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	<title>identificazione fiscale &#8211; Tecno Vat </title>
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	<title>identificazione fiscale &#8211; Tecno Vat </title>
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		<title>Come vendere e spedire vino in UK dopo la Brexit</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 08:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[apertura posizione fiscale UK]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione diretta]]></category>
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					<description><![CDATA[L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea ha generato grandi cambiamenti nella movimentazioni di merci. Le novità normative che hanno accompagnato la Brexit hanno impattato in maniera importante su tutti i soggetti impegnati nell’ambito degli scambi commerciali, in maniera particolare per quanto riguarda l’export vino. Vediamo come vendere e spedire vino in UK dopo la Brexit. [&#8230;]]]></description>
			<style id="elementor-post-9132">.elementor-9132 .elementor-element.elementor-element-48ac5bff{--display:flex;}</style>							<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9132" class="elementor elementor-9132" data-elementor-post-type="post">
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									<p>L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea ha generato grandi cambiamenti nella movimentazioni di merci. Le novità normative che hanno accompagnato la Brexit hanno impattato in maniera importante su tutti i soggetti impegnati nell’ambito degli scambi commerciali, in maniera particolare per quanto riguarda l’export vino. Vediamo come vendere e spedire vino in UK dopo la Brexit.</p><h2>Come esportare vino nel Regno Unito</h2><p>Dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito non fa più parte dell’Unione europea; è uscito dal territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Ue.<br />Coloro che intendono vendere e spedire vino in UK devono rispettare specifiche normative. <strong>Il commercio di vini è regolamentato dal Trade in Wine,</strong> l’allegato TBT n. 5 dell’Accordo di libero scambio tra Unione europea e Regno Unito.<br />Nella categoria dei vini vi rientrano le uve fresche, il mosto dell’uva e il mosto dell’uva parzialmente fermentato che è stato vinificato o aggiunto al vino nel territorio dell’esportatore.</p><h3>Requisiti obbligatori per la vendita di vino in UK</h3><p>Per poter procedere con la vendita di vino in UK è necessario rispettare i seguenti requisiti:</p><ul><li>presentare la dichiarazione doganale;</li><li>essere in possesso del codice EORI;</li><li>dimostrare l’origine della merce così da poter ottenere il dazio zero.</li></ul><p>I principali requisiti obbligatori riguardano il confezionamento e le informazioni da includere nell’etichetta da apporre sul vino prima dell’esportazione; ciò per facilitare la comunicazione tra produttore e cliente nel caso quest&#8217;ultimo necessiti di informazioni a riguardo.</p><p><strong>I prodotti soggetti ad accisa devono circolare con il documento e-AD;</strong> l’esportazione richiede che sia trasmessa la dichiarazione doganale da parte dell’operatore economico all’ufficio doganale di esportazione competente.</p><h4>Etichettatura vino: le informazioni obbligatorie</h4><p>Le informazioni presenti sull&#8217;etichetta dei vini sono utilizzate per identificarne il produttore; questo ha la responsabilità legale per il prodotto che immette sul mercato. Tra quelle obbligatorie vi rientrano:</p><ul><li>nome e indirizzo di un operatore del settore alimentare responsabile, cioè l’FBO (Food Business Operator);</li><li>codice identificativo del lotto a cui appartiene il prodotto; deve essere chiaramente leggibile e indelebile;</li><li>traduzione o indicazione del numero di unità di bevande alcoliche o di unità di alcol; in alcuni casi vanno inserite in un’etichetta a parte;</li><li>dichiarazione in merito agli allergeni se presenti quelli tra i 14 designati dalla legislazione alimentare; vini con latte o ovoprodotti devono essere chiaramente indicati, così come i vini con anidride solforosa superiore a 10 mg/litro; nella dicitura deve esservi la parola “contains”.</li></ul><p>Inoltre, i produttori di vino e di alcolici sono incoraggiati a riportare sull’etichetta del prodotto le<strong> informazioni inerenti alla salute e alla responsabilità sociale;</strong> ciò mediante l’utilizzo di un pittogramma relativo alla gravidanza o la dicitura “è più sicuro non bere alcolici durante la gravidanza”. Anche per quanto riguarda il consumo di alcol da parte di minorenni è consigliato adottare formule che ne scoraggiano la pratica.</p><h3>Export vino: gli obblighi normativi</h3><p>I vini che sono stati prodotti prima del 1° maggio 2021 (data in cui è entrato in vigore il TCA) possono continuare a circolare nel Regno Unito senza apportare modifiche all’etichetta fino al 1° maggio 2023. I vini prodotti dopo il 1° maggio possono circolare fino al 30 settembre 2022 con le vecchie etichette, ma <strong>dal 1° ottobre devono essere corredate di informazioni relative all’importatore, imbottigliatore o FBO situato nel Regno Unito.</strong></p><p>Nel caso dell’Irlanda del Nord (rimasta nel mercato unico dell’Ue) è necessario rispettare le norme dell’Unione europea relative alla circolazione delle merci e l&#8217;etichettatura degli alimenti. Dal 1° gennaio 2021 sull’etichetta del vino commercializzato in Irlanda del Nord va indicato il nome e l’indirizzo dell’importatore che ha sede in questo Paese o in Ue; nel caso in cui sia commercializzato vino sfuso va riportato il nome o l’indirizzo dell’imbottigliatore.</p><p>Anche il materiale da imballaggio in legno, come pallet, casse e scatole, movimentato tra Regno Unito e Unione europea è soggetto a normativa dal 1° gennaio 2021; deve soddisfare gli <strong>standard internazionali ISPM15</strong> (International Standards for Phytosanitary Measures).<br />Se il prodotto è commercializzato in Ue non è necessario rispettare tale standard, a meno che non sia diretto verso l’Irlanda del Nord con transito per il Regno Unito.</p><h3>Il nostro supporto per l’export vino</h3><p>L’export vino in UK richiede che siano rispettati determinati adempimenti fiscali e doganali; il nostro team ti supporta nelle operazioni che ti consentono di vendere e spedire vino in UK in tranquillità e semplicità.</p><p>Ci occupiamo dell&#8217;<strong>identificazione direttiva IVA in UK</strong> che ti permette di adempiere a tutti gli obblighi di natura fiscale, dell’ottenimento del <strong>codice EORI</strong> necessario per i rapporti con le autorità doganali e dell’<strong>apertura della posizione fiscale nel Regno Unito.</strong></p><p>Affidati ai nostri consulenti madrelingua, esperti in fiscalità internazionale. <strong>Contattaci per una prima consulenza gratuita.</strong></p>								</div>
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		<title>Digital tax, web tax e dazi USA: evoluzione e accordo transitorio</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/digital-tax-web-tax-e-dazi-usa-evoluzione-e-accordo-transitorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 08:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza fiscale internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione diretta]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[Negli ultimi anni si discute sempre di più sulle tassazioni che vedono coinvolte le vendite online soprattutto da parte dei colossi del web. Durante il G20 si è assistito all’evoluzione dei meccanismi fiscali, passando dalla digital tax e web tax ad un accordo transitorio; questo prevede una tassazione globale equa e l’eliminazione dei dazi USA. [&#8230;]]]></description>
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									<p>Negli ultimi anni si discute sempre di più sulle tassazioni che vedono coinvolte le vendite online soprattutto da parte dei colossi del web. Durante il G20 si è assistito all’evoluzione dei meccanismi fiscali, passando dalla digital tax e web tax ad un accordo transitorio; questo prevede una tassazione globale equa e l’eliminazione dei dazi USA. Vediamo di cosa si tratta e quando entrerà in vigore la global minimum tax.</p><h2>Digital tax e web tax: cosa sono?</h2><p>versione italiana della web tax. È stata introdotta con la Legge di Bilancio 2019, poi modificata con la Manovra 2020, al fine di regolamentare la fiscalità digitale.<br />I soggetti passivi obbligati a versare la digital tax sono coloro che:</p><ul><li>hanno realizzato nel mondo un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750.000.000 di euro;</li><li>hanno realizzato nel territorio dello Stato un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali non inferiore a 5.500.000 euro.</li></ul><h2>Global minimum tax: la relazione Ue e USA</h2><p>Durante il G20 svoltosi a Roma il 30 ed il 31 ottobre 2021, è stata raggiunta l’intesa sulla global minimum tax tra USA ed Ue.<br /><strong><br />La global tax è l’imposta globale sulle multinazionali;</strong> la tassa interessa i colossi del web (Amazon, Facebook, etc.) con un’aliquota minima del 15% sugli utili.<br />L’obiettivo dell’imposta è porre fine al trasferimento dei ricavi presso la sede fiscale in cui vi è un trattamento più favorevole ai fini IVA.</p><p><strong>L’intesa ha avuto un impatto positivo sulla relazione tra Ue ed USA, grazie all’accordo transitorio siglato tra 6 Paesi: Stati Uniti, Italia, Francia, Spagna, Austria e Regno Unito.</strong><br />I 6 Paesi si sono impegnati ad eliminare la digital tax, concedendo alle aziende un periodo transitorio con termine al 2023, durante il quale si assisterà all&#8217;eliminazione della tassa sui servizi digitali ed entrerà in vigore la nuova regolamentazione OCSE sulla tassazione minima (Global Minimum Tax).<br />Si avrà quindi il passaggio dalle attuali imposte sui servizi digitali alla nuova soluzione multilaterale.</p><h3>Accordo transitorio: cosa prevede?</h3><p><strong>L’accordo transitorio raggiunto durante il G20 ha l’obiettivo di rendere il regime fiscale internazionale più equo ed efficace;</strong> favorisce gli investimenti e la crescita dei Paesi. Si basa su due pilastri:</p><ul><li>tassazione dei profitti realizzati nei Paesi dove si svolge l’attività commerciale;</li><li>aliquota minima del 15% a livello globale per le imprese multinazionali.</li></ul><p>Nel periodo transitorio un Paese può maturare un credito d’imposta da utilizzare a detrazione della global tax, dall’anno in cui questa sarà applicata. Il credito d’imposta è pari all’eccedenza della digital tax rispetto alla global tax che sarebbe stata calcolata, ma non applicata in quanto non in vigore, essendo attivo il periodo transitorio.</p><h2>Rimozione dazi USA acciaio: l’intesa con l’Ue</h2><p>L’intesa tra Stati Uniti, Italia, Francia, Spagna, Austria e Regno Unito, ha portato all’abolizione dei dazi USA del 25% su alcune categorie di prodotti.<br /><strong>Joe Biden ha annunciato di rimuovere i dazi sulle esportazioni di acciaio e alluminio (rispettivamente del 25 % e del 10%)</strong> che l’amministrazione Trump aveva imposto nel 2018, in aggiunta a quelli già esistenti. Il motivo dichiarato era proteggere la sicurezza nazionale.</p><p>L’Unione europea, dal canto suo, ha dichiarato di eliminare i dazi da una serie di prodotti importati dagli USA.</p><p>La presidente della commissione europea Von Der Leyen e il presidente degli USA Biden hanno raggiunto un accordo globale per la produzione di acciaio e alluminio sostenibili; l’obiettivo è rilanciare le relazioni transatlantiche e partecipare attivamente alla lotta contro i cambiamenti climatici.</p><h2>Vendite online all’estero: la nostra consulenza per il tuo business</h2><p>Rispettare gli adempimenti IVA e le norme fiscali è fondamentale per non incorrere in rischi e sanzioni. I nostri esperti in fiscalità internazionale ti supportano nelle vendite online all’estero, mediante l’apertura e la gestione di posizioni IVA.</p><p><strong>La nostra è una consulenza personalizzata, in base al tuo business e alle tue esigenze.</strong></p><p>Compila il form per ricevere maggiori informazioni.</p>								</div>
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		<item>
		<title>Brexit e IVA: identificazione diretta in UK per le vendite a distanza</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/brexit-e-iva-uk-vendite-a-distanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 10:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rappresentanza Fiscale Estera]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[apertura partita IVA]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione diretta]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[Brexit e IVA hanno cambiato in modo radicale le regole per le vendite di beni tra UE e Regno Unito.Le cessioni non sono più intracomunitarie e richiedono una valutazione puntuale del ruolo del venditore, del valore delle spedizioni e del canale di vendita utilizzato. Questo articolo approfondisce come gestire l’IVA nelle vendite a distanza verso [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"><strong>Brexit e IVA</strong> hanno cambiato in modo radicale <strong>le regole per le vendite di beni tra UE e Regno Unito.</strong><br>Le cessioni non sono più intracomunitarie e richiedono una valutazione puntuale del ruolo del venditore, del valore delle spedizioni e del canale di vendita utilizzato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo articolo approfondisce come gestire l’IVA nelle vendite a distanza verso il Regno Unito, chiarendo quando è necessaria l’identificazione diretta e come applicare correttamente le regole in vigore.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cos’è cambiato dopo la Brexit nei rapporti IVA tra UE e Regno Unito? </h2>



