{"id":7548,"date":"2020-08-25T09:00:10","date_gmt":"2020-08-25T08:00:10","guid":{"rendered":"https:\/\/tecnovat.it\/?p=7548"},"modified":"2026-01-08T15:08:38","modified_gmt":"2026-01-08T14:08:38","slug":"commercio-elettronico-e-territorialita-iva-nuove-regole-dal-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tecnovat.it\/ro\/commercio-elettronico-e-territorialita-iva-nuove-regole-dal-2021\/","title":{"rendered":"Commercio elettronico e territorialit\u00e0 IVA: dal 2021 nuove regole per le vendite b2c"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"7548\" class=\"elementor elementor-7548\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-73b61c17 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"73b61c17\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-34e91a78 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"34e91a78\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p style=\"text-align: right;\"><strong><em>Questo contenuto \u00e8 stato aggiornato in data 10\/06\/2021<\/em><\/strong><\/p><p><strong>Addio soglie di fatturato: arriva la soglia unica europea e nuovi adempimenti per marketplace e operatori interessati dalle vendite online.<\/strong><\/p><p>L&#8217;entrata in vigore delle disposizioni inserite nella direttiva UE 2017\/2455 potrebbe non essere rimandata. Il 2021 si presenta carico di cambiamenti, tra soglie di fatturato europee eliminate e nuovi obblighi per venditori e marketplace.<\/p><h2>Territorialit\u00e0 IVA: bye bye soglie di fatturato europee<\/h2><p>Il recepimento della Direttiva UE 2017\/2455 da parte dei singoli Stati comunitari comporta l&#8217;adeguamento delle norme europee a quanto disposto dalla nuova direttiva in materia di IVA e commercio online.<br \/>La direttiva in questione agisce in modifica delle precedenti 2006\/112\/CE e 2009\/132\/CE e prevede <strong>un cambio radicale in merito al trattamento ai fini IVA delle vendite intracomunitarie di beni e\/o servizi online.<\/strong><\/p><p>A seguito delle richieste avanzate dagli Stati membri, causa emergenza sanitaria, l\u2019entrata in vigore delle nuove disposizioni prevista per il 1\u00b0 gennaio 2021 <strong>slitta al 1\u00b0 luglio 2021.<\/strong> Da questa data in poi gli operatori commerciali dediti alle vendite online dovranno dire addio alle storiche soglie di fatturato per fare spazio alla soglia unica europea.<\/p><h3>La crescita esplosiva del commercio online spinge l&#8217;adeguamento delle norme nazionali<\/h3><p>Il successo del commercio online spinge le autorit\u00e0 europee ad adeguare norme considerate ormai troppo ostili e poco affini alla modernizzazione. Il commercio elettronico continua a rappresentare una valida alternativa ai negozi fisici, soprattutto a seguito del lockdown.<\/p><p>Alle necessit\u00e0 del mercato europeo bisogna aggiungere quelle dei singoli Stati membri, tenuti a proteggere il gettito fiscale interno, a garantire pari condizioni di concorrenza per tutte le imprese interessate al e dal commercio elettronico, riducendo al contempo i loro oneri fiscali.<\/p><h3>Il trattamento fiscale del commercio elettronico indiretto si uniforma a quello diretto<\/h3><p>Sembrer\u00e0 ripetitivo sottolineare ancora questa differenza, ma ci teniamo ad offrire un contenuto chiaro a tutti i nostri lettori, quindi definiamo nuovamente cosa differenzia il commercio elettronico indiretto da quello diretto.<\/p><p>Rientrano nell&#8217;ambito del <strong>commercio elettronico diretto<\/strong> tutte le vendite di beni e\/o servizi immateriali (film, musica, corso online, software, ecc.) il cui acquisto \u2013 ordinato online \u2013 \u00e8 seguito da un pagamento e da una consegna elettronica del bene\/servizio acquistato.<\/p><p>Rientrano invece nell&#8217;ambito del <strong>commercio elettronico indiretto<\/strong> tutte le vendite di beni e\/o servizi materiali (scarpe, cosmetici, ecc.) il cui acquisto \u2013 ordinato online \u2013 \u00e8 seguito da una transazione economica online e da una consegna fisica del bene all&#8217;indirizzo indicato dall&#8217;acquirente.<\/p><p>Finora, per determinare il trattamento fiscale della vendita, gli operatori interessati dal commercio elettronico diretto e indiretto hanno dovuto fare i conti con la territorialit\u00e0 dell\u2019IVA, quindi con l&#8217;applicazione del principio di origine o di quello di destinazione.