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	<title>Tecno Vat </title>
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	<title>Tecno Vat </title>
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		<title>Prezzo CBAM: cosa cambia davvero nelle decisioni di acquisto e supply chain</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/prezzo-cbam-cosa-cambia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Per la prima volta il CBAM ha un prezzo: 75,36 €/tCO2. Il dato segna un passaggio preciso. Il meccanismo entra nella dimensione economica e diventa leggibile nelle scelte operative delle imprese. Il carbon price inizia a incidere su acquisti, fornitori e pianificazione dei costi. Questo articolo parte da questo punto e accompagna il lettore in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Per la prima volta il <strong>CBAM</strong> ha un prezzo: <strong>75,36 €/tCO2</strong>.</p>



<p>Il dato segna un passaggio preciso. Il meccanismo entra nella dimensione economica e diventa leggibile nelle scelte operative delle imprese. Il carbon price inizia a incidere su acquisti, fornitori e pianificazione dei costi.</p>



<p>Questo articolo parte da questo punto e accompagna il lettore in una lettura concreta. Analizza dove il prezzo incide lungo la supply chain, come cambia la valutazione dei fornitori e quali elementi entrano nelle decisioni di procurement.</p>



<p>Il focus è operativo: capire dove si concentra l’esposizione, quali informazioni servono per leggerla e quali passaggi attivare nel 2026 per costruire una base decisionale più solida.</p>



<p>Per una visione più ampia del quadro normativo e degli obblighi previsti, è possibile approfondire anche leggendo l&#8217;articolo <strong>CBAM nel 2026: nuove regole e implicazioni operative per le imprese importatrici</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Dal prezzo alla supply chain</h2>



<p>Fino a quando il CBAM è rimasto un perimetro normativo, la sua gestione è stata spesso confinata a funzioni tecniche o di compliance.</p>



<p>Con la pubblicazione del prezzo, il meccanismo entra in una dimensione diversa: diventa una variabile che incide su fornitori, condizioni di acquisto e struttura dei costi.</p>



<p>Questo passaggio cambia la natura del problema. Non si tratta più solo di sapere se un bene rientra nel perimetro, ma di capire <strong>quanto pesa lungo la catena di fornitura</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Dove si sposta l’attenzione</h2>



<p>Il punto non è più l’elenco dei settori coinvolti, ma la distribuzione dell’esposizione lungo la supply chain. Finché il CBAM è stato letto come perimetro normativo, la domanda principale era capire se un bene rientrasse o meno nel meccanismo.</p>



<p>Con la pubblicazione del prezzo, questa lettura non è più sufficiente. Il tema si sposta su un piano diverso: capire <strong>dove il carbonio incide davvero nei flussi aziendali</strong>.</p>



<p>Questo cambio di prospettiva porta le imprese a uscire da una logica classificatoria e a entrare in una logica di analisi.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Dati, esposizione e margini: le prime domande operative</h3>



<p>Le domande diventano più concrete e meno teoriche. Diventa necessario capire:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>quali fornitori sono in grado di fornire dati affidabili</li>



<li>quali flussi presentano una maggiore intensità emissiva</li>



<li>quali categorie rischiano di comprimere i margini</li>
</ul>



<p></p>



<p>Il punto non è raccogliere informazioni, ma costruire una lettura che tenga insieme <strong>qualità del dato, struttura dei flussi e sostenibilità economica</strong>.</p>



<p>Il prezzo, in questo scenario, non risolve le criticità. Le rende visibili e comparabili.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il ruolo del procurement</h2>



<p>È nel procurement che il cambiamento diventa più evidente, perché è qui che le decisioni si traducono in scelte operative.</p>



<p>Finché il CBAM è rimasto un tema normativo, il procurement ha lavorato secondo logiche consolidate, basate su prezzo, tempi di consegna e qualità.</p>



<p>Con la pubblicazione del prezzo emerge una dimensione in più: la capacità di leggere il rischio legato al carbonio lungo la supply chain.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Criteri di valutazione oltre prezzo, tempi e qualità</h3>



<p>Entrano progressivamente nuovi elementi di valutazione:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>affidabilità dei dati emissivi</li>



<li>capacità del fornitore di rispondere ai requisiti CBAM</li>



<li>impatto potenziale sul costo complessivo</li>
</ul>



<p></p>



<p>Non si tratta di cambiare immediatamente i fornitori, ma di introdurre un nuovo livello di lettura nelle decisioni di sourcing.</p>



<p>Il CBAM entra nei processi decisionali prima ancora di tradursi in un costo effettivo.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Dove guardare subito nella supply chain</h2>



<p>Il passaggio dal dato alla gestione richiede di individuare le aree più esposte, senza disperdere l’analisi.</p>



<p>Conviene partire da:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>flussi di importazione ad alta intensità emissiva</li>



<li>fornitori extra UE con dati ancora incompleti</li>



<li>categorie con margini già sotto pressione</li>



<li>supply chain lunghe o poco trasparenti</li>
</ul>



<p></p>



<p>Questo primo livello di analisi permette di trasformare un obbligo normativo in una <strong>priorità operativa</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Dati: il vero punto critico</h2>



<p>Il nodo centrale non è il prezzo, ma la qualità delle informazioni disponibili.</p>



<p>Senza dati affidabili sulle emissioni incorporate:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>le stime restano fragili</li>



<li>i confronti tra fornitori perdono significato</li>



<li>le decisioni si basano su ipotesi</li>
</ul>



<p></p>



<p>Il prezzo, in questo contesto, non risolve il problema. Lo espone.</p>



<p>Rende evidente dove il dato manca e dove diventa necessario costruire una base informativa più solida.</p>



<p>Per approfondire come questi dati vengono verificati nel passaggio al regime definitivo, leggi l&#8217;articolo <a href="https://www.tecno-ta.it/news/fiscalita-internazionale/verifica-emissioni-cbam/" target="_blank" rel="noopener"><strong><em>Emissioni CBAM: come funziona la verifica nel regime 2026</em>.</strong></a></p>



<h2 class="wp-block-heading">Il 2026 come anno di lavoro interno</h2>



<p>Il fatto che l’acquisto dei certificati inizi nel 2027 può indurre a rimandare, ma è proprio il 2026 a richiedere maggiore attenzione. È in questa fase che conviene fare ordine: mappare i flussi rilevanti, verificare la qualità dei dati, aprire un confronto con i fornitori e costruire una prima lettura economica dell’esposizione.</p>



<p>Non serve arrivare subito a una stima definitiva. Serve creare una base che permetta di leggere il tema in modo coerente e condiviso tra le diverse funzioni aziendali, evitando interpretazioni parziali o scollegate tra loro.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Da compliance a coordinamento</h2>



<p>Il CBAM tende a essere gestito in modo inefficace quando resta confinato in un singolo ambito, spesso quello della compliance. In realtà, il passaggio più delicato non è tecnico ma organizzativo.</p>



<p>Il tema attraversa acquisti, finance, sostenibilità, dogana e compliance, e richiede una lettura comune. Il prezzo ufficiale rende questo coordinamento più urgente, perché introduce un riferimento condiviso che impatta su più livelli decisionali.</p>