<p class="wp-block-paragraph">Dopo la Brexit, le vendite UE–UK non sono più intracomunitarie ma operazioni di importazione ed esportazione soggette a IVA e dogana.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dalla fine del periodo transitorio, il Regno Unito applica un sistema IVA autonomo. L’accordo di cooperazione con l’Unione europea disciplina gli scambi commerciali, ma non ripristina il regime IVA intracomunitario.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo significa che il trattamento fiscale delle vendite a distanza deve essere valutato secondo le regole britanniche, con particolare attenzione alla soglia di valore delle spedizioni e alla responsabilità dell’assolvimento dell’imposta.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come funzionano le vendite a distanza UE–Regno Unito? </h2>



<p class="wp-block-paragraph">Le vendite a distanza verso il Regno Unito seguono regole diverse in base al valore della spedizione, con una soglia chiave fissata a 135 sterline.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le cessioni dall’UE verso il Regno Unito sono considerate esportazioni. La normativa UK distingue le operazioni in base al valore complessivo della spedizione, introducendo una soglia che incide direttamente sugli obblighi IVA e doganali del venditore.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Quando la spedizione è pari o inferiore a 135£? </h3>



<p class="wp-block-paragraph">Per spedizioni fino a 135£ l’IVA non si paga in dogana, ma viene applicata al momento della vendita e dichiarata nel Regno Unito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo scenario, il venditore europeo è generalmente tenuto a:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>aprire una <strong>partita IVA nel Regno Unito</strong></li>



<li>ottenere un <strong>codice EORI</strong>, se coinvolto come importatore</li>



<li>applicare l’IVA al momento della vendita</li>



<li>presentare dichiarazioni IVA periodiche</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">L’IVA non viene assolta all’importazione, ma gestita attraverso le dichiarazioni IVA periodiche secondo le regole britanniche.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Cosa succede se la spedizione supera le 135£? </h3>



<p class="wp-block-paragraph">Oltre le 135£, l’IVA viene gestita in fase di importazione e dipende dalla resa Incoterms utilizzata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quando il valore della spedizione supera la soglia, l’IVA e gli eventuali dazi sono dovuti in dogana. Il soggetto responsabile del pagamento dipende dalla resa contrattuale adottata.</p>



<h2 class="wp-block-heading">DDP e DAP: chi paga IVA e dazi dopo la Brexit? </h2>



<p class="wp-block-paragraph">Con DDP il venditore è responsabile di IVA, dazi e formalità doganali, mentre con DAP tali obblighi ricadono sull’importatore.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>DDP (Delivered Duty Paid)</strong>: il venditore si occupa di IVA, dazi e formalità doganali prima della consegna</li>



<li><strong>DAP (Delivered At Place)</strong>: l’acquirente assume il ruolo di importatore e paga IVA e dazi</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Se il venditore è identificato ai fini IVA in UK, può utilizzare il meccanismo di contabilità IVA posticipata, indicando l’imposta nella dichiarazione periodica senza versarla in dogana a ogni importazione.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come funziona il regime IVA UK per le vendite a distanza? </h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il regime IVA UK distingue tra vendite B2C e B2B e considera il ruolo dei marketplace.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La normativa britannica tiene conto di tre elementi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>valore della spedizione</li>



<li>tipologia di cliente</li>



<li>utilizzo o meno di un marketplace (OMP)</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">La soglia di 135£ si riferisce al valore complessivo della spedizione, non ai singoli articoli, ed è stata introdotta per semplificare la gestione fiscale delle spedizioni di basso valore.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Come gestire le vendite B2C sotto i 135£? </h3>



<p class="wp-block-paragraph">L’IVA è applicata al momento della vendita dal soggetto responsabile, che può essere il venditore o il marketplace.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se la vendita avviene tramite marketplace, è generalmente il marketplace a:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>applicare l’IVA</li>



<li>dichiararla</li>



<li>versarla all’amministrazione fiscale britannica</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Se la vendita avviene senza marketplace, il venditore europeo identificato in UK resta responsabile della gestione IVA.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Come funzionano le vendite B2B sotto i 135£? </h3>



