile <strong>accedere a un sistema informatico di dati, il VIES,</strong> che permette di compiere le verifiche opportune evitando il pagamento di ulteriori oneri amministrativi e combattere irregolarità.</p><h3>Come è composta la partita IVA comunitaria</h3><p>Si tratta di un codice di 11 cifre indicanti il numero di matricola attribuito al soggetto imprenditoriale, il codice dell’ufficio fiscale che ha rilasciato l’autorizzazione e una cifra di controllo per la verifica degli stessi dati.</p><h3>Chi la richiede e come?</h3><p>La partita IVA Comunitaria può essere richiesta in fase di prima apertura, facendone richiesta compilando l’apposito modello, e successivamente attraverso una lettera con raccomandata A/R. La richiesta va inoltrata all&#8217;Ufficio dell’Agenzia delle Entrate del territorio competente che ha tempo 30 giorni per accettarla o rifiutarla. Ricorda che va rispettata anche la stessa tempistica prima di poter procedere con un&#8217;operazione commerciale con un altro paese europeo.</p><p><strong>Se l&#8217;Agenzia delle Entrate accetta la richiesta l&#8217;azienda viene iscritta nel registro VIES</strong>.</p><h2>VAT Information Exchange System: cos&#8217;è il VIES?</h2><p>Il VIES (<a href="https://tecnovat.it/operazioni-intracomunitarie-obbligo-iscrizione-vies-e-nomina-rappresentante-fiscale/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VAT Information Exchange System</a>) è <strong>un sistema informatico di dati collegato agli apparati fiscali dell&#8217;intero territorio comunitario.</strong> La registrazione al VIES permette, infatti, di abbattere tutte le diffidenze legate alla commercializzazione con fornitori e clienti di un altro paese con i quali non si è mai entrati in contatto. Questo consente di verificare, autonomamente, se un soggetto imprenditoriale è stato autorizzato o meno a commercializzare con gli altri.</p><p>La registrazione al sistema è gratuita e può essere fatta dallo stesso contribuente, purché abilitato a Fisconline o Entratel, o <strong>servendosi di un intermediario abilitato</strong>. È accessibile anche ai soggetti non residenti con regolare identificazione diretta ai fini IVA e da soggetti non residenti che nominano un loro rappresentante fiscale, ovviamente ognuno compilando un proprio modello. Infine è utile sapere che se si sceglie di chiudere la partita IVA Comunitaria è possibile farlo sempre attraverso il VIES con una semplice azione.</p><p>Se vuoi saperne di più, <strong>compila il form per ricevere una prima consulenza gratuita con i nostri esperti</strong> di fiscalità internazionale.</p>								</div>
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