<\/p><p><strong>Dal 1\u00b0 luglio 2021 gli operatori, le imprese e le aziende interessate dal commercio elettronico indiretto devono adeguarsi\u00a0all&#8217;entrata in vigore delle norme definite dalla direttiva 2017\/2455 e quindi attenersi a quanto segue:<\/strong><\/p><p><em>Applicazione della regola generale di territorialit\u00e0<\/em><br \/>I soggetti passivi di IVA (operatori commerciali) che vendono beni e\/o servizi online a privati consumatori (quindi soggetti non passivi IVA) residenti in Stati membri UE diversi da quello di residenza del fornitore\/prestatore sono tenuti a versare l&#8217;IVA dovuta secondo le norme previste nel paese dell\u2019acquirente.<\/p><p><em>Soglia unica europea<\/em><br \/>L&#8217;unica soglia che bisogner\u00e0 rispettare sar\u00e0 quella fissa a 10.000 \u20ac (importo delle vendite totali effettuate verso un dato paese UE, al netto dell\u2019IVA e relative all&#8217;anno precedente o fino al raggiungimento di detta soglia per l&#8217;anno in corso).<br \/>Entro questa soglia il venditore pu\u00f2 ancora scegliere di trattare la vendita secondo le norme vigenti nel proprio stato di stabilimento. Superata per\u00f2 la soglia dei 10.000 \u20ac il venditore\/prestatore \u00e8 tenuto a scegliere tra:<\/p><ul><li>Identificazione ai fini IVA nel Paese UE dell&#8217;acquirente<\/li><li>Nomina di un rappresentante fiscale nel paese dell&#8217;acquirente<\/li><li>Registrazione al <a href=\"https:\/\/tecnovat.it\/e-commerce-all-estero-nomina-il-rappresentante-fiscale-per-il-versamento-iva\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">sistema OSS<\/a> (One Stop Shop)<\/li><\/ul><p>Queste disposizioni &#8211; annesse a quelle di cui parleremo di seguito &#8211; sono contenute nell&#8217;art. 1 della Direttiva UE 2017\/2455, <strong>attuato con apposito decreto in via definitiva lo scorso 20 maggio 2020 dal Consiglio dei Ministri.<\/strong><\/p><h2>Comunicazione IVA marketplace: le novit\u00e0 che interessano venditori e soggetti facilitatori<\/h2><p>Le modifiche introdotte con la direttiva UE 2017\/2455 riguardano anche i cosiddetti soggetti &#8220;facilitatori&#8221;, ossia coloro che possiedono piattaforme o interfacce elettroniche che mettono a disposizione di produttori e commercianti per vendere i prodotti in Europa o altrove (Amazon, eBay, ecc.). A loro \u00e8 dedicata un&#8217;ampia sezione della Direttiva, seguita da disposizioni nazionali inserite nel Decreto Crescita.<\/p><p>Dunque, il soggetto &#8220;facilitatore&#8221; o intermediario \u00e8 tenuto ad inviare &#8211; agli Stati membri interessati dalla vendita ed entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre &#8211; una comunicazione mediante apposito modello riguardante gli obblighi IVA del soggetto venditore.<\/p><p>In caso di vendita di un bene a privati consumatori di importo non superiore a 150 \u20ac importati fuori dall&#8217;UE e in caso di vendita di un bene gi\u00e0 presente all&#8217;interno dell\u2019Unione Europea da parte di un cedente extracomunitario a un privato consumatore comunitario si verifica una fictio iuris:<\/p><ul><li>La vendita dal fornitore alla piattaforma online sar\u00e0 esente da IVA<\/li><li>La vendita dalla piattaforma online al privato consumatore sar\u00e0 assoggettata ad IVA secondo le norme vigenti nel paese del consumatore<\/li><\/ul><p><strong>Il soggetto facilitatore \u00e8 dunque considerato responsabile del pagamento d&#8217;imposta del soggetto fornitore, ai quali chieder\u00e0 &#8211; di conseguenza &#8211; il rispetto di ulteriori adempimenti.<\/strong><\/p><p>I marketplace sono inoltre tenuti a conservare per ben 10 anni le comunicazioni inoltrate per facilitare i controlli degli Stati membri.<\/p><h2>Rispetta gli adempimenti IVA per le vendite in UE con Tecno Vat<\/h2><p>Dal 1\u00b0 luglio 2021 chi vende online in Europa deve adeguarsi alle nuove regole. Il nostro team, composto da esperti in fiscalit\u00e0 internazionale madrelingua, \u00e8 pronto a guidarti passo dopo passo verso l&#8217;adesione al regime OSS, l&#8217;identificazione IVA nel Paese europeo d&#8217;interesse e la gestione degli adempimenti richiesti dai marketplace.<\/p><p>I venditori che non rispettano le nuove disposizioni rischiano sanzioni molto dure.<\/p><p><strong>Per ulteriori informazioni, scrivici; noi ci siamo.<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Questo contenuto \u00e8 stato aggiornato in data 10\/06\/2021 Addio soglie di fatturato: arriva la soglia unica europea e nuovi adempimenti per marketplace e operatori interessati dalle vendite online. L&#8217;entrata in vigore delle disposizioni inserite nella direttiva UE 2017\/2455 potrebbe non essere rimandata. 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