<p class="wp-block-paragraph">Nelle vendite B2B si applica il reverse charge, se l’acquirente ha una partita IVA UK valida.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo caso:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’acquirente comunica il proprio numero IVA UK</li>



<li>l’IVA è assolta dall’acquirente tramite inversione contabile</li>



<li>in fattura va indicato che l’imposta è a carico del cliente</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Se il numero IVA non è valido, la vendita deve essere trattata come B2C.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Perché l’identificazione diretta in UK è centrale? </h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’identificazione diretta consente alle aziende UE di adempiere correttamente agli obblighi IVA nel Regno Unito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La registrazione IVA è necessaria soprattutto per:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>vendite B2C</li>



<li>gestione di magazzini in UK</li>



<li>utilizzo di rese che attribuiscono al venditore il ruolo di importatore</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">La registrazione avviene presso <strong>HMRC</strong>, l’autorità fiscale e doganale britannica, e il numero IVA deve essere indicato nella documentazione commerciale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il supporto di Tecno VAT nella gestione IVA UK </h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Tecno VAT</strong> interviene nelle fasi chiave della gestione IVA UK, a partire dall’analisi del modello di vendita adottato dall’azienda. In particolare, il supporto riguarda:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la valutazione dell’obbligo di apertura della partita IVA nel Regno Unito</li>



<li>la gestione dell’identificazione diretta presso <strong>HMRC</strong></li>



<li>l’impostazione corretta dei flussi IVA in funzione del valore delle spedizioni</li>



