{"id":6116,"date":"2019-04-18T09:00:31","date_gmt":"2019-04-18T08:00:31","guid":{"rendered":"https:\/\/tecnovat.it\/?p=6116"},"modified":"2026-01-07T15:10:18","modified_gmt":"2026-01-07T14:10:18","slug":"rappresentante-fiscale-intermediario-per-vendita-alcolici-e-superalcolici-all-estero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tecnovat.it\/ro\/rappresentante-fiscale-intermediario-per-vendita-alcolici-e-superalcolici-all-estero\/","title":{"rendered":"Alcolici e superalcolici: come vendere online all\u2019estero"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"6116\" class=\"elementor elementor-6116\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-7dfe9025 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"7dfe9025\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2c460cf elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2c460cf\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p style=\"text-align: right;\"><strong><em>Questo contenuto \u00e8 stato aggiornato in data 28\/12\/2021<\/em><\/strong><\/p><p>Cresce sempre pi\u00f9 il numero dei produttori e dei venditori del settore wine &amp; beverage che sceglie di proporre anche online i propri prodotti. La vendita a distanza tramite una piattaforma digitale propria o mediante marketplace richiede per\u00f2 una conoscenza dettagliata degli oneri fiscali e burocratici previsti dalle normative vigenti in Europa. Proviamo a capire insieme quali sono le procedure da rispettare.<\/p><h2>Vendita a distanza di alcolici e superalcolici: gli adempimenti fiscali<\/h2><p>La vendita in Ue in ambito b2c, ossia diretta a consumatori privati residenti in Paesi membri dell\u2019Unione europea diversi da quello della residenza aziendale del venditore, richiede il rispetto delle regole previste dalla normativa comunitaria in materia di accise e di IVA.<\/p><h3>Il versamento delle accise<\/h3><p>Le bevande alcoliche e superalcoliche sono sottoposte all\u2019accisa, un\u2019imposta indiretta che grava sul bene, in fase di fabbricazione e in fase di vendita, applicata sulla quantit\u00e0 fisica dei prodotti.<\/p><p><strong>Il venditore \u00e8 il soggetto debitore d\u2019imposta ed \u00e8 tenuto sempre a versarla allo Stato in cui i beni sono inviati.<\/strong> L\u2019importo da pagare dipende dalle accise che ogni Paese membro sceglie di applicare, in modo autonomo e in base a criteri diversi, e dalle aliquote vigenti nello stesso Paese estero.<\/p><p>Il merchant (o venditore) che decide di vendere alcolici e superalcolici online deve nominare un rappresentante fiscale per le accise, essenziale per i rapporti con l\u2019autorit\u00e0 competente locale.<\/p><p>Inoltre, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria del Testo Unico delle Accise, i prodotti alcolici vanno accompagnati con il DAA &#8211; Documento Accompagnamento Accise. Quando la merce arriva a destinazione il DAA viene preso in carico dall\u2019ufficio addetto al controllo, il quale inoltra una copia all\u2019ufficio di partenza per comprovare l\u2019avvenuta uscita della merce dallo Stato di origine.<\/p><p>Nel caso di cessione di vino e di altre bevande alcoliche \u00e8 possibile applicare la procedura di cui all\u2019articolo 36 della Direttiva 2008\/118\/CE, per cui i prodotti, all\u2019atto della spedizione, sono accompagnati dal DAS \u2013 Documento di Accompagnamento Semplificato \u2013 spediti ad accisa italiana assolta, sottoposti quindi, ad accisa estera.<\/p><h3>Il versamento dell\u2019IVA<\/h3><p>Altro adempimento fiscale che il venditore \u00e8 tenuto a rispettare quando sceglie di vendere i propri prodotti online a privati consumatori residenti in altri Paesi comunitari \u00e8 il versamento dell\u2019IVA.<\/p><p><strong>Le recenti modifiche alla disciplina europea in tema di IVA e distance selling interessano anche la vendita di prodotti alcolici e superalcolici.<\/strong> Pertanto, il versamento dell\u2019IVA spetta nello Stato di residenza dell\u2019acquirente quando il fatturato annuo globale del venditore (totale delle vendite a livello paneuropeo) supera la soglia unica europea di 10.000 \u20ac. Entro questo importo il versamento dell\u2019IVA dovuta spetta invece nello Stato di residenza del venditore.