<p>Il primo prezzo CBAM non cambia da solo le decisioni aziendali, ma modifica il contesto in cui vengono prese. Introduce un riferimento che consente di confrontare scenari, valutare fornitori e iniziare a leggere l’esposizione in modo più strutturato.</p>



<p>Per le imprese, il passaggio rilevante non è conoscere il dato, ma capire <strong>dove entra nei processi decisionali</strong>.</p>



<h2 class="wp-block-heading">FAQ sul prezzo CBAM</h2>



<p><strong>Qual è il primo prezzo ufficiale del CBAM?</strong></p>



<p>Il primo prezzo ufficiale dei certificati CBAM pubblicato dalla Commissione europea per il primo trimestre 2026 è pari a 75,36 euro per tonnellata di CO2. Rappresenta il primo riferimento pubblico per leggere l’impatto economico del meccanismo.</p>



<p><strong>Perché il prezzo CBAM è rilevante già nel 2026?</strong></p>



<p>Anche se l’acquisto dei certificati inizierà nel 2027, il prezzo pubblicato nel 2026 permette alle imprese di costruire una prima lettura economica delle importazioni e dell’esposizione al carbon price.</p>



<p><strong>Cosa cambia per chi importa beni soggetti a CBAM?</strong></p>



<p>Cambia il livello di analisi. Non basta sapere se un bene rientra nel perimetro: diventa necessario valutare l’impatto su costi, margini e fornitori, tenendo conto della qualità dei dati disponibili.</p>



<p><strong>Il prezzo CBAM incide su tutte le imprese allo stesso modo?</strong></p>



<p>No. L’impatto dipende dalla struttura della supply chain, dalla tipologia dei beni importati, dalla localizzazione dei fornitori e dalla disponibilità di dati affidabili sulle emissioni incorporate.</p>



<p><strong>Cosa conviene fare nel 2026?</strong></p>



<p>Conviene mappare i flussi rilevanti, verificare la qualità dei dati, confrontarsi con i fornitori e costruire una prima lettura economica dell’esposizione.</p>



<p></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Partita IVA nel Regno Unito: quando è necessaria e come va inquadrata dopo la Brexit</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/partita-iva-nel-regno-unito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 10:58:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
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					<description><![CDATA[Partita IVA nel Regno Unito significa oggi operare in un sistema fiscale distinto da quello europeo, dove IVA, dogana e flussi commerciali seguono regole autonome e richiedono una lettura operativa più attenta rispetto al passato. Dopo la Brexit, questo cambiamento incide direttamente sul modo in cui le aziende strutturano le vendite, gestiscono le importazioni e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Partita IVA nel Regno Unito</strong> significa oggi operare in un sistema fiscale distinto da quello europeo, dove IVA, dogana e flussi commerciali seguono regole autonome e richiedono una lettura operativa più attenta rispetto al passato. Dopo la Brexit, questo cambiamento incide direttamente sul modo in cui le aziende strutturano le vendite, gestiscono le importazioni e definiscono il proprio ruolo fiscale nelle operazioni.</p>



<p>Già nei primi mesi successivi all’uscita dall’Unione europea, il tema dell’identificazione IVA nel Regno Unito era emerso con forza, soprattutto in relazione alle vendite a distanza. In un precedente approfondimento <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449-1f3fc.png" alt="👉🏼" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <em><strong><a href="https://www.tecnovat.it/brexit-e-iva-uk-vendite-a-distanza/">Brexit e IVA: identificazione diretta in UK per le vendite a distanza</a></strong></em> abbiamo analizzato le prime implicazioni operative di questo cambiamento.</p>



<p>Oggi il quadro si è consolidato e richiede una lettura più ampia. Molte imprese continuano a muoversi con schemi costruiti per il mercato intracomunitario, applicando logiche che non trovano più riscontro nel sistema britannico. Questo approccio genera disallineamenti tra documentazione fiscale, gestione doganale e fatturazione, che emergono in fase operativa e si traducono in rallentamenti, richieste di chiarimento o interventi correttivi.</p>



<p>La partita IVA nel Regno Unito si inserisce in questo punto di snodo. Non rappresenta un semplice adempimento, ma uno strumento che definisce il perimetro fiscale dell’azienda e il modo in cui essa partecipa alle operazioni commerciali nel mercato britannico. Comprendere quando è necessaria significa analizzare il modello operativo adottato, chiarire le responsabilità lungo la catena di fornitura e assicurare coerenza tra tutti gli elementi che compongono l’operazione, dalla vendita alla dichiarazione IVA.</p>



<p>In questo articolo vedremo <strong>cos’è la partita IVA nel Regno Unito nel contesto post-Brexit</strong>, <strong>in quali casi è richiesta in base alle operazioni svolte</strong>, <strong>quale ruolo giocano elementi operativi come DDP e PVA</strong>, e <strong>come impostare correttamente la gestione degli obblighi fiscali nel tempo</strong>, per evitare disallineamenti tra IVA, dogana e flussi aziendali.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cos’è la partita IVA Regno Unito nel contesto post-Brexit</h2>



<p><strong>La partita IVA UK è una registrazione fiscale nazionale richiesta per gestire operazioni rilevanti nel Regno Unito secondo la normativa locale.</strong></p>



<p>Dopo la Brexit, il sistema IVA britannico si è separato da quello dell’Unione europea e ha assunto una configurazione autonoma, con regole proprie in materia di applicazione dell’imposta, dichiarazione e responsabilità fiscale. La partita IVA nel Regno Unito identifica quindi i soggetti che operano nel mercato britannico e che sono chiamati ad applicare e versare l’IVA secondo le disposizioni previste da HMRC.</p>



<p>Questo passaggio ha una conseguenza operativa chiara: <strong>la posizione IVA europea dell’azienda non produce effetti nel Regno Unito</strong>, perché le operazioni non rientrano più nel perimetro intracomunitario. Ogni transazione deve essere inquadrata come operazione con Paese extra UE, con impatti diretti su fatturazione, importazione e gestione dell’imposta.</p>



<p>Comprendere questa distinzione consente di evitare errori frequenti, legati all’utilizzo di schemi comunitari in un contesto che oggi richiede una lettura diversa, più vicina alla logica della fiscalità internazionale che a quella del mercato unico europeo.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Quando è richiesta la partita IVA nel Regno Unito</h2>



<p><strong>La partita IVA UK è richiesta quando l’azienda assume una responsabilità fiscale diretta nelle operazioni verso il mercato britannico.</strong></p>



<p>L’obbligo di registrazione non si basa su una soglia di fatturato uniforme, ma deriva dal ruolo concreto che l’azienda svolge nella catena commerciale. Il punto centrale è comprendere <strong>chi è tenuto ad applicare e dichiarare l’IVA nel Regno Unito</strong>, perché è questo elemento a determinare la necessità di identificazione fiscale.</p>



<p>La registrazione diventa necessaria nei casi in cui l’impresa:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>vende beni a clienti nel Regno Unito come venditore diretto</li>