<li>il coordinamento tra trattamento IVA e procedure doganali</li>



<li>il supporto nella gestione delle dichiarazioni IVA britanniche</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo approccio consente alle imprese di operare nel mercato UK con un assetto fiscale coerente rispetto alle regole post-Brexit, riducendo il rischio di errori in fase di importazione, fatturazione e dichiarazione.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Normativa IVA: soggetti facilitatori e comunicazione vendite a distanza</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/normativa-iva-soggetti-facilitatori-e-comunicazione-vendite-a-distanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 08:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rappresentanza Fiscale Estera]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[regime oss]]></category>
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					<description><![CDATA[Con l’espansione dell’e-commerce è cresciuto il numero di piattaforme digitali (marketplace); questo ha portato alla necessità di regolamentarne le attività, per far si che la normativa IVA sia rispettata correttamente. I marketplace fungono da soggetti facilitatori e si occupano della comunicazione delle vendite a distanza, in ambito fiscale.Vediamo quali sono le novità che rientrano nel [&#8230;]]]></description>
			<style id="elementor-post-8024">.elementor-8024 .elementor-element.elementor-element-374ee4c3{--display:flex;}</style>							<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8024" class="elementor elementor-8024" data-elementor-post-type="post">
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									<p>Con l’espansione dell’e-commerce è cresciuto il numero di piattaforme digitali (marketplace); questo ha portato alla necessità di regolamentarne le attività, per far si che la normativa IVA sia rispettata correttamente. I marketplace fungono da soggetti facilitatori e si occupano della comunicazione delle vendite a distanza, in ambito fiscale.<br />Vediamo quali sono le novità che rientrano nel VAT e-commerce package e chi sono i soggetti interessati.</p><h2>VAT e-commerce package: cos’è</h2><p>Il VAT e-commerce package (pacchetto e-commerce) rappresenta una delle priorità del Digital Single Market Strategy e uno dei pilastri della riforma IVA del VAT action plan della Commissione europea. I suoi obiettivi sono:</p><ul><li>semplificare l’adempimento degli obblighi IVA per le vendite transfrontaliere</li><li>assicurare alle imprese Ue la giusta competitività nel mercato europeo</li></ul><p>Il pacchetto e-commerce modifica la normativa IVA in ambito B2C, importazioni in Ue e scambi intra-Ue. <a href="https://tecnovat.it/regime-iva-oss-da-luglio-nuove-regole-per-le-vendite-online-in-ue/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Inoltre, attua i nuovi regimi IVA opzionali OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop).</a></p><h3>Regime OSS: digitale e centralizzato</h3><p><strong>Il regime IVA OSS permette di semplificare le procedure per regolarizzare la posizione fiscale; in modo centralizzato e digitale.</strong> Rappresenta la versione estesa del MOSS, in quanto non si limita più alle prestazioni TTE (servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione), ma si estende alle vendite a distanza di beni e servizi intracomunitari.<br /><strong>La registrazione all’OSS evita di identificarsi fiscalmente in ogni singolo Stato in cui avviene una vendita.</strong> L’adempimento avviene attraverso la presentazione di una dichiarazione telematica unica, trimestrale, ai fini IVA.</p><h3>Direttiva europea IVA: cosa cambia dal 2021</h3><p><strong>Il 1° luglio 2021 è entrata in vigore la Direttiva europea IVA sul commercio elettronico, </strong>che rientra nel pacchetto e-commerce. L’obiettivo della Direttiva è semplificare gli obblighi relativi al pagamento dell’IVA nelle vendite transfrontaliere. La novità principale è relativa all’eliminazione delle soglie di fatturato (diverse nei vari Paesi Ue) e all’introduzione della soglia Pan-UE, uguale per tutta la comunità europea, pari a 10.000 euro.<br /><strong>Le aziende che usufruiscono degli e-commerce per le proprie vendite on line e superano la soglia unica di 10.000 euro hanno tre opzioni alternative per l’assolvimento dell’IVA:</strong></p><ul><li>identificarsi fiscalmente in tutti gli Stati membri in cui sussistono vendite</li><li>registrarsi al regime OSS per assolvere gli adempimenti IVA</li><li>nominare un rappresentante fiscale</li></ul><p>Vediamo gli obblighi introdotti dalla Direttiva europea che interessano i soggetti facilitatori.</p><h2>Soggetti facilitatori e comunicazione IVA: nuovi obblighi dal 2021</h2><p><strong>I soggetti facilitatori sono intermediari tra fornitori e consumatori, anche stabiliti in Paesi diversi.</strong> Possiedono piattaforme utilizzate da produttori e commercianti (ad esempio Amazon, eBay, Zalando, ecc.) per la vendita di prodotti in Ue.</p><p>I soggetti facilitatori sono tenuti ad inviare alle autorità degli Stati membri, interessati dalla vendita, una comunicazione in merito agli obblighi IVA del venditore; ciò entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre.<br /><strong>Sono responsabili del pagamento d’imposta del venditore</strong> e sono tenuti a conservare per dieci anni le comunicazioni inviate, così da facilitare i controlli da parte degli Stati membri. Sono esclusi coloro che effettuano vendite on line per conto proprio.</p><h3>Cosa comunicare all’Agenzia delle Entrate?</h3><p>Le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate riguardano le vendite che avvengono mediante marketplace o e-commerce di terze parti.<br />Per ciascun venditore vanno comunicati: denominazione, dati anagrafici, domicilio e residenza, identificativo fiscale, indirizzo e-mail, il numero totale di prodotti venduti, il prezzo medio di vendita o il totale dei prezzi di vendita.<br /><strong>La comunicazione all’Agenzia delle Entrate spetta anche alle piattaforme estere non residenti, che facilitano le vendite in Italia.</strong><br />In questo caso i gestori devono provvedere all’identificazione fiscale o alla nomina di un rappresentante fiscale per gli adempimenti IVA.</p><h3>Piattaforme digitali: quando sono facilitate le vendite a distanza?</h3><p><strong>Le piattaforme digitali si definiscono “facilitate” quando consentono ad un venditore terzo di vendere i propri prodotti ad un acquirente, usufruendo del marketplace.</strong></p><p>I marketplace sono soggetti facilitatori; non sono definibili tali, invece, le piattaforme di pagamento, gli e-commerce che effettuano vendita diretta, i siti di annunci e gli aggregatori.<br />Le vendite a distanza sono facilitate quando la piattaforma consente di:</p><ul><li>determinare le condizioni di vendita</li><li>riscuotere i pagamenti</li><li>ordinare o consegnare i beni</li></ul><p>Le vendite a distanza non sono facilitate, invece, nel caso in cui la piattaforma consente solo una delle seguenti operazioni:</p><ul><li>trattamento dei pagamenti inerenti alle cessione dei beni</li><li>catalogazione e pubblicità dei prodotti</li><li>reindirizzamento degli acquirenti in altre interfacce elettroniche, dove è in vendita la merce</li></ul><h2>Non rischiare sanzioni, affidati alla nostra consulenza fiscale</h2><p>Il periodo della pandemia da Covid 19 ha fatto emergere la necessità di intervenire con controlli da parte della Guardia di Finanza e del Fisco. I controlli mirano ad identificare l’evasione delle tasse da parte delle attività commerciali. Tra i settori sottoposti ai controlli fiscali rientra quello dell’e-commerce; nello specifico, le piattaforme digitali che si pongono come intermediari per le vendite a distanza.</p><p><strong>L’iscrizione al regime OSS e l’identificazione fiscale ti permettono di adempiere agli obblighi IVA per le vendite on line.</strong></p><p>Avvalendoti della nostra consulenza fiscale salvaguardi il tuo business on line.<br /><strong>Per conoscere nel dettaglio il servizio più adatto alle tue esigenze, compila il form e sarai ricontattato.</strong></p>								</div>
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		<title>Magazzino merci in Ue: regime OSS o identificazione diretta IVA?</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/vendite-online-con-magazzini-in-ue-regime-oss-o-identificazione-diretta-iva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 08:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[ec sales list lista vendite intracomunitarie]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione diretta]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione diretta ai fini IVA]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[regime oss]]></category>
		<category><![CDATA[trasferimento merce in magazzini Ue]]></category>
		<category><![CDATA[vendite intracomunitarie]]></category>
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					<description><![CDATA[Il 1° luglio 2021 sono entrate in vigore nuove regole IVA per le vendite a distanza transfrontaliere. La riforma IVA riguarda i venditori che operano in Paesi Ue diversi da quello in cui risiedono e diversi da quello del consumatore finale. Il regime OSS e l’identificazione diretta consentono al venditore di assolvere agli obblighi fiscali. [&#8230;]]]></description>
			<style id="elementor-post-8010">.elementor-8010 .elementor-element.elementor-element-2b5d492{--display:flex;}</style>							<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8010" class="elementor elementor-8010" data-elementor-post-type="post">