<\/p><p><strong>Per procedere al versamento dell\u2019IVA dovuta all\u2019estero &#8211; in qualit\u00e0 di soggetto non residente &#8211; il venditore pu\u00f2 scegliere tra le seguenti opzioni:<\/strong><\/p><ul><li><em>Iscrizione al regime IVA OSS<\/em>: regime che permette di gestire in modo centralizzato e digitale gli adempimenti dovuti in tutti i Paesi Ue interessati dalle vendite a distanza, senza dover acquisire pi\u00f9 partite IVA;<\/li><li><em>Identificazione diretta IVA<\/em>: procedura che consente al venditore di identificare fiscalmente la propria attivit\u00e0 nello Stato Ue interessato dalla vendita e di ottenere la partita IVA locale;<\/li><li><em>Nomina del rappresentante fiscale IVA<\/em>: atto mediante il quale si nomina un soggetto con domicilio fiscale nel Paese estero di interesse, che agisce per conto dell\u2019azienda venditrice o del venditore.<\/li><\/ul><h2>Vendita in regime sospensivo: quando \u00e8 possibile?<\/h2><p>Il regime sospensivo \u00e8 il regime fiscale che si applica a fabbricazione, trasformazione, circolazione e detenzione di prodotti soggetti ad accisa, e mantiene questa connotazione fino a quando il debito d\u2019imposta non viene estinto.<\/p><p>Il trasferimento di prodotti alcolici e\/o superalcolici all\u2019estero in regime sospensivo prevede che questi beni siano spediti a un soggetto in possesso di un codice accisa (codice alfanumerico di 13 caratteri attribuito a ogni deposito fiscale), quindi a un depositario autorizzato o un destinatario registrato, che provveder\u00e0 ad immetterli nel Paese di destinazione.<\/p><p><strong>Le merci soggette ad accisa possono essere immagazzinate solo in appositi depositi, cosiddetti depositi fiscali, nel rispetto delle norme vigenti nello Stato estero interessato.<\/strong><\/p><p>In Italia, cos\u00ec come in altri Paesi dell\u2019Unione Europea, gli operatori che intendono aprire depositi fiscali di prodotti sottoposti ad accisa devono chiedere all\u2019autorit\u00e0 competente \u2013 per noi, Agenzia delle Dogane \u2013 il rilascio di una licenza fiscale di esercizio.<\/p><h2>Rispetta gli obblighi IVA per le vendite online attraverso le nostre soluzioni<\/h2><p>Come abbiamo visto sopra, il versamento dell\u2019IVA rientra tra gli adempimenti fiscali previsti in caso di vendita a distanza di bevande alcoliche e\/o superalcoliche. <strong>Il nostro team \u00e8 pronto a guidarti verso la scelta della soluzione pi\u00f9 affine alle tue esigenze imprenditoriali,<\/strong> permettendoti di scoprire le peculiarit\u00e0 di tutte le opzioni consentite dalla normativa europea:<\/p><ul><li>Identificazione diretta IVA;<\/li><li>Adesione al regime IVA OSS;<\/li><li>Nomina del rappresentante fiscale.<\/li><\/ul><p><em>Ogni nostra proposta \u00e8 studiata per ottimizzare i costi e il rendimento del tuo business.<\/em><\/p><p>Scegli di godere solo dei vantaggi che la vendita a distanza pu\u00f2 riservare a te e alla tua azienda, lasciando a noi le incombenze burocratiche. <strong>Se desideri sapere di pi\u00f9 compila il form.<\/strong><\/p><p>[contact-form-7 id=&#8221;5283&#8243; title=&#8221;Contact Blog&#8221;][:pl]<span style=\"font-weight: 400;\">Vendere on line <\/span><b>alcolici<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> e <\/span><b>superalcolici<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> all\u2019estero? Si, \u00e8 assolutamente possibile.<\/span><\/p><p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-6118\" src=\"https:\/\/tecnovat.it\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/vendita-on-line-alcolici-e-superalcolici-300x200.jpg\" alt=\"vendita on line alcolici e superalcolici\" width=\"300\" height=\"200\" \/><\/p><p>Sono sempre pi\u00f9 gli <strong>e-commerce<\/strong> che si approcciano al settore &#8211; soprattutto <b>business to consumer <\/b>&#8211; nonostante le varie difficolt\u00e0 iniziali e in itinere, specie in materia burocratica.<\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Per poter <strong>vendere on line<\/strong> \u00e8 necessario conoscere in maniera dettagliata gli adempimenti fiscali e burocratici a cui si andr\u00e0 incontro.