<li>importa merci assumendo il ruolo di importatore</li>



<li>gestisce stock o strutture logistiche sul territorio britannico</li>
</ul>



<p></p>



<p>In queste situazioni, l’azienda si colloca all’interno del sistema IVA UK come soggetto passivo e deve quindi operare secondo le regole locali, con obblighi dichiarativi e responsabilità fiscali precise.</p>



<p>Questo approccio sposta l’attenzione dal volume delle vendite alla <strong>funzione svolta nell’operazione</strong>, rendendo necessario analizzare ogni flusso commerciale in modo puntuale.</p>



<h3 class="wp-block-heading">PVA e DDP: i casi operativi che rendono necessaria la partita IVA UK</h3>



<p><strong>Le configurazioni operative come PVA e DDP chiariscono quando l’azienda entra direttamente nel sistema IVA britannico.</strong></p>



<p>Uno dei casi più ricorrenti riguarda l’utilizzo del <strong>Postponed VAT Accounting (PVA)</strong> nelle importazioni di beni verso il Regno Unito. Questo meccanismo consente di registrare l’IVA direttamente nella dichiarazione periodica, evitando il pagamento immediato in dogana. Per accedere al PVA è necessario disporre di una <strong>partita IVA UK attiva</strong>, perché l’imposta viene gestita all’interno del sistema dichiarativo britannico.</p>



<p>Un altro scenario rilevante è rappresentato dalle vendite gestite con resa <strong>DDP (Delivered Duty Paid)</strong>. In questo modello, il venditore assume il controllo dell’intero processo, inclusi sdoganamento e pagamento dei diritti all’importazione. Questa configurazione attribuisce all’azienda il ruolo di <strong>importatore ai fini doganali e soggetto passivo IVA nel Regno Unito</strong>, con conseguente obbligo di registrazione e gestione dell’imposta secondo le regole locali.</p>



<p>Questi esempi mostrano in modo concreto come la scelta operativa influenzi direttamente la posizione fiscale dell’azienda.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Serve una sede nel Regno Unito per aprire la partita IVA?</h2>



<p><strong>La registrazione IVA nel Regno Unito dipende dal ruolo fiscale dell’azienda nelle operazioni, non dalla presenza fisica sul territorio.</strong></p>



<p>Nel sistema britannico, l’obbligo di identificazione IVA è legato alla funzione svolta nella catena commerciale. Un’azienda può operare interamente dall’estero ed essere comunque chiamata a registrarsi quando gestisce direttamente vendite, importazioni o flussi logistici che la qualificano come soggetto passivo IVA.</p>



<p>Questo approccio richiede una lettura concreta delle operazioni. La presenza di una sede, di un ufficio o di una stabile organizzazione non rappresenta il criterio decisivo, mentre assume rilievo la responsabilità nell’applicazione e nel versamento dell’imposta.</p>



<p>Chiarire questo punto consente di evitare una delle interpretazioni più diffuse, che collega automaticamente l’obbligo IVA alla presenza territoriale. Nel contesto post-Brexit, è il <strong>modello operativo</strong> a determinare la necessità di registrazione.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come si gestisce la partita IVA UK nel tempo</h2>



<p><strong>La partita IVA UK richiede una gestione continuativa che coinvolge dichiarazioni, documenti e flussi operativi.</strong></p>



<p>La registrazione presso HMRC rappresenta l’avvio di un processo che prosegue nel tempo e che richiede coerenza tra tutti gli elementi dell’operazione. L’azienda è chiamata ad applicare correttamente l’IVA britannica, presentare le dichiarazioni periodiche e mantenere allineati documenti fiscali, dati doganali e flussi commerciali.</p>



<p>In questo quadro, la gestione dell’IVA non riguarda solo l’adempimento dichiarativo, ma coinvolge direttamente l’organizzazione interna e il modo in cui vengono costruite le operazioni. Una configurazione non coerente può generare scostamenti tra fatturazione, importazione e dichiarazioni, che emergono in una fase successiva e richiedono interventi correttivi.</p>



<p>L’efficacia della gestione dipende quindi dalla capacità di collegare <strong>IVA, logistica e struttura contrattuale</strong>, assicurando continuità tra le diverse fasi dell’operazione.</p>



<h2 class="wp-block-heading">IVA Regno Unito: come impostare correttamente la gestione</h2>



<p><strong>La gestione della partita IVA UK richiede un’analisi del modello operativo e un coordinamento tra fiscalità e processi aziendali.</strong></p>



<p>Operare nel mercato britannico significa lavorare su più livelli contemporaneamente: definizione della resa, gestione dell’importazione, impostazione della fatturazione e rispetto degli obblighi dichiarativi. Ogni scelta operativa produce effetti fiscali e richiede coerenza lungo l’intero flusso.</p>



<p>In questo contesto, il supporto specialistico consente di leggere correttamente le operazioni e di impostare un modello che riduca il rischio di disallineamenti. L’analisi del ruolo dell’azienda nelle transazioni, la verifica degli obblighi di registrazione e il coordinamento tra IVA e dogana diventano elementi centrali per garantire continuità operativa.</p>



<p>Questo approccio riflette un modello in cui i dati, i processi e le scelte operative vengono letti come un sistema unico, in linea con le logiche delle <a href="https://www.tecno-group.eu/tecno-group/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Sustaintech corporation.</strong></a></p>



<h2 class="wp-block-heading">FAQ sulla partita IVA nel Regno Unito</h2>



<p><strong>La partita IVA UK è sempre obbligatoria quando vendo nel Regno Unito?</strong><br>L’obbligo dipende dal ruolo fiscale dell’azienda nelle operazioni, in particolare dalla responsabilità nell’applicazione dell’IVA.</p>



<p><strong>Esiste una soglia di fatturato?</strong><br>Il sistema britannico si basa sul modello operativo e sulla funzione svolta nella transazione.</p>



<p><strong>Serve una sede nel Regno Unito?</strong><br>Un’azienda può essere tenuta alla registrazione anche operando dall’estero, quando assume un ruolo fiscale diretto.</p>



<p><strong>La partita IVA UK è collegata a quella europea?</strong><br>La registrazione è autonoma e segue esclusivamente la normativa fiscale britannica.</p>



<p><strong>Cosa succede in caso di errore?</strong><br>Un inquadramento non corretto può generare richieste di regolarizzazione, sanzioni e criticità operative legate a importazioni e fatturazione.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Partita IVA Norvegia: come inquadrare correttamente IVA e operazioni</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/partita-iva-norvegia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 15:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tecnovat.it/?p=10999</guid>

					<description><![CDATA[Partita IVA Norvegia è tra i primi aspetti da chiarire quando un’azienda avvia o valuta operazioni con questo Paese. La Norvegia non fa parte dell’Unione europea, pur aderendo allo Spazio Economico Europeo, e questa posizione può generare dubbi nella gestione IVA, con effetti su fatturazione e adempimenti. Capire quando è necessaria una partita IVA norvegese [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Partita IVA Norvegia</strong> è tra i primi aspetti da chiarire quando un’azienda avvia o valuta operazioni con questo Paese. La Norvegia non fa parte dell’Unione europea, pur aderendo allo Spazio Economico Europeo, e questa posizione può generare dubbi nella gestione IVA, con effetti su fatturazione e adempimenti.</p>