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									<p>Il 1° luglio 2021 sono entrate in vigore nuove regole IVA per le vendite a distanza transfrontaliere. La riforma IVA riguarda i venditori che operano in Paesi Ue diversi da quello in cui risiedono e diversi da quello del consumatore finale. Il regime OSS e l’identificazione diretta consentono al venditore di assolvere agli obblighi fiscali. Vediamo nel dettaglio cosa cambia per le vendite online con magazzini in Ue.</p><h2>Prima e dopo la riforma IVA: ecco cosa è cambiato</h2><p>Prima della riforma IVA il venditore aveva l’obbligo di versare l’IVA nel Paese di destinazione della merce. Questo avveniva nel momento in cui si superava la soglia minima imposta da ogni Paese (da 35.000 a 100.000 euro, in base alle disposizioni dello Stato membro).<br /><strong>Con l’entrata in vigore della riforma per le vendite intracomunitarie, la soglia minima è stata unificata in tutta l’Unione europea. Il limite è 10.000 euro.</strong> Al di sotto di questa soglia il venditore paga l’IVA nel suo Paese, secondo le disposizioni IVA nazionali; superata tale soglia vi è l’obbligo di versare l’IVA nello Stato membro del destinatario.<br />Il venditore ha due alternative per poter assolvere gli obblighi fiscali:</p><ul><li>aprire la partita IVA in ogni Paese in cui sussistono vendite o trasferimenti di beni</li><li>iscriversi al regime OSS &#8211; One Stop Shop</li></ul><p>Vediamo in cosa si differenziano le due soluzioni.</p><h3>Identificazione diretta IVA: cos’è</h3><p><strong>L’identificazione diretta IVA è necessaria quando il venditore si trova in un Paese diverso da quello dell’acquirente e dal luogo in cui è depositata la merce.</strong> Il venditore ha l’obbligo di identificarsi fiscalmente nel Paese dove è situato il magazzino che contiene la merce da spedire, ogni volta che lo stock dei prodotti passa da un magazzino all’altro e nel Paese in cui è consegnata la merce.<br />L’identificazione diretta consente di applicare l’IVA dello Stato del destinatario sulle vendite effettuate.</p><h3>Come e quando accedere al regime OSS</h3><p><a href="https://tecnovat.it/regime-iva-oss-da-luglio-nuove-regole-per-le-vendite-online-in-ue/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Il regime OSS ha l’obiettivo di semplificare gli obblighi in materia di IVA.</a> Il venditore può decidere, in maniera volontaria, di aderire all’OSS anche se non supera la soglia minima di 10.000 euro; tale soglia si riferisce a tutte le vendite effettuate in Unione europea, nell’arco di un anno.<br />I soggetti che vendono all&#8217;interno dell&#8217;Ue possono aderire al regime OSS, evitando di identificarsi fiscalmente in ogni Paese in cui vendono. Il venditore che si avvale di magazzini deve aprire obbligatoriamente la partita IVA in ogni Paese in cui vi è il magazzino e ogni volta che la merce viene trasferita tra magazzini di diversi Stati dell&#8217;Unione. Il venditore che utilizza il regime OSS per le vendite intracomunitarie può inserirvi anche le vendite che avvengono tramite magazzini in Ue.</p><h2>Vendite online su marketplace ed EC Sales List per vendite intracomunitarie</h2><p>Quando un venditore si affida ad un marketplace può scegliere di dare in gestione o meno lo stock della merce che intende vendere. Se il venditore decide di darla in gestione, la merce viene depositata all’interno di uno dei magazzini presenti nei diversi Stati dell’Unione.<br />I magazzini Amazon e i magazzini Zalando, ad esempio, sono situati in diverse nazioni europee.<br />Ogni volta che la merce viene venduta in un Paese diverso o è trasferita da un magazzino all’altro, (es. Amazon FBA) il venditore deve presentare le Ec Sales List (ESL).<br />Le ESL sono liste in cui sono fornite informazioni sulle vendite intracomunitarie; servono a confermare che l’IVA è dichiarata in modo corretto ed integrale. Vanno presentate sia per le vendite B2C sia per le vendite B2B.</p><h3>Amazon FBA: i vantaggi delle vendite online con magazzini</h3><p><strong>Amazon FBA &#8211; Fulfillment by Amazon &#8211; è un servizio offerto ai venditori per aiutarli a gestire lo stock, il magazzino, le spedizioni e il servizio clienti.</strong> I venditori che utilizzano il servizio Amazon FBA spediscono la merce al centro di distribuzione, il quale la colloca all’interno dei diversi magazzini Amazon; da qui partono i prodotti destinati all’acquirente.<br />Uno dei vantaggi dell’utilizzo di questo servizio è che i prodotti diventano “prime”, quindi sono visualizzati prima rispetto a quelli che non appartengono a questa categoria. Ciò genera un aumento di clienti, vendite e fatturato.<br />La merce, prima di essere venduta, può essere trasferita da un deposito all’altro, su tutto il territorio Ue in cui sono presenti i magazzini del marketplace. Questo passaggio obbliga il venditore all’iscrizione al regime OSS o ad identificarsi fiscalmente.</p><h2>Per le tue vendite online in Ue affidati alle competenze dei consulenti Tecno VAT</h2><p>Vendi online su marketplace in Ue o vuoi espandere il tuo business fuori dai confini nazionali?</p><p>Ecco cosa facciamo per te:</p><ul><li><strong>Iscrizione al regime OSS One Stop Shop:</strong> ci occupiamo della registrazione e della dichiarazione IVA, con cadenza trimestrale</li><li><strong>Identificazione fiscale:</strong> apriamo posizioni IVA in tutte le località in cui sono presenti i magazzini dei marketplace in cui vendi; gestiamo la dichiarazione IVA con l’Agenzia delle Entrate del Paese in cui la tua impresa è identificata fiscalmente</li><li><strong>Ec Sales List:</strong> gestiamo con cadenza mensile o trimestrale le tue liste di vendite intracomunitarie e i trasferimenti di merce da un magazzino all’altro dell’Unione europea</li></ul><p>Inquadrare correttamente la propria posizione da un punto di vista fiscale e tributario è necessario per non incorrere in rischi e sanzioni.</p><p><strong>In Tecno VAT trovi esperti multilingua in consulenza fiscale internazionale. </strong><br /><strong>Contattaci, valutiamo insieme il servizio migliore per le tue vendite online all’estero.</strong></p>								</div>
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		<title>I regimi speciali IVA MOSS, IOSS, OSS per le vendite a distanza</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/e-commerce-all-estero-nomina-il-rappresentante-fiscale-per-il-versamento-iva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 08:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rappresentanza Fiscale Estera]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[regime iva moss]]></category>
		<category><![CDATA[regime speciale iva oss]]></category>
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					<description><![CDATA[I regimi speciali IVA MOSS, IOSS, OSS per le vendite a distanza Questo contenuto è stato aggiornato in data 04/06/2021 Vendere beni e/o servizi a distanza mediante e-commerce rappresenta una grande opportunità per i venditori. Questi hanno la possibilità di ridurre i costi, aumentare la loro visibilità e mettere i propri servizi/prodotti a disposizione dei [&#8230;]]]></description>
			<style id="elementor-post-7338">.elementor-7338 .elementor-element.elementor-element-57a840a7{--display:flex;}</style>							<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="7338" class="elementor elementor-7338" data-elementor-post-type="post">
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									<p style="text-align: right;"><strong><em>Questo contenuto è stato aggiornato in data 04/06/2021</em></strong></p><p><span style="font-weight: 400;">Vendere beni e/o servizi a distanza mediante e-commerce rappresenta una grande opportunità per i venditori. Questi hanno la possibilità di ridurre i costi, aumentare la loro visibilità e mettere i propri servizi/prodotti a disposizione dei consumatori che preferiscono fare acquisti online. Con l&#8217;aumento delle imprese che hanno scelto di investire nell&#8217;e-commerce, l&#8217;Ue e i singoli Paesi membri aggiornano la normativa in materia di IVA. Conosciamo, pertanto, il nuovo regime One Stop Shop (OSS) e l&#8217;evoluzione in materia di IVA per le vendite a distanza. </span></p><h2><b>E-commerce estero e One Stop Shop: come si versa l’IVA?</b></h2><p>Al fine di versare l&#8217;IVA dovuta per la vendita di beni e/o servizi a distanza a consumatori residenti in uno Stato diverso da quello in cui si è stabiliti, il venditore deve <strong>prestare attenzione al totale delle vendite effettuare presso tali Paesi.</strong><br />Al superamento, infatti, di una data soglia di fatturato corrisponde il versamento dell&#8217;IVA nel Paese di destinazione del bene, ossia quello dell&#8217;acquirente.<br />Per rispettare quest&#8217;obbligo il venditore può scegliere se: aprire una stabile organizzazione, procedere all&#8217;identificazione diretta ai fini IVA, <a href="https://www.tecnovat.it/servizi/identificazione-fiscale/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nominare un rappresentante fiscale</a> o registrarsi al regime One Stop Shop (regime IVA OSS).</p><h2><b>Normativa IVA comunitaria: dal MOSS al regime OSS</b></h2><p>Il regime MOSS &#8211; Mini One Stop Shop &#8211; è un regime facoltativo riservato ai soggetti passivi impegnati nei rapporti b2c per i servizi digitali, di telecomunicazione, teleradiodiffusione che avvengono in Stati membri diversi da quello in cui il venditore risiede. Questo regime nasce per semplificare alcune operazioni legate al canale dell&#8217;e-commerce diretto, canale dedicato allo scambio esclusivamente telematico di beni non tangibili, quali:</p><ul><li><span style="font-weight: 400;">Siti web e web hosting, gestione a distanza di programmi o attrezzature</span></li><li><span style="font-weight: 400;">Software e aggiornamenti</span></li><li><span style="font-weight: 400;">Immagini, testi ed informazioni, musica, film, giochi</span></li><li><span style="font-weight: 400;">Prestazioni di insegnamento a distanza</span></li><li><span style="font-weight: 400;">Gestione dei profili social</span></li></ul><p>Il regime IVA MOSS permette di evitare l&#8217;identificazione ai fini IVA in più Stati, diversi da quello di stabilimento e di procedere al versamento dell&#8217;IVA dovuta in ogni Paese mediante una sola operazione.</p><p><strong>A partire dal 2021 il regime MOSS viene sostituito dal regime IVA OSS;</strong> <strong>non è più riservato al solo canale dell&#8217;e-commerce diretto, ma si estende anche a quello indiretto. </strong></p><p>Pertanto, anche la vendita di beni e/o servizi a distanza può essere trattata &#8211; ai fini IVA &#8211; attraverso la singola registrazione in uno Stato di identificazione. Per gli operatori che sono già registrati al sistema MOSS al 30 giugno 2021 il cambio sarà automatico.