<\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Oltre la documentazione obbligatoria richiesta, nel caso di un <\/span><b>e-commerce di alcolici e superalcolici<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, bisogner\u00e0 iscriversi alla <\/span><b>Banca Dati Vies<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> \u2013 <\/span><b>Sistema Elettronico di Scambio dati sull\u2019Iva<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> &#8211; , in quanto tali prodotti sono soggetti ad <\/span><b>accisa<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p><h2><b>Adempimenti fiscali, vendi in sicurezza<\/b><\/h2><p>La parte su cui bisogna prestare particolarmente attenzione, quando si decide di optare per la vendita on line di<b> alcolici<\/b> e <b>superalcolici<\/b>, \u00e8 quella <b>fiscale<\/b>, in riferimento alle vendite negli altri Paesi dell\u2019<b>Unione Europea<\/b>.<\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Chi vende beni <\/span><b>soggetti ad accisa<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> ad un privato, <\/span><b>on line<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, \u00e8 tenuto a pagare i diritti di accisa secondo le aliquote del Paese in cui vive l\u2019acquirente.<\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Le<strong> accise<\/strong> sono applicate da ciascun Stato membro sul proprio territorio in modo autonomo e secondo i criteri pi\u00f9 disparati. <\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">La <\/span><b>normativa comunitaria <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">del<\/span><b> Testo Unico sulle Accise<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> prevede che tutti i prodotti alcolici siano accompagnati da un documento denominato <\/span><b>DAA <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">&#8211; <\/span><b>Documento Accompagnamento Accise<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> &#8211; il quale, una volta che la merce \u00e8 arrivata a destinazione, viene preso in carico dall\u2019ufficio preposto al controllo, che provvede ad inviarne una copia all\u2019ufficio di partenza, come prova dell\u2019avvenuta uscita della merce dallo <\/span><b>Stato di origine<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/><\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>Nel caso di cessione di vino e di altre bevande alcoliche \u00e8 possibile applicare la procedura di cui all\u2019<\/span><b>articolo 36<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> della <\/span><b>Direttiva 2008\/118\/CE<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, per cui i prodotti, all\u2019atto della spedizione, sono accompagnati dal <\/span><b>DAS<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> \u2013 <\/span><b>Documento di Accompagnamento Semplificato<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> \u2013 spediti ad <\/span><b>accisa italiana assolta<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, sottoposti quindi, ad <\/span><b>accisa estera<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Come stabilito dall\u2019<\/span><b>art.41 comma 1 lett.b D. Lgs. 331\/199<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> per i beni soggetti ad accisa, il luogo di <\/span><b>tassazione ai fini iva<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> deve essere sempre individuato nel Paese di destinazione, nell\u2019ipotesi in cui il trasporto del bene sia effettuato dal venditore o da parte di un soggetto per suo conto, a prescindere dall\u2019importo delle cessioni effettuate nello Stato membro UE di destinazione.<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/><\/span><b><\/b><\/p><h2>Vendita in regime sospensivo: quando \u00e8 possibile?<\/h2><p><span style=\"font-weight: 400;\">Il <\/span><b>regime sospensivo<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00e8 il <\/span><b>regime fiscale<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> che si applica a fabbricazione, trasformazione, circolazione e detenzione di prodotti <strong>soggetti ad accisa<\/strong>, finch\u00e8 il <\/span><b>debito d\u2019imposta<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> non viene estinto.