<p>Capire quando è necessaria una partita IVA norvegese e come qualificare correttamente le operazioni permette di impostare fin da subito una gestione coerente.</p>



<p>In questo approfondimento vediamo il contesto fiscale di riferimento e le principali implicazioni IVA, senza entrare negli aspetti operativi già trattati in altri contenuti.</p>



<p>Per un approfondimento sugli aspetti operativi legati alla gestione IVA nel Paese, ti lasciamo qui un articolo collegato <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f449-1f3fc.png" alt="👉🏼" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><a href="https://www.tecnovat.it/iva-norvegia-come-procedere-se-vendi-online/"> <strong>IVA Norvegia: gli adempimenti da rispettare se vendi nel Paese</strong>.</a></p>



<h2 class="wp-block-heading">Il rapporto tra partita IVA Norvegia e Unione europea </h2>



<p>La Norvegia partecipa al mercato interno europeo attraverso lo Spazio Economico Europeo, ma <strong>non fa parte dell’Unione europea</strong>. In ambito IVA, questa distinzione è sostanziale: il sistema fiscale norvegese resta autonomo e separato da quello comunitario.</p>



<p>Le operazioni che coinvolgono controparti norvegesi non rientrano quindi nel perimetro delle transazioni intracomunitarie. Questo incide sul trattamento IVA, sulle modalità di fatturazione e sulla gestione documentale delle operazioni transfrontaliere.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Perché la Norvegia non rientra nella logica intra UE </h2>



<p>L’inquadramento della Norvegia come Paese extra UE non è solo una qualificazione formale, ma incide in modo diretto sul modo in cui devono essere lette e gestite le operazioni IVA. Per comprenderne le conseguenze, è utile chiarire cosa si intende realmente per “intra UE” e perché questo concetto non può essere applicato ai rapporti con il mercato norvegese.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Il concetto di “intra UE” e i suoi limiti </h3>



<p>Nel sistema IVA europeo, la nozione di operazione intracomunitaria è riservata esclusivamente agli scambi tra Stati membri dell’Unione europea. <strong>Essa presuppone un quadro normativo condiviso, un sistema di controllo comune e strumenti di verifica armonizzati.</strong></p>



<p>La Norvegia, pur integrata economicamente sotto diversi profili, non partecipa a questo sistema. Di conseguenza, il concetto di “intra UE” non può essere esteso alle operazioni con il Paese, nemmeno in via interpretativa.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Le implicazioni pratiche dell’inquadramento extra UE</h3>



<p>Trattare la Norvegia come un mercato intra UE comporta il rischio di applicare schemi fiscali non corretti, soprattutto in fase di fatturazione e gestione dell’IVA. Le operazioni devono invece essere lette secondo una logica extra UE, che richiede una maggiore attenzione al coordinamento tra IVA e dogana e una gestione documentale coerente con tale impostazione.</p>



<p><strong>Questo passaggio è preliminare a qualsiasi valutazione operativa più avanzata.</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">La partita IVA norvegese come strumento fiscale autonomo </h2>



<p>La partita IVA norvegese non rappresenta un’estensione della posizione IVA UE dell’azienda, ma una <strong>registrazione distinta</strong>, regolata da criteri e procedure proprie del sistema fiscale norvegese.</p>



<p>Quando l’attività svolta nel Paese assume rilevanza ai fini IVA secondo la normativa locale, la registrazione consente all’azienda non residente di operare applicando l’imposta dovuta e adempiendo agli obblighi previsti.</p>



<p>Questo elemento rafforza ulteriormente la distinzione tra il perimetro IVA UE e quello norvegese.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Norvegia e VIES: un sistema che non trova applicazione </h2>



<p>Un altro punto di discontinuità rispetto ai rapporti intra UE riguarda il sistema VIES.<br>La Norvegia <strong>non rientra nel perimetro VIES</strong> e le partite IVA norvegesi non sono verificabili tramite le banche dati intracomunitarie.</p>



<p>Per le aziende abituate a operare all’interno dell’Unione europea, dove il VIES rappresenta uno strumento ordinario di verifica delle controparti, questo comporta un cambio di approccio nelle attività di controllo e validazione.</p>



<p>Le verifiche devono essere effettuate secondo le modalità previste dall’amministrazione fiscale norvegese.</p>



<h3 class="wp-block-heading">VOEC Norvegia: quando una spedizione rientra nel regime </h3>



<p>Il tema diventa rilevante per le aziende che vendono beni online a consumatori finali in Norvegia.</p>



<p>Il sistema VOEC (VAT On E-Commerce) si applica alle spedizioni che includono beni di valore netto non superiore a NOK 3.000. La soglia non si calcola sul totale della spedizione, ma sul valore del singolo bene.</p>



<p><strong>Questo significa che, in presenza di più articoli nello stesso invio, ogni bene deve essere valutato separatamente per verificare se rientra nel regime.</strong></p>



<p>Quando la condizione è rispettata, l’IVA viene dichiarata direttamente dal venditore tramite registrazione VOEC, senza pagamento in dogana al momento dell’importazione.</p>



<p>Per la verifica puntuale delle condizioni e dei beni inclusi nel regime, è necessario fare riferimento alle indicazioni dell’amministrazione fiscale norvegese.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Le conseguenze di un inquadramento fiscale non corretto </h2>



<p>Un’interpretazione errata del rapporto tra Norvegia e Unione europea può riflettersi su più livelli: dalla fatturazione alla gestione dell’IVA, fino al coordinamento con le procedure doganali. Queste criticità tendono a emergere soprattutto nel tempo, quando le operazioni diventano continuative o strutturate.</p>



<p><strong>Per questo motivo, l’inquadramento corretto del Paese rappresenta un passaggio preliminare essenziale prima di affrontare valutazioni operative più complesse.</strong></p>



<h2 class="wp-block-heading">Il contributo di Tecno VAT nell’analisi dei rapporti IVA con la Norvegia </h2>



<p>Affrontare un contesto fiscale extra UE come quello norvegese richiede una lettura puntuale delle regole applicabili e delle loro implicazioni.</p>



<p><strong>Tecno VAT</strong> supporta le aziende nella fase di analisi e interpretazione del quadro IVA legato alle operazioni con la Norvegia, aiutandole a impostare correttamente la gestione fiscale in funzione del modello operativo adottato.</p>



<p>Un approccio strutturato consente di ridurre il rischio di errori e di garantire coerenza tra scelte fiscali e attività commerciali.</p>



<h2 class="wp-block-heading">FAQ su Norvegia, IVA e inquadramento fiscale </h2>



<p><strong>La Norvegia è considerata un Paese intra UE o extra UE ai fini IVA?</strong><br>Dal punto di vista IVA, la Norvegia è un Paese extra UE. Pur partecipando allo Spazio economico europeo, non fa parte dell’Unione europea e non aderisce al sistema IVA comunitario. Le operazioni con controparti norvegesi non sono quindi intracomunitarie e seguono regole autonome.</p>



<p><strong>Le operazioni con la Norvegia seguono le stesse regole IVA degli scambi intra UE?</strong><br>No. Le operazioni con la Norvegia devono essere trattate come importazioni ed esportazioni. Questo incide sul trattamento IVA, sulla fatturazione e sulla gestione documentale, rendendo necessario un coordinamento puntuale con le procedure doganali.</p>