</p><h3>Regimi speciali IVA OSS e IOSS: cosa sono, registrazione e caratteristiche</h3><p>Il nuovo regime OSS, in vigore dal 1° luglio 2021, è un regime opzionale che l&#8217;Italia ha adottato come parte del pacchetto di norme <em>VAT e-commerce package </em>ed è uno dei pilasti della riforma globale dell&#8217;IVA. Questo regime è dedicato agli operatori economici che effettuano vendite online verso privati consumatori che superano la soglia di fatturato di 10.000 €. <strong>Il regime identifica un sistema europeo centralizzato e digitalizzato per l&#8217;assolvimento dell&#8217;IVA. </strong>Questo regime permette a chi lo sceglie di:</p><ul><li>registrarsi telematicamente ai fini IVA in un solo Stato, attraverso la piattaforma web messa a disposizione dallo Stato (per l&#8217;Italia c&#8217;è il portale dell&#8217;Agenzia delle Entrate);</li><li>dichiarare l&#8217;IVA dovuta nei singoli Stati di residenza dei propri acquirenti mediante una singola dichiarazione trimestrale;</li><li>provvedere al versamento dell&#8217;IVA dovuta nei singoli Stati attraverso una sola operazione.</li></ul><p><strong>Il regime IOSS</strong> è dedicato ai soggetti passivi extra UE stabiliti in Paesi con il quale l&#8217;Italia ha accordi di reciproca assistenza ed effettuano vendite a distanza di beni importati da quello stesso Paese. In questo caso, il venditore può identificarsi in qualsiasi Stato UE e adottare il regime speciale IVA IOSS. Diversamente dovrà procedere mediante un intermediario stabilito in UE.</p><h3>One stop shop: dichiarazione e versamento IVA</h3><p>I soggetti passivi che scelgono il regime IVA One Stop Shop (OSS), dopo essersi registrati telematicamente all&#8217;apposito portale web, devono provvedere alla dichiarazione dell&#8217;IVA dovuta e al relativo versamento. <strong>La dichiarazione va fatta entro la fine del mese successivo di ciascun periodo d&#8217;imposta;</strong> periodo che per il regime OSS è pari a tre mesi, per il regime IOSS è invece di un mese.</p><p>Nella dichiarazione bisogna indicare: il numero identificativo IVA, che se per i soggetti UE è lo stesso di quello usato nelle dichiarazioni nazionali, per i soggetti non UE corrisponde al numero attribuito a seguito della registrazione al portale; il totale delle vendite a distanza effettuate nello Stato estero, suddividendo aliquote e Stati; il totale dell&#8217;IVA spettante per ogni Stato. E in caso di presenza di una o più stabili organizzazioni bisogna elencare anche il totale delle vendite registrate presso tali stabili organizzazioni, con rispettive aliquote e suddivisione di singoli Stati.</p><p>Insomma, i nuovi regimi IVA OSS e IOSS sono molto vantaggiosi perché permettono ai soggetti destinatari di adempiere agli obblighi IVA senza dover ricorrere all&#8217;identificazione fiscale in ogni singolo Stato di residenza dei propri acquirenti al superamento dei 10.000 € di fatturato. <strong>Resta però il peso degli obblighi burocratici:</strong> i soggetti passivi che scelgono questi regimi devono rispettare scrupolosamente ogni cavillo legato alla registrazione, alle dichiarazioni ed ai versamenti IVA, pena l&#8217;esclusione dal regime, per effetto degli audit delle autorità competenti.<span style="font-weight: 400;"><br /></span></p><h2>E-commerce e IVA: affidati all&#8217;esperienza del nostro team</h2><p>Non lasciare che un semplice inadempimento getti all’aria tutti gli sforzi fatti per consentire al tuo business l’espansione territoriale e la visibilità che desideravi. Se ti occupi della vendita di beni e/o di servizi mediante e-commerce proprio o tramite marketplace, in territori europei o extra-Ue, mettiti in contatto con i nostri esperti.</p><p><strong>Individuiamo insieme la soluzione più adatta a te, scegliendo tra le alternative seguenti:</strong></p><ul><li>Iscrizione regimi speciali IVA OSS e IOSS</li><li>Identificazione diretta ai fini IVA</li><li>Nomina del rappresentante fiscale</li></ul><p><strong>Compila il form e sarai presto ricontattato da un nostro esperto.</strong></p>								</div>
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		<title>Contributo Conai: esenzione e chi deve pagare</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/ti-aiutiamo-a-ottenere-il-rimborso-del-contributo-conai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 08:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rappresentanza Fiscale Estera]]></category>
		<category><![CDATA[contributo conai]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso contributo conai]]></category>
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					<description><![CDATA[Il contributo ambientale è un onere che il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) distribuisce tra produttori e utilizzatori, relativo alle spese del riciclaggio, della raccolta differenziata, del recupero degli imballaggi.I costi sono ripartiti in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia di materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale. Nelle prossime righe vediamo chi [&#8230;]]]></description>
			<style id="elementor-post-5382">.elementor-5382 .elementor-element.elementor-element-75c75485{--display:flex;}</style>							<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="5382" class="elementor elementor-5382" data-elementor-post-type="post">
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									<p>Il contributo ambientale è un onere che il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) distribuisce tra produttori e utilizzatori, relativo alle spese del riciclaggio, della raccolta differenziata, del recupero degli imballaggi.<br /><span style="font-weight: 400;">I costi sono ripartiti in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia di materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale.</span></p><p><strong>Nelle prossime righe vediamo chi sono i soggetti obbligati, quali sono gli obiettivi di tale onere e come recuperare quanto versato.</strong><b></b></p><h2>Qual è l’obiettivo del CONAI?</h2><p><span style="font-weight: 400;">L’obiettivo è incentivare l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili. <strong>Il livello contributivo è legato all’impatto ambientale.</strong></span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Dal 2012 sono state introdotte agevolazioni per gli imballaggi riutilizzabili impiegati all’interno di circuiti controllati e virtuosi, dal punto di vista ambientale.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><b></b></p><h3><b>Chi sono i soggetti obbligati?</b></h3><p><span style="font-weight: 400;">In base alla normativa vigente &#8211; art. 221 del D. Lgs. 152/2006 &#8211; <strong>le aziende produttrici ed utilizzatrici sono responsabili</strong> della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti generati dagli imballaggi dei prodotti utilizzati.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Per questo motivo partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Tutti i soggetti obbligati all’applicazione del Contributo Ambientale sono tenuti a dichiarare a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span></p><p><b>Chi sono i produttori?</b></p><p><span style="font-weight: 400;">Coloro che producono e importano materie prime e semilavorati destinati a imballaggi e/o che rivendono imballaggi vuoti.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><b></b></p><h3><b>Chi sono gli utilizzatori?</b></h3><p><span style="font-weight: 400;">Sono gli acquirenti che riempiono gli imballaggi vuoti, gli importatori di imballaggi pieni, gli autoproduttori, i commercianti di imballaggi pieni e vuoti.</span><b><br /></b><b></b></p><h2><b>Diversificazione contributiva: una gestione più sostenibile</b></h2><p><span style="font-weight: 400;">Selezione e riciclabilità dei materiali evolvono nel tempo in funzione delle tipologie di imballaggi immessi al consumo e con l’introduzione di nuove tecnologie sviluppate a tali scopi. </span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Dal 2012 sono state introdotte importanti agevolazioni per gli imballaggi riutilizzabili che sono impiegati all’interno di circuiti controllati e virtuosi dal punto di vista ambientale.</span></p><p><strong><span style="font-weight: 400;">Il </span><b>contributo diversificato </b><span style="font-weight: 400;">per gli imballaggi di carta e plastica è volto a migliorare l’efficacia del processo di valorizzazione attraverso le attività di raccolta e di selezione per ottenere un flusso omogeneo di rifiuti da avviare ad una fase di riciclo.</span></strong></p><h2><span style="font-weight: bold;">Acquisto imballaggi per vendite estere: dal versamento al rimborso</span><strong><span style="font-weight: 400;"><br /></span></strong></h2><p>La Direttiva Europea n.93/62/CE ti <strong>obbliga a versare il contributo ambientale</strong>; per gli imballaggi spediti all&#8217;estero, inoltre, è garantito (al merchant) il <strong>diritto di ottenere il rimborso di tale contributo </strong>versato sulle unità di imballaggio in Italia.</p><p><span style="font-weight: 400;">Il contributo CONAI non è standard, ma varia a seconda della quantità complessiva, del peso e del materiale impiegato per gli imballaggi.</span></p><h3><b>Chi ha diritto al rimborso Conai e perché? </b></h3><p><span style="font-weight: 400;">Gli imballaggi che vengono esportati &#8211; quindi i rifiuti gestiti all’estero &#8211; escono dalle competenze CONAI, quindi sono </span><b>esenti dal Contributo Ambientale.</b><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Le procedure di documentazione possono essere di due tipi:</span></p><ul><li><b>ex post: </b><span style="font-weight: 400;">si documentano a consuntivo i quantitativi esportati, così da poterne richiedere il rimborso;</span></li><li><b>ex ante:</b><span style="font-weight: 400;"> si determina la quota di esportazione prevista per singolo materiale nel corso dell’anno solare, così da evitare il pagamento del Contributo Ambientale.</span></li></ul><h2>Con Tecno Vat recuperi il contributo CONAI versato</h2><p>I contributi ambientali vanno versati mediante bonifico bancario internazionale direttamente alle autorità locali competenti.</p><p>Il nostro servizio di consulenza prevede:</p><ul><li>registrazione al Consorzio Estero;</li><li>supporto nella determinazione dei contributi annuali e nell&#8217;inoltro della dichiarazione<strong> put to market;</strong></li><li>richiesta di rimborso dei contributi versati in Italia al Consorzio Nazionale CONAI sulle unità di imballaggio.</li></ul><p>La presentazione della dichiarazione e il versamento del contributo ti consentono di esibire sugli imballaggi il <strong>simbolo Green Dot.</strong></p><p><span style="font-weight: bold;">Non perdere questa occasione di rimborso, contattaci.</span></p>								</div>