<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/><\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Nel caso di vendita a distanza di <\/span><b>prodotti soggetti ad accisa<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> trasferiti all\u2019estero, in <\/span><b>regime sospensivo<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, questi vanno spediti ad un soggetto che abbia un <\/span><b>codice di accisa<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> \u2013 codice alfanumerico di 13 caratteri che viene attribuito per ogni <\/span><b>deposito fiscale <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">&#8211; , quindi un <strong>depositario autorizzat<\/strong>o o un <strong>destinatario registrato<\/strong>, che provveder\u00e0 poi ad immetterli nel Paese di destinazione.<\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Le merci soggette ad accisa possono essere immagazzinate solo in appositi depositi, cosiddetti <\/span><b>depositi fiscali<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/><\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Nel caso di vendita di vino, con aliquota 0 in Italia, le <\/span><b>aziende agricole <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">con produzione annuale inferiore a 1.000 ettolitri sono esentate dall\u2019obbligo della <\/span><b>licenza di deposito fiscale<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, di circolazione e controllo, propri del regime generale delle accise. Nel momento in cui vi \u00e8 trasferimento presso altro Paese UE hanno per\u00f2 l\u2019obbligo, anche i <\/span><b>piccoli<\/b> <b>produttori di vino<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, di spedire in <\/span><b>regime sospensivo<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, con garanzia a copertura sia dei rischi connessi alla circolazione, sia al pagamento dell\u2019<\/span><b>accisa<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> nel Paese di destinazione.<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/><\/span><span style=\"font-weight: 400;\">In Italia, cos\u00ec come in altri Paesi dell\u2019<strong>Unione Europea,<\/strong> gli operatori che intendono aprire <strong>depositi fiscali<\/strong> di prodotti sottoposti ad accisa devono chiedere all\u2019autorit\u00e0 competente \u2013 per noi, <\/span><b>Agenzia delle Dogane<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> \u2013 il rilascio di una <\/span><b>licenza fiscale<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> di esercizio. <\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/><\/span><span style=\"font-weight: 400;\">La licenza per l\u2019esercizio del deposito fiscale assume come numero il <strong>codice di accisa<\/strong>; negli altri Paesi UE gli operatori hanno due codici, uno relativo alla <strong>licenza di esercizio<\/strong> ed uno per il <strong>deposito fiscale<\/strong> &#8211; <\/span><b>Tax Warehouse<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/><\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Nel caso in cui il destinatario non abbia un codice di accisa si ricorre alla nomina di un <\/span><a href=\"https:\/\/www.tecnovat.it\/servizi\/identificazione-fiscale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">rappresentante fiscale<\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, il quale consente di vendere in sicurezza <strong>alcolici<\/strong> e <strong>superalcolici<\/strong> all\u2019estero, adempiendo agli obblighi previsti da leggi e regolamenti nel luogo del destinatario.<\/span><\/p><h2><b>Rappresentante fiscale, il tuo intermediario nelle vendite on line di alcolici e superalcolici<\/b><\/h2><p>I venditori di <strong>alcolici<\/strong> e <strong>superalcolici<\/strong> e coloro che si occupano delle spedizioni &#8211; nel caso si tratti di soggetti diversi &#8211; per la vendita in un altro Stato membro dell\u2019Unione Europea, devono essere registrati presso l\u2019<b>Amministrazione Fiscale del Paese<\/b> <b>di destinazione<\/b>, ci\u00f2 attraverso la<strong> nomina<\/strong> di un <b>rappresentante fiscale<\/b>.