<p><strong>La partita IVA norvegese è collegata alla partita IVA europea dell’azienda?</strong><br>No. La partita IVA norvegese è una registrazione fiscale distinta, regolata dalla normativa locale. Non rappresenta un’estensione della posizione IVA UE e deve essere gestita come un ambito autonomo, con obblighi e procedure specifiche.</p>



<p><strong>È possibile verificare una partita IVA norvegese tramite il VIES?</strong><br>No. La Norvegia non rientra nel sistema VIES e le partite IVA norvegesi non sono verificabili attraverso le banche dati intracomunitarie. Le verifiche devono essere effettuate secondo le modalità previste dall’amministrazione fiscale norvegese.</p>



<p><strong>Quali sono i rischi di un inquadramento fiscale errato della Norvegia?</strong><br>Un inquadramento non corretto può generare errori nella fatturazione, nella gestione dell’IVA e nel coordinamento con la dogana. Queste criticità spesso emergono nel tempo, quando le operazioni diventano continuative, rendendo più complessa la loro correzione.</p>



<p><strong>Come si controlla una partita IVA norvegese?</strong></p>



<p>Il controllo di una partita IVA norvegese non può avvenire tramite il sistema VIES, perché la Norvegia non aderisce al regime IVA comunitario. La verifica deve essere effettuata attraverso i registri fiscali norvegesi, in particolare il <em>VAT Register</em> gestito dall’amministrazione tributaria locale.</p>



<p>Questo controllo è rilevante per confermare l’identità fiscale della controparte e per impostare correttamente fatturazione, documentazione e flussi doganali nelle operazioni con il Paese.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>CBAM nel 2026: nuove regole e implicazioni operative per le imprese importatrici</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/cbam-nel-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 16:21:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[cbam 2026]]></category>
		<category><![CDATA[cbam 2028]]></category>
		<category><![CDATA[estensione cbam]]></category>
		<category><![CDATA[scrap loophole]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
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					<description><![CDATA[Con l&#8217;entrata in vigore del 2026, il Carbon Border Adjustment Mechanism entra nella sua fase più rilevante dal punto di vista operativo. Il CBAM dal 2026 segna infatti il passaggio definitivo da un sistema di monitoraggio e rendicontazione a un meccanismo capace di incidere direttamente sui costi di importazione e sulle scelte strategiche delle imprese [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Con l&#8217;entrata in vigore del 2026, il <a href="https://www.tecnovat.it/obblighi-cbam-del-2025/?_gl=1*55raml*_up*MQ..*_gs*MQ..&amp;gclid=Cj0KCQiAyP3KBhD9ARIsAAJLnnYIUg6fhco3z3sDyjBlGI4DQpj79CcCK93zVx3Ten1-adXdWNirPNMaAm84EALw_wcB&amp;gbraid=0AAAAADR1S-VAdvAZgmYoA7Df71mKfO0Lq">Carbon Border Adjustment Mechanism</a> entra nella sua fase più rilevante dal punto di vista operativo. Il <strong>CBAM dal 2026</strong> segna infatti il passaggio definitivo da un sistema di monitoraggio e rendicontazione a un meccanismo capace di incidere direttamente sui costi di importazione e sulle scelte strategiche delle imprese che operano su filiere extra UE.</p>



<p>In questa nuova fase, l’attenzione non è più concentrata solo sul rispetto formale degli obblighi, ma sulla capacità delle aziende di governare un quadro normativo che collega in modo sempre più stretto le emissioni incorporate al prezzo dei beni importati. Il CBAM diventa così una variabile strutturale nella gestione degli approvvigionamenti e nella pianificazione economica.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa cambia con il CBAM dal 2026 rispetto alla fase transitoria</h2>



<p>I regolamenti definitivi approvati dalla Commissione europea rafforzano l’impianto del meccanismo e chiariscono le modalità con cui il CBAM verrà applicato nella fase successiva al periodo transitorio. In particolare, vengono definiti:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>benchmark aggiornati per l’allocazione gratuita;</li>



<li>nuovi valori di riferimento per il calcolo delle emissioni;</li>



<li>criteri di maggiorazione applicabili in assenza di dati specifici.</li>
</ul>



<p></p>



<p></p>



<p>Nel loro insieme, queste misure riducono gli spazi di interpretazione e rendono più stringente il legame tra emissioni e oneri economici, rendendo il <strong>CBAM dal 2026</strong> uno strumento pienamente operativo e non più sperimentale.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Benchmark più severi e riduzione delle compensazioni implicite</h3>



<p>La revisione dei benchmark comporta una riduzione progressiva delle compensazioni implicite legate all’allocazione gratuita. Una quota crescente delle emissioni incorporate nei prodotti importati rientra quindi nel perimetro di applicazione del CBAM, con un effetto diretto sull’esposizione economica delle imprese importatrici.</p>



<p>A questo si aggiunge la previsione di future ricalibrazioni, che introduce un elemento di incertezza nel medio periodo. Per le aziende, il <strong>CBAM dal 2026</strong> non rappresenta solo un cambiamento normativo, ma una variabile da integrare nelle valutazioni di budget e nelle analisi di scenario.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Valori di default e aumento dell’esposizione economica</h3>



<p>Nel nuovo assetto, l’utilizzo dei valori di default assume un peso crescente. In assenza di dati emissivi forniti dai produttori extra UE, le emissioni vengono calcolate sulla base di valori standard fissati secondo criteri prudenziali, spesso superiori alle emissioni effettive dei processi produttivi.</p>



<p>Dal punto di vista operativo, questo comporta che:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>le emissioni risultano frequentemente sovrastimate,</li>



<li>il divario rispetto all’utilizzo di dati certificati aumenta,</li>



<li>il ricorso ai valori di default diventa sempre meno sostenibile.</li>
</ul>



<p></p>



<p>Il <strong>CBAM dal 2026</strong> accentua quindi la differenza tra imprese in grado di raccogliere informazioni puntuali lungo la filiera e imprese che continuano a operare con dati incompleti.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Il meccanismo di mark-up sui valori di default</h3>



<p>A rafforzare ulteriormente questo disallineamento contribuisce il meccanismo di maggiorazione progressiva applicato ai valori di default a partire dal 2026. Il mark-up aumenta nel tempo, rendendo sempre più oneroso l’utilizzo di stime standardizzate e spingendo le imprese verso l’adozione di dati emissivi specifici.</p>



<p>Nel complesso, il <strong>CBAM dal 2026</strong> introduce una pressione economica crescente che rende necessario un approccio strutturato alla gestione delle informazioni emissive e dei rapporti con i fornitori extra UE.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Impatti operativi per le imprese importatrici e sulla supply chain</h2>



<p>La combinazione di benchmark più stringenti, valori di default elevati e maggiorazioni progressive modifica in modo significativo il rapporto tra imprese importatrici e filiere internazionali. La capacità di ricostruire l’impronta emissiva dei prodotti diventa un fattore discriminante nella gestione dei flussi di acquisto.</p>



