{"id":7235,"date":"2020-02-18T09:00:51","date_gmt":"2020-02-18T08:00:51","guid":{"rendered":"https:\/\/tecnovat.it\/?p=7235"},"modified":"2026-01-12T14:31:46","modified_gmt":"2026-01-12T13:31:46","slug":"cessioni-intracomunitarie-i-tuoi-beni-in-ue-con-il-rappresentante-fiscale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tecnovat.it\/ro\/cessioni-intracomunitarie-i-tuoi-beni-in-ue-con-il-rappresentante-fiscale\/","title":{"rendered":"Prova cessione intracomunitaria: tra imponibilit\u00e0 Iva e trasferimento dei beni"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"7235\" class=\"elementor elementor-7235\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1a8bf805 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"1a8bf805\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3f6ebb97 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3f6ebb97\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Dal 1\u00b0 gennaio 2020 il trasferimento fisico dei beni interessati da una cessione intracomunitaria deve essere testimoniato con documenti e dichiarazioni. Vediamo cosa cambia per gli operatori UE e come adempiere agli obblighi Iva con la nomina di un rappresentante fiscale in loco.<\/p><h2>Cessioni intracomunitarie: operazione imponibile o non imponibile Iva?<\/h2><p>La cessione intracomunitaria riguarda l&#8217;operazione di vendita di un bene o di un servizio che avviene tra due soggetti imprenditoriali residenti in due diversi paesi UE.<\/p><p>Il comma 1 dell&#8217;art. 41 del D. L. 331\/1993 prevede che per questo tipo di cessioni \u00e8 possibile godere del regime di non imponibilit\u00e0 Iva solo se presenti precise condizioni:<\/p><ul><li>Onerosit\u00e0 dell&#8217;operazione di vendita<\/li><li>Trasferimento del titolo di propriet\u00e0 del bene o del servizio<\/li><li>Status di operatore economico dei soggetti coinvolti, ossia soggetti passivi iva<\/li><li>Trasferimento fisico del bene dal luogo del venditore al luogo dell\u2019acquirente<\/li><\/ul><p><strong>Se manca anche uno solo di questi requisiti il regime di non imponibilit\u00e0 Iva non pu\u00f2 essere applicato.<\/strong> Per i trasgressori \u00e8 prevista una sanzione di importo compreso tra il 90 e il 180% dell&#8217;Iva dovuta.<\/p><p>Chi intende effettuare cessioni intracomunitarie senza avvalersi del regime di non imponibilit\u00e0 Iva deve procedere all&#8217;identificazione diretta dell\u2019impresa o alla nomina del rappresentante fiscale.<\/p><h2>Un trasferimento con prove a seguito: le novit\u00e0 del 2020<\/h2><p>La normativa in materia di cessioni intracomunitarie ha subito una modifica con l&#8217;introduzione dell\u2019art. 45 bis al Regolamento UE 282\/2011. Un cambiamento entrato in vigore il 1\u00b0 gennaio 2020 e che muta la norma in materia di prove documentali da produrre per testimoniare l&#8217;avvenuto trasferimento del bene.<\/p><p>Finora, infatti, la Direttiva 2006\/112\/CE lasciava i legislatori nazionali dei paesi UE coinvolti nella cessione piuttosto liberi di definire il tipo di prove da far seguire al passaggio fisico dei beni, senza mai ottenere per\u00f2 risultati vincenti.<\/p><p>Ecco dunque che, per limitare l&#8217;evasione fiscale in tema di commercio internazionale, <strong>l&#8217;UE mette un punto alla questione e introduce due nuove prove da produrre:<\/strong><\/p><ol><li>Documenti relativi al trasporto o alla spedizione di beni: documento o CRM firmato, polizza di carico, fattura di trasporto aereo oppure fattura emessa dallo spedizioniere<\/li><li>Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o per il trasporto di beni<\/li><li>Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorit\u00e0 \u2013 anche un notaio \u2013 a conferma dell&#8217;arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione<\/li><li>Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che conferma la ricezione e il deposito del bene<\/li><\/ol><p>Inoltre, nel rispetto di quanto gi\u00e0 previsto dall&#8217;art. 43 dello stesso Regolamento, i soggetti coinvolti nella cessione intracomunitaria devono produrre ulteriori prove che si differenziano in base al soggetto su cui ricade l&#8217;onere del trasporto dei beni:<\/p><ul><li>Se a carico del venditore, spediti o trasportati, o da un soggetto terzo per suo conto<\/li><li>Se a carico dell&#8217;acquirente, spediti o trasportati, o da un soggetto terzo per suo conto<\/li><\/ul><p>Questa documentazione viene seguita da ulteriori dichiarazioni e attestazioni, che variano caso per caso, da conservare per evitare le sanzioni previste dalla norma in caso di violazioni della legislazione corrente.<\/p><p>Infine, i soggetti che scelgono di adottare la clausola ex work \u2013 ancora vigente \u2013 devono inoltre continuare a compilare correttamente il registro dei trasportatori in loro possesso.<\/p><h2>Le cessioni intracomunitarie con un rappresentante fiscale<\/h2><p>Le aziende interessate dalle cessioni intracomunitarie possono scegliere di agire nel regime di imponibilit\u00e0 Iva procedendo con il versamento di quanto dovuto nel paese comunitario coinvolto nella cessione.<\/p><p>Contatta il nostro team per capire se procedere all&#8217;identificazione diretta o alla nomina di un rappresentante fiscale.<\/p><p><strong>Compila il form per saperne di pi\u00f9.<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dal 1\u00b0 gennaio 2020 il trasferimento fisico dei beni interessati da una cessione intracomunitaria deve essere testimoniato con documenti e dichiarazioni. 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