<\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Uno dei ruoli del <\/span><b>rappresentante fiscale<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00e8 provvedere al <strong>pagamento delle accise<\/strong>, previa autorizzazione dell&#8217;<\/span><b>autorit\u00e0 nazionale competente<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Per lo <\/span><b>Stato Italiano<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> il debitore \u00e8 il<strong> rappresentante fiscale<\/strong> che ha sede in Italia e che, per poter esercitare, \u00e8 stato preventivamente autorizzato da parte dell\u2019<\/span><b>Agenzia<\/b> <b>delle Dogane<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Al <\/span><b>rappresentante fiscale<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, prima dell\u2019inizio della sua attivit\u00e0, \u00e8 attribuito un <strong>codice ditta<\/strong>. Il soggetto che operer\u00e0 come <strong>rappresentante fiscale<\/strong>, dovr\u00e0 comunicare i suoi dati identificativi, il suo numero di partita IVA e la propria sede.<br \/>Inoltre, dovr\u00e0 dichiarare, nella comunicazione, i dati identificativi del venditore che, con atto scritto, lo ha designato come proprio<strong> rappresentante fiscale<\/strong>.<\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Prima di ciascuna spedizione, il <strong>rappresentante fiscale<\/strong> dovr\u00e0 comunicare all\u2019<\/span><b>Ufficio delle Dogane<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> che lo ha autorizzato e a quello competente nel luogo di consegna della merce, i dati identificativi del venditore e, se diverso, del soggetto che si occupa della spedizione, nonch\u00e9 quelli identificativi del destinatario, il numero identificativo della documentazione commerciale emessa per la spedizione, la quantit\u00e0 e la tipologia dei prodotti spediti.<\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Il <\/span><b>rappresentante fiscale<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00e8, inoltre, obbligato ad avere un registro delle forniture effettuate in cui sia presente la documentazione commerciale di accompagnamento dei prodotti, che attesti il pagamento dell\u2019imposta sul territorio nazionale, la ricevuta del destinatario, tutte le richieste di autorizzazione comunicate all\u2019<\/span><b>Agenzia delle Entrate<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Il <\/span><b>rappresentante fiscale<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> deve provvedere al <strong>pagamento dell\u2019accisa<\/strong> entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo del prodotto al destinatario, se non assolta prima della spedizione.<\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Con la risoluzione <\/span><b>66\/E\/2002<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> l\u2019Agenzia delle Entrate ha affermato che il rappresentante fiscale Iva \u00e8 direttamente responsabile nei confronti del fisco per le operazioni per cui \u00e8 considerato debitore d\u2019imposta.<\/span><\/p><h2><b>Vendita alcolici e superalcolici on line, con noi c\u2019est plus facile!<\/b><\/h2><p>La figura del <b>rappresentante fiscale<\/b> \u00e8 obbligatoria, come abbiamo visto, in caso di <strong>vendita on line di alcolici e superalcolici all\u2019estero.<\/strong><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">In <\/span><b>Tecno Vat<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> i nostri consulenti si occupano dell\u2019<strong>apertura della posizione fiscale<\/strong> in tutti i Paesi in cui intendi <\/span><b>esportare il tuo business<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">. \u00a0<\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Inoltre, con noi <strong>recuperi l\u2019accisa applicata alla merce venduta negli altri Paesi dell\u2019Unione Europea<\/strong>, secondo loro normativa vigente.<\/span><\/p><p><span style=\"font-weight: 400;\">Non dovrai preoccuparti di nulla, pensiamo anche alla parte tecnica, operativa, burocratica.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Questo contenuto \u00e8 stato aggiornato in data 28\/12\/2021 Cresce sempre pi\u00f9 il numero dei produttori e dei venditori del settore wine &amp; beverage che sceglie di proporre anche online i propri prodotti. 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