<p>Dal punto di vista operativo, diventa centrale:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>mappare con precisione la supply chain extra UE,</li>



<li>valutare l’affidabilità dei fornitori nella produzione dei dati emissivi,</li>



<li>stimare in anticipo l’impatto del <strong>CBAM dal 2026</strong> sulle scelte di approvvigionamento.</li>
</ul>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading">Estensione del CBAM dal 2028: un ulteriore cambio di scala</h2>



<p>La proposta di regolamento COM(2025) 989 apre una fase successiva che amplia ulteriormente il perimetro del meccanismo. Dal 2028, il CBAM potrebbe estendersi oltre le materie prime, coinvolgendo prodotti trasformati e semilavorati ad alta intensità di acciaio e alluminio.</p>



<p>Questa evoluzione mira a evitare che il costo del carbonio venga aggirato attraverso la rilocalizzazione di specifiche fasi produttive al di fuori dell’Unione europea, con successiva reintroduzione dei beni sul mercato comunitario.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Prodotti a valle e complessità informativa</h3>



<p>L’estensione ai prodotti a valle aumenta in modo significativo la complessità informativa. Per le imprese importatrici non sarà più sufficiente conoscere l’origine del materiale di base, ma diventerà necessario ricostruire i processi produttivi intermedi e la composizione dei beni finiti lungo più livelli della filiera.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Rottami pre-consumo e superamento dello <em>scrap loophole</em></h3>



<p>Sempre dal 2028, la proposta prevede l’inclusione dei rottami industriali pre-consumo nel calcolo delle emissioni incorporate. Questa misura corregge una distorsione che ha favorito l’utilizzo strategico di materiali intermedi a emissioni nulle, mantenendo invece l’esclusione dei rottami post-consumo per non penalizzare il riciclo a fine vita.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Elettricità importata: semplificazioni anticipate dal 2026</h2>



<p>Per l’elettricità importata, il nuovo quadro regolatorio introduce alcune semplificazioni già dal 2026. Il calcolo delle emissioni si baserà sul mix elettrico medio del Paese esportatore, includendo anche le fonti rinnovabili, superando l’approccio basato esclusivamente sui combustibili fossili.</p>



<p>Vengono inoltre resi più flessibili i criteri per la dichiarazione delle emissioni effettive tramite contratti di acquisto di energia, pur mantenendo elevata l’attenzione sulla qualità e verificabilità dei dati.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Perché prepararsi oggi al CBAM dal 2026</h2>



<p>Rimandare l’adeguamento al CBAM espone le imprese a rischi economici e organizzativi difficili da gestire in tempi brevi. La raccolta dei dati, il coordinamento con i fornitori e la verifica delle informazioni richiedono un lavoro progressivo e strutturato.</p>



<p>In questo contesto, il nostro ruolo è affiancare le imprese nella gestione operativa del <strong>CBAM dal 2026</strong>, supportandole nella lettura delle nuove regole, nell’analisi degli impatti economici e nella costruzione di flussi informativi coerenti con le scadenze del 2026 e del 2028. Un approccio che consente di governare il meccanismo nel tempo e di ridurne gli effetti più critici sulle scelte di approvvigionamento e sulla tenuta dei margini.</p>



<p>Per approfondire come prepararsi alla fase definitiva del meccanismo e valutare l’impatto sulla tua filiera, contatta il nostro team.</p>
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		<title>Obblighi CBAM 2025: cosa cambia con il nuovo Regolamento (UE) 2025/2083</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/obblighi-cbam-del-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 14:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
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					<description><![CDATA[Gli obblighi CBAM del 2025 segnano l’avvio di una fase più chiara e strutturata del meccanismo europeo, grazie al Regolamento (UE) 2025/2083 che definisce soglie precise, nuove scadenze e criteri operativi più ordinati. Le imprese devono contare su dati affidabili, strumenti digitali adeguati e una tracciabilità continua per gestire questo nuovo assetto. L’articolo approfondisce tutte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2751" class="elementor elementor-2751" data-elementor-post-type="post">
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<p><strong>Gli obblighi CBAM del 2025</strong> segnano l’avvio di una fase più chiara e strutturata del meccanismo europeo, grazie al Regolamento (UE) 2025/2083 che definisce soglie precise, nuove scadenze e criteri operativi più ordinati. Le imprese devono contare su dati affidabili, strumenti digitali adeguati e una tracciabilità continua per gestire questo nuovo assetto.</p>

<p>L’articolo approfondisce tutte le novità CBAM 2025 e analizza come cambia, nella pratica, la compliance per gli importatori europei.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Cosa cambia per gli importatori</h2>

<p><strong>Le novità CBAM 2025 introducono un quadro più chiaro e strutturato per l’applicazione del meccanismo previsto dal <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202502083" target="_blank" rel="noopener">Regolamento (UE) 2025/2083</a></strong>, che riorganizza l’intero sistema con regole più leggibili e criteri operativi definiti. Il nuovo impianto normativo porta maggiore stabilità a un processo che finora ha richiesto alle imprese un notevole sforzo interpretativo, grazie a una soglia di esenzione più precisa, un calendario delle dichiarazioni più lineare e nuove indicazioni per la gestione dei certificati.</p>

<p>Il Regolamento amplia anche il perimetro del carbon price riconoscibile lungo la filiera e consente l’uso di valori predefiniti per le emissioni incorporate, creando un sistema che punta a coniugare semplificazione e responsabilità.</p>

<h3 class="wp-block-heading">Un quadro normativo che cambia la struttura del meccanismo</h3>

<p>Il <strong>Regolamento (UE) 2025/2083</strong> non si limita a correggere alcune procedure del CBAM: introduce una struttura più rigorosa che ridisegna l’intero funzionamento del meccanismo. La norma elimina molte delle ambiguità emerse nella fase transitoria e definisce criteri operativi più chiari per tre aree cruciali: la determinazione dei volumi di riferimento, la gestione dei certificati e il riconoscimento del carbon price sostenuto lungo la filiera internazionale.</p>

<p>Questa revisione non ha un valore formale. Incide sulla qualità dei dati che le imprese devono raccogliere, sul modo in cui devono essere archiviati e sulla capacità delle aziende di dimostrare ogni passaggio della dichiarazione CBAM. Il Regolamento introduce infatti un principio chiaro: <strong>la conformità non dipende solo dall’invio della dichiarazione, ma dalla tracciabilità dell’intero processo</strong>.</p>

<p>La richiesta di dati verificabili, coerenti e costantemente aggiornati trasforma la dichiarazione CBAM in un esercizio che coinvolge procurement, supply chain e funzioni tecniche, e che richiede strumenti adeguati per gestire informazioni complesse in modo affidabile.</p>

<h3 class="wp-block-heading">La soglia di esenzione e il nuovo ritmo delle dichiarazioni con gli obblighi CBAM del 2025</h3>

<p>Dal <strong>1° gennaio 2026</strong> la soglia di esenzione sarà fissata a <strong>50 tonnellate annue di beni CBAM</strong>. La soglia non guarda alla singola importazione, ma al totale dei prodotti in ingresso nell’arco dell’anno e coinvolge quattro comparti: ferro e acciaio, alluminio, cemento e fertilizzanti.</p>