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		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partita Iva comunitaria: cos&#8217;è e perché è importante per le operazioni intracomunitarie</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/partita-iva-comunitaria-identificazione-diretta-per-vendite-all-estero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 08:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rappresentanza Fiscale Estera]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione diretta]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[partita iva comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[rappresentante fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[Estendere la propria attività all&#8217;estero significa consentire al proprio business di posizionarsi su nuovi mercati; ciò comporta innumerevoli vantaggi, tra cui: maggiore competitività, aumento del fatturato d&#8217;impresa, accesso a nuove risorse finanziarie e molto altro. I soggetti imprenditoriali che intendono avviare scambi commerciali con paesi europei devono acquisire la partita Iva comunitaria, iscriversi al VIES [&#8230;]]]></description>
			<style id="elementor-post-6572">.elementor-6572 .elementor-element.elementor-element-49bf34c6{--display:flex;}</style>							<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6572" class="elementor elementor-6572" data-elementor-post-type="post">
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									<p><span style="font-weight: 400;">Estendere la propria attività all&#8217;estero significa consentire al proprio business di posizionarsi su nuovi mercati; ciò comporta innumerevoli vantaggi, tra cui: maggiore competitività, aumento del fatturato d&#8217;impresa, accesso a nuove risorse finanziarie e molto altro. I soggetti imprenditoriali che intendono avviare scambi commerciali con paesi europei devono acquisire la partita Iva comunitaria, iscriversi al VIES e adempiere agli obblighi correlati. Scopriamo di più.</span></p><h2><span style="font-weight: 400;">Partita Iva comunitaria: cos&#8217;è</span></h2><p><span style="font-weight: 400;">La partita Iva comunitaria è un codice necessario per chi</span><span style="font-weight: 400;"> vuole fare scambi commerciali (solo acquisti, solo vendite o entrambi) con i paesi della comunità europea. I soggetti imprenditoriali che intendono intraprendere operazioni intracomunitarie devono comunicarlo all&#8217;Agenzia delle Entrate e avviare un iter che gli consentirà di emettere/ricevere fatture verso e da paesi UE.</span></p><h3><b>Come ottenere la partita Iva comunitaria</b></h3><p> </p><p>I soggetti che aprono per la prima volta una partita Iva e che vogliono ottenere l&#8217;autorizzazione a compiere operazioni intracomunitarie devono esplicitarlo nel modulo di dichiarazione attività compilando il campo &#8220;operazioni intracomunitarie&#8221; del quadro I. Ricordiamo che i soggetti diversi dalle persone fisiche devono utilizzare il modello AA7, le imprese individuali e i lavoratori autonomi, invece, il modello AA9.</p><p>Coloro che già possiedono una partita Iva italiana devono, invece, rivolgersi all&#8217;Agenzia delle Entrate richiedendo<strong> l&#8217;iscrizione al VIES</strong> (<a href="https://tecnovat.it/operazioni-intracomunitarie-obbligo-iscrizione-vies-e-nomina-rappresentante-fiscale/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vat Information Exchange System</a>). Quest&#8217;ultimo è <span style="font-weight: 400;">l&#8217;archivio informatico europeo sull&#8217;IVA, il quale consente di controllare la validità di una partita Iva e favorisce </span>scambi di informazioni<span style="font-weight: 400;"> tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell&#8217;UE. </span></p><h3>Partita Iva comunitaria: quali oneri comporta?</h3><p>Chi possiede la partita Iva comunitaria è obbligato alla <strong>presentazione trimestrale degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie compiute</strong> (sia acquisti che vendite). Coloro che non rispettano tale obbligo, evitando la presentazione degli elenchi per quattro mesi consecutivi, rischiano la cancellazione dal VIES da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate. Quest&#8217;ultima avrà luogo a seguito della comunicazione che l&#8217;ente inoltra al contribuente, a scopo informativo, e avrà effetto a partire dal 60° giorno successivo alla data della comunicazione.</p><h3><b>Chi può richiedere la partita Iva comunitaria?</b></h3><p>Possono richiedere la partita Iva comunitaria tutti i soggetti che esercitano attività d&#8217;impresa, arte o professione nel territorio di uno Stato membro o che vi istituiscono una stabile organizzazione. Anche i soggetti non residenti possono ottenere la partita Iva comunitaria, ma ad alcune condizioni:</p><ul><li>che si identifichino nel territorio nominando un rappresentante fiscale</li><li>che presentino richiesta di identificazione diretta ai fini Iva</li></ul><p><span style="font-weight: 400;">Tutti i soggetti che svolgono operazioni rilevanti ai fini IVA devono <strong>presentare la </strong></span><strong>DIA o la SCIA</strong><span style="font-weight: 400;"><strong>,</strong> compilando un apposito modello, scaricabile on line.</span></p><h4><b>Dichiarazione di inizio attività e Scia: quali sono le differenze?</b></h4><p>La dichiarazione di inizio attività (DIA)<span style="font-weight: 400;"> è stata introdotta per la prima volta nel 1985 con la </span>Legge n. 47/1985<span style="font-weight: 400;">, al fine di snellire le pratiche burocratiche necessarie alla realizzazione di alcuni interventi di natura edilizia. </span><span style="font-weight: 400;">La dichiarazione va presentata compilando il modello AA9/11 entro 30 giorni dalla data d&#8217;inizio dell&#8217;attività, quindi prima di qualsiasi operazione attiva e passiva, riconducibile all&#8217;attività da svolgere. </span><span style="font-weight: 400;">Sul modello bisogna riportare i seguenti dati:</span></p><ul><li><span style="font-weight: 400;">attività che si esercita</span></li><li><span style="font-weight: 400;">codice Ateco – codice alfanumerico tramite cui l&#8217;ISTAT classifica le attività economiche</span></li><li><span style="font-weight: 400;">una descrizione del luogo in cui si esercita l&#8217;attività lavorativa</span></li><li><span style="font-weight: 400;">volume d&#8217;affari presunto</span></li><li><span style="font-weight: 400;">luogo in cui sono conservate le scritture contabili</span></li><li><span style="font-weight: 400;">in quale regime fiscale si rientra</span></li><li><span style="font-weight: 400;">indirizzo di posta elettronica, sito web</span></li><li><span style="font-weight: 400;">dati catastali del luogo dove si svolge l&#8217;attività</span></li></ul><p>La <strong>SCIA &#8211; Segnalazione Certificata Inizio Attività</strong><span style="font-weight: 400;"><strong> &#8211;</strong> è l&#8217;autocertificazione con cui l&#8217;imprenditore conferma di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi utili per avviare la propria attività economica. </span><span style="font-weight: 400;">La Scia va presentata prima dell&#8217;inizio, della modifica o della cessazione dell&#8217;attività economica. </span><span style="font-weight: 400;">Alla presentazione è legata la ricezione della ricevuta dell&#8217;ufficio competente; da questo momento l&#8217;impresa può avviare la propria attività.<br /></span><span style="font-weight: 400;"><strong>Per quali attività economiche vige l&#8217;obbligo di presentazione SCIA?</strong> Attività del settore commerciale</span><span style="font-weight: 400;"> (ristorazione, negozi, e-commerce), artigianali e turistiche. </span><span style="font-weight: 400;">Anche chi possiede e-commerce senza magazzino, opera in dropshipping o utilizzando la logistica di Amazon, deve presentare la SCIA. </span></p><h2><b>E-commerce e regime Iva delle vendite a distanza</b></h2><p><span style="font-weight: 400;">I soggetti imprenditoriali (passivi ai fini Iva) che vendono online i propri prodotti a soggetti non passivi ai fini Iva, dunque privati, devono rispettare le soglie Iva definite dalla direttiva europea. <strong>Il regime delle vendite a distanza si applica nei seguenti casi:</strong></span></p><ol><li><span style="font-weight: 400;">i beni sono spediti dal venditore o per suo conto dall&#8217;acquirente</span></li><li><span style="font-weight: 400;">le vendite avvengono tra Stati membri dell&#8217;Unione europea </span></li><li><span style="font-weight: 400;">l&#8217;acquirente è una persona fisica non identificata ai fini Iva o non si dispone di una partita Iva</span></li></ol><p><span style="font-weight: 400;">La normativa vigente prevede che per le operazioni intracomunitarie per le vendite a distanza sia applicata la </span>tassazione nel Paese UE di destinazione<span style="font-weight: 400;">, se le vendite effettuate in quel Paese superano una determinata soglia annua. </span><span style="font-weight: 400;">La tassazione nel Paese di destinazione nelle vendite a distanza si applica a partire dalla prima cessione con la quale si è sforata la soglia minima, quindi, poi per tutte quelle effettuate nell&#8217;anno in corso e in quello successivo. </span></p><p><em><span style="font-weight: 400;">Al superamento della soglia la società deve identificarsi ai fini Iva nello Stato di interesse o nominare un rappresentante fiscale.</span></em></p><p><strong>Operazioni attive: quando l&#8217;Iva è applicata nel Paese UE di destinazione</strong></p><ul><li><span style="font-weight: 400;">i beni sono spediti dal venditore/fornitore, o per suo conto, in un altro Paese UE, a privati che non sono tenuti ad applicare l&#8217;imposta sugli acquisti intracomunitari;</span></li><li><span style="font-weight: 400;">le cessioni effettuate in altro Stato UE sono superiori a 100.000 euro, per l&#8217;anno precedente o in corso;</span></li><li><span style="font-weight: 400;">le cessioni effettuate in altro Stato UE superano la soglia minima stabilita dal Paese di destinazione.</span></li></ul><p><b>Operazioni passive: quando l&#8217;Iva è applicata in Italia</b></p><ul><li><span style="font-weight: 400;">i beni sono spediti nello Stato del venditore/fornitore, o per suo conto, da un altro Paese UE, nei confronti di persone fisiche non soggetti d&#8217;imposta;</span></li><li><span style="font-weight: 400;">le cessioni effettuate in Italia sono superiori a 35.000 euro, per l&#8217;anno precedente o in corso.</span></li></ul><p><span style="font-weight: 400;">Per le vendite per cui è applicata l&#8217;Iva del Paese di destinazione – nel caso di superamento soglia – è necessario, quindi, identificarsi ai fini IVA nel Paese UE destinatario. </span><span style="font-weight: 400;">La soglia massima in Italia è 35.000 euro, così come in Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Spagna, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.</span></p><h2><b>L&#8217;adesione al Moss per la vendita dei servizi digitali</b></h2><p><span style="font-weight: 400;">Il Mini One Stop Shop &#8211; MOSS &#8211;</span><span style="font-weight: 400;"> è un </span>regime IVA opzionale<span style="font-weight: 400;"> che può essere adottato da coloro che <strong>vendono servizi digitali</strong> nell&#8217;ambito dell&#8217;Unione Europea – </span>prestazioni TTE<span style="font-weight: 400;"> e </span>servizi elettronici B2C<span style="font-weight: 400;">. </span><span style="font-weight: 400;">Vi si può aderire nel caso di transazioni verso clienti privati che non siano soggetti passivi IVA e ci si occupi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, servizi digitali, quali hosting, software, musica, videogiochi, etc. </span><span style="font-weight: 400;">Solo in questi casi, la soglia minima si abbassa a 10.000 euro per tutti i paesi UE, infatti lo scopo del regime MOSS è evitare l&#8217;identificazione IVA in ogni paese in cui vi sono operazioni di vendita intracomunitarie. In questo caso, quindi, le prestazioni IVA sono imponibili nel paese UE del venditore, non nel paese di destinazione.</span></p><h2><b>Identificazione diretta e rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi Iva in UE</b></h2><p><span style="font-weight: 400;">In caso di soggetto non residente e/o superamento della soglia minima nei paesi dell&#8217;UE, per poter assolvere agli obblighi Iva bisogna <strong>ricorrere all&#8217;</strong></span><strong>identificazione diretta</strong> nei paesi<span style="font-weight: 400;"> in cui vendi o </span><b>nominare un rappresentante fiscale</b><span style="font-weight: 400;">. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">È importante sfruttare ogni possibilità di contatto commerciale con l&#8217;estero, ma è necessario prestare attenzione alle leggi imposte dall&#8217;Unione Europea, quindi regolarizzare la posizione fiscale.</span></p><p><span style="font-weight: 400;"><strong>In Tecno Vat trovi esperti in fiscalità internazionale madrelingua pronti ad aiutarti.</strong> Contattaci.</span></p>								</div>
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		<title>Logistica Amazon e obblighi IVA con il programma Paneuropeo</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/paneuropeo-amazon-estero-adempimenti-fiscali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 12:56:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rappresentanza Fiscale Estera]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[obblighi fiscali amazoin]]></category>
		<category><![CDATA[programma paneuropeo amazon]]></category>
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					<description><![CDATA[Logistica Amazon: parliamo del programma Paneuropeo e fisco Logistica Amazon: parliamo del programma Paneuropeo e fisco Se hai un e-commerce &#8220;italiano&#8221; e vendi tramite Amazon all’estero, sicuramente hai sentito parlare del Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon. Si tratta di un programma di logistica tramite il quale i venditori possono sviluppare il loro business internazionale [&#8230;]]]></description>
			<style id="elementor-post-5419">.elementor-5419 .elementor-element.elementor-element-535e4c97{--display:flex;}</style>							<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="5419" class="elementor elementor-5419" data-elementor-post-type="post">
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									<p>Se hai un e-commerce &#8220;italiano&#8221; e vendi tramite Amazon all’estero, sicuramente hai sentito parlare del Programma Paneuropeo di Logistica di Amazon.</p><p>Si tratta di un programma di logistica tramite il quale i venditori possono sviluppare il loro business internazionale con maggiore semplicità.</p><p>Tramite questo progetto, infatti, si può vendere in tutta Europa, depositando i propri prodotti nei principali marketplace di Amazon (utilizzando un unico inventario) posizionati in diversi Paesi europei, tra cui:</p><ul><li>UK</li><li>Spagna</li><li>Germania</li><li>Francia</li><li>Polonia</li><li>Repubblica Ceca</li></ul><p> </p><h2><strong>I vantaggi di aderire al programma Paneuropeo di Amazon:</strong></h2><ul><li>Amazon si occupa di tutti gli spostamenti del tuo inventario (tra diversi centri logistici)</li><li>Amazon gestisce i tuoi inventari (spostando i prodotti da un centro all’altro in caso di esaurimento)</li><li>Puoi monitorare gli spostamenti del tuo inventario: spedizioni transfrontaliere, cronologia di inventario, spedizioni gestite direttamente da Amazon.</li></ul><p>Il programma Paneuropeo non solo migliora il servizio offerto, ma dà la possibilità di completare il rapporto di fidelizzazione col cliente finale, soprattutto perché gli si garantisce la consegna del prodotto nel più breve tempo possibile.</p><h3><strong>Quali sono gli obblighi fiscali?</strong></h3><p>Se la merce parte da un magazzino che si trova in un Paese diverso dall’Italia, è obbligatorio registrarsi fiscalmente in quel Paese.</p><p>Negli ultimi mesi sono aumentati i controlli da parte delle autorità fiscali, per questa ragione sono sempre di più le società che si identificano fiscalmente nei paesi dove stoccano la merce, per evitare sanzioni.</p><h3>Vendita online: scegli la nostra consulenza</h3><p>Tecno Vat offre il servizio di identificazione fiscale in tutti i Paesi europei interessati.</p><p>In particolare, ci occupiamo di:</p><ul><li>Identificazione diretta</li><li>Consulenza relativa alle normative IVA locali</li><li>Presentazione liquidazioni IVA</li><li>Gestione pagamenti alle Autorità IVA estere</li></ul><p>Seguiamo molti e-commerce che hanno aderito al programma Paneuropeo di Amazon, siamo unici interlocutori per la gestione di tutte le attività che coinvolgono le Autorità estere e guidiamo i nostri clienti in tutti gli aspetti relativi agli adempimenti fiscali internazionali.</p><p><strong>Affidati a un team esperto pronto a spiegarti tutto ciò che serve sapere per continuare a vendere in Europa, mantenendo la competitività logistica che Amazon ti garantisce, conosciamoci.</strong></p>								</div>
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		<title>Identificazione fiscale in Germania: come gestire il tuo nuovo business</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/identificazione-fiscale-germania-tutte-le-regole/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 15:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rappresentanza Fiscale Estera]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Identificazione fiscale in Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Rappresentanza fiscale estera]]></category>
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					<description><![CDATA[Affrontare nuove sfide e porsi obiettivi diversi è il modo più indicato per continuare ad amare il proprio lavoro senza annoiarsi con il passare del tempo. L&#8217;aumento delle difficoltà legate al mercato italiano ha spinto molti imprenditori a vivere all&#8217;estero nuove opportunità di business, esplorando mercati oltre il contesto nazionale. Tra i paesi europei più [&#8230;]]]></description>
			<style id="elementor-post-5086">.elementor-5086 .elementor-element.elementor-element-1d5e2b72{--display:flex;}</style>							<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="5086" class="elementor elementor-5086" data-elementor-post-type="post">
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									<p>Affrontare nuove sfide e porsi obiettivi diversi è il modo più indicato per continuare ad amare il proprio lavoro senza annoiarsi con il passare del tempo. L&#8217;aumento delle difficoltà legate al mercato italiano ha spinto molti imprenditori a vivere all&#8217;estero nuove opportunità di business, esplorando <strong>mercati oltre il contesto nazionale.</strong></p><p>Tra i paesi europei più scelti dagli imprenditori italiani figura sicuramente la Germania;<em> ma come affacciarsi al suo mercato? Come avviare un&#8217;attività da un punto di vista fiscale? Come evitare errori?</em></p><p>Un&#8217;azienda italiana che decide di svolgere un&#8217;attività commerciale (fisica e/o online) in questo paese è soggetta alle sue <strong>obbligazioni in materia fiscale</strong>, per questa ragione è necessaria una figura professionale mirata, quella del <strong>rappresentante fiscale</strong> e un adeguato servizio di consulenza.</p><p>Se un imprenditore supera una data soglia di fatturato, infatti, è obbligato a identificare fiscalmente il suo esercizio/e-commerce.</p><p> </p><h2>Identificazione fiscale in Germania</h2><p>Il primo importante step per un efficace servizio di <strong>identificazione fiscale in Germania</strong> passa sicuramente attraverso l’incontro con un avvocato o commercialista tedesco con quale affrontare le principali criticità legate all’apertura di una posizione fiscale.  A seconda del progetto si valutano: normativa vigente, scelta della formula societaria, eventuali agevolazioni.</p><p>Successivamente vanno analizzate le competenze richieste, le figure professionali e i rispettivi inquadramenti. È evidente che si tratti di passaggi delicati e difficili da gestire senza il supporto di figure specializzate e – soprattutto – madrelingua.</p><h2>L&#8217;identificazione fiscale in Germania di Tecno Vat</h2><p>Avere un solo interlocutore per il paese dove ci si deve identificare fiscalmente è un vantaggio non da poco: Tecno Vat è specializzata in consulenza fiscale estera e si occupa di:</p><ul><li>Registrazione fiscale</li><li>Consulenza sulle normative Iva locali</li><li>Presentazione liquidazioni Iva</li><li>Gestione pagamenti alle Autorità Iva tedesche</li></ul><p>Col supporto di un team di specialisti madrelingua puoi<strong> aprire una posizione fiscale in Germania</strong> in tempi brevi e senza preoccuparti di gestioni onerose.</p><p>Per scoprire di più sul nostro servizio di <strong>identificazione fiscale in Germania</strong> visita<a href="https://www.tecnovat.it/servizi/identificazione-fiscale/"> la  pagina dedicata.</a></p>								</div>
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