<p>Le imprese che superano questo limite dovranno richiedere la qualifica di dichiarante autorizzato <strong>entro il 31 marzo 2026</strong>, una scadenza che anticipa la necessità di verificare con attenzione i flussi di importazione e di stabilire da subito una struttura interna dedicata alla raccolta dei dati. La prima dichiarazione CBAM, riferita alle importazioni del 2026, andrà presentata <strong>entro il 30 settembre 2027.</strong></p>

<p>L’introduzione di una soglia unica e di un calendario più preciso mira a evitare interpretazioni disomogenee e a dare alle aziende un orizzonte temporale chiaro per adeguare i propri processi.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Certificati CBAM: un sistema più ordinato</h2>

<p>Il Regolamento interviene in modo significativo anche sulla gestione dei certificati. Dal 2027 si potranno acquistare a partire da febbraio, mentre il riacquisto <strong>sarà possibile fino al 31 ottobre</strong> <strong>dello stesso anno</strong>. Il limite massimo riacquistabile coinciderà con la quantità che l’azienda avrebbe dovuto acquistare nello stesso anno, secondo i valori stimati dal meccanismo CBAM. <strong>Questa operazione ha un fine preciso: </strong>evitare accumuli eccessivi, mantenere coerente il mercato dei certificati e rafforzare la proporzione tra emissioni incorporate e titoli detenuti.</p>

<p>Il nuovo obbligo di copertura, fissato al 50% delle emissioni incorporate su base trimestrale, richiede un monitoraggio puntuale e un controllo costante dei flussi, soprattutto per le aziende che approvvigionano materiali da fornitori differenti o con volumi variabili.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Il riconoscimento del carbon price nei Paesi terzi</h2>

<p>Una delle novità più rilevanti riguarda il riconoscimento del carbon price pagato all’estero. Il Regolamento consente di considerare gli importi sostenuti anche in Paesi terzi diversi da quello di origine del bene, utilizzando un <strong>valore medio annuale predefinito</strong>.</p>

<p><strong>Questo cambiamento:</strong></p>

<p>• amplia lo spettro dei costi riconosciuti<br />• offre un riferimento uniforme per le filiere più complesse<br />• richiede una documentazione più robusta lungo la catena di fornitura</p>

<p>Diventa quindi necessario consolidare i processi di verifica delle informazioni fornite dai partner esteri per evitare discrepanze in fase di dichiarazione.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Emissioni incorporate: quando usare i valori predefiniti</h2>

<p>Il Regolamento permette di utilizzare <strong>valori predefiniti</strong> come alternativa ai dati reali delle emissioni incorporate.</p>

<p>La scelta alleggerisce il carico iniziale di raccolta dati, ma introduce un <strong>mark-up</strong> che può incidere sul costo finale dei certificati.</p>

<p><strong>L’opzione può essere utile:</strong></p>

<p>• nei primi anni di applicazione<br />• quando i dati dei fornitori non sono completi<br />• per filiere con un elevato numero di attori</p>

<p>Tuttavia, l’uso costante dei valori predefiniti può aumentare i costi e ridurre la qualità del dato disponibile in azienda.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Una compliance costruita sui dati</h2>

<p>Il CBAM 2025 richiede un sistema di compliance che vive di continuità e di rigore. Le attività principali — dal monitoraggio delle importazioni alla verifica del carbon price — diventano parti di un unico processo, che deve essere coerente e documentato.</p>

<p><strong>Per garantire un sistema affidabile, le imprese devono:</strong></p>

<p>• consolidare la tracciabilità dei dati emissivi<br />• organizzare la raccolta delle informazioni dai fornitori<br />• adottare strumenti digitali che permettono di archiviare e verificare ogni passaggio<br />• definire ruoli e responsabilità interne<br />• programmare gli acquisti dei certificati sulla base di stime realistiche</p>

<p>La digitalizzazione non è un supporto accessorio, ma una condizione necessaria per costruire un ciclo di compliance lineare e verificabile.</p>

<h2 class="wp-block-heading">Il contributo di Tecno VAT</h2>

<p>Le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2083 richiedono alle imprese una gestione più accurata dei dati emissivi, una conoscenza puntuale delle nuove scadenze e una pianificazione attenta dell’acquisto dei certificati. Per interpretare correttamente il nuovo quadro e organizzare un percorso di compliance coerente, Tecno VAT offre un supporto completo che integra competenze normative, esperienza fiscale e strumenti digitali dedicati alla raccolta e alla verifica delle informazioni.</p>

<p>Per accompagnare le aziende già nella fase preliminare, <strong>abbiamo sviluppato anche un calcolatore CBAM che fornisce una stima orientativa del fabbisogno di certificati per i beni ad alta intensità di carbonio attualmente inclusi nel meccanismo, dall’acciaio al cemento.</strong></p>

<p><strong>Scopri come possiamo supportarti nell’applicazione delle nuove regole CBAM e <a href="https://www.tecnovat.it/servizi/cbam/#:~:text=Il%20calcolatore%20CBAM%20di%20Tecno,(UE)%202023%2F956.">consulta il nostro calcolatore CBAM per valutare i possibili impatti sulle tue importazioni.</a></strong></p>

<p> </p>
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		<title>CBAM: l’Unione Europea intensifica i controlli</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/cbam-lunione-europea-intensifica-i-controlli-le-imprese-devono-dimostrare-la-conformita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 09:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[cbam]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni incorporate]]></category>
		<category><![CDATA[importazioni extra-ue]]></category>
		<category><![CDATA[rendicontazione trimestrale]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[transizione climatica]]></category>
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					<description><![CDATA[Negli ultimi mesi, diverse imprese italiane hanno ricevuto comunicazioni ufficiali dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con cui vengono sollecitati ad adempiere agli obblighi previsti dal CBAM. È un segnale chiaro: il meccanismo è pienamente operativo e le verifiche sono in corso. Il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM), introdotto con il [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9624" class="elementor elementor-9624" data-elementor-post-type="post">
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									<p>Negli ultimi mesi, diverse imprese italiane hanno ricevuto comunicazioni ufficiali dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con cui vengono sollecitati ad adempiere agli obblighi previsti dal CBAM.</p><p>È un segnale chiaro: il meccanismo è pienamente operativo e le verifiche sono in corso.</p><p>Il <strong>Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM)</strong>, introdotto con il Regolamento (UE) 2023/956 e reso attuativo dal Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773, punta a garantire che le merci importate nell’Unione Europea siano soggette a un prezzo del carbonio equivalente a quello applicato ai beni prodotti nel mercato interno.</p><p><strong>L’obiettivo è duplice: tutelare il sistema europeo da pratiche distorsive e incentivare una transizione climatica uniforme anche fuori dai confini UE.</strong></p><p>Con l’avvio formale dei controlli, la conformità al CBAM <strong>non è più una questione di pianificazione futura</strong>: oggi, le imprese devono dimostrare la correttezza dei propri dati e la tracciabilità delle emissioni incorporate nei beni importati.</p><h2 class="wp-block-heading">Chi è interessato dal CBAM e cosa prevede il periodo transitorio</h2><p>Il CBAM è stato introdotto dal <strong>Regolamento (UE) 2023/956</strong> e reso operativo dal <strong>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773</strong>. Si applica, nella sua prima fase, a sei settori ad alta intensità carbonica:</p><ul class="wp-block-list"><li>ferro e acciaio</li><li>cemento</li><li>fertilizzanti</li><li>alluminio</li><li>idrogeno</li><li>energia elettrica</li></ul><p>Il <strong>periodo transitorio</strong> è in vigore dal <strong>1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025</strong>. Durante questo intervallo, le imprese non devono ancora acquistare certificati CBAM, ma sono obbligate a <strong>trasmettere trimestralmente una relazione</strong> contenente:</p><ul class="wp-block-list"><li>le quantità e tipologie di merci importate;</li><li>le emissioni incorporate (dirette e indirette);</li><li>l’eventuale prezzo del carbonio già versato nel Paese di origine.</li></ul><p>Fino al 31 luglio 2024 era consentito l’utilizzo di <strong>metodi semplificati o valori predefiniti</strong>.<br />Oggi le aziende devono <strong>applicare metodologie di calcolo riconosciute</strong>, assicurando la completa tracciabilità e coerenza dei dati dichiarati.</p><h3 class="wp-block-heading">Controlli attivi e sanzioni previste: cosa rischiano le imprese non conformi</h3><p>Il <strong>Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)</strong> ha già avviato i controlli, trasmettendo solleciti formali a diverse aziende italiane.</p><p>L’inadempimento agli obblighi CBAM comporta <strong>sanzioni pecuniarie</strong> come previsto:</p><ul class="wp-block-list"><li>dall’art. 35, par. 5 del Regolamento (UE) 2023/956</li><li>dall’art. 16 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773</li><li>dall’art. 42-vicies del D. Lgs. n. 47/2020, modificato dal D. Lgs. 147/2024</li></ul><p>I rischi per le imprese non si limitano a sanzioni dirette: la mancanza di trasparenza nella tracciabilità può generare verifiche ispettive, sospensioni e ricadute reputazionali.</p><h3 class="wp-block-heading">Il 2026 segna l’avvio della fase definitiva del CBAM</h3><p>Dal <strong>1° gennaio 2026</strong>, il CBAM entrerà a regime. Le imprese saranno tenute a:</p><ul class="wp-block-list"><li><strong>presentare una dichiarazione annuale</strong></li><li>indicare il totale delle <strong>emissioni incorporate nei beni importati</strong></li><li><strong>acquistare certificati CBAM</strong>, in misura proporzionale alle emissioni, a un prezzo indicizzato al mercato EU ETS</li></ul><p>Si tratta di una vera e propria <strong>estensione del sistema ETS europeo alle merci estere</strong>, che influenzerà in modo strutturale le filiere di approvvigionamento, i processi logistici e la programmazione doganale.</p><h2 class="wp-block-heading">Come affrontare il CBAM con Tecno VAT</h2><p><strong>Tecno VAT</strong> offre alle imprese un servizio dedicato per affrontare in modo efficace gli obblighi CBAM. Il nostro supporto si articola in:</p><ul class="wp-block-list"><li>analisi dei codici doganali interessati</li><li>identificazione delle merci soggette al meccanismo</li><li>raccolta, validazione e rendicontazione delle emissioni incorporate</li><li>redazione delle <strong>relazioni CBAM trimestrali</strong></li><li><strong>formazione tecnica</strong> per i team coinvolti</li><li>simulazione dei costi dei certificati CBAM (dal 2026)</li></ul><p>Il punto di forza del nostro approccio risiede nell’<strong>integrazione di competenze ambientali, normative e fiscali</strong>, grazie alla sinergia tra le realtà del Gruppo Tecno.</p><p class="wp-block-heading"><strong>Adeguarsi al CBAM oggi significa garantire continuità e credibilità</strong></p><p>Il CBAM è pienamente operativo e le autorità hanno avviato le prime verifiche formali.<br />Per le imprese coinvolte, questo è il momento di consolidare processi, dati e competenze, assicurandosi di rispondere in modo puntuale e trasparente agli obblighi previsti.</p><p>Essere in regola non è solo un adempimento normativo, ma un elemento distintivo: rafforza la fiducia dei clienti, la reputazione verso il mercato e la capacità dell’azienda di affrontare la transizione sostenibile in modo concreto e tracciabile.</p><p>Per approfondire il servizio CBAM contattaci. </p>								</div>
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			</item>
		<item>
		<title>CBAM: il nuovo paradigma del commercio globale</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/cbam-il-nuovo-paradigma-del-commercio-globale-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 10:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[cbam]]></category>
		<category><![CDATA[decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[economica a basse emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[transizione energetica]]></category>
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					<description><![CDATA[L’Unione Europea ha introdotto un meccanismo destinato a ridefinire gli equilibri del commercio internazionale: il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Questa misura non è un semplice obbligo normativo, ma un vero e proprio cambio di paradigma che trasforma il costo del carbonio in un parametro competitivo. Le aziende coinvolte dovranno rendicontare le emissioni incorporate nei prodotti importati e, a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9618" class="elementor elementor-9618" data-elementor-post-type="post">
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									<p>L’Unione Europea ha introdotto un meccanismo destinato a ridefinire gli equilibri del commercio internazionale: il <strong>Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)</strong>. Questa misura non è un semplice obbligo normativo, ma un vero e proprio <strong>cambio di paradigma</strong> che trasforma il costo del carbonio in un parametro competitivo.</p><p>Le aziende coinvolte dovranno <strong>rendicontare le emissioni incorporate nei prodotti importati</strong> e, a partire dal 2026, acquistare certificati CBAM per compensarle. Questo nuovo standard non riguarda solo la compliance, ma influisce direttamente sulla <strong>struttura dei costi, sulle strategie di approvvigionamento e sulla competitività di ogni impresa</strong>.</p><h2 class="wp-block-heading">Come funziona il CBAM?</h2><p>Il CBAM è stato concepito per garantire che i prodotti importati rispettino gli stessi standard ambientali di quelli prodotti all’interno dell’UE. Il suo obiettivo principale è <strong>prevenire il carbon leakage</strong>, ovvero il trasferimento della produzione in paesi con normative meno restrittive sulle emissioni di CO₂.</p><h3 class="wp-block-heading">Fasi di implementazione</h3><p><strong>1. Fase transitoria (1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2025)</strong></p><ul class="wp-block-list"><li>Obbligo di rendicontazione trimestrale delle emissioni incorporate nei prodotti importati.</li><li>Nessun costo aggiuntivo per le imprese, ma un periodo di monitoraggio per prepararsi alla fase operativa.</li></ul><p><strong>2. Fase operativa (dal 1° gennaio 2026)</strong></p><ul class="wp-block-list"><li>Introduzione dell’obbligo di acquisto dei <strong>certificati CBAM</strong>, il cui prezzo sarà allineato a quello della CO₂ nel sistema ETS europeo.</li><li>Dichiarazione annuale delle emissioni incorporate nei beni importati.</li><li>Creazione di un sistema di <strong>autorizzazione per gli importatori</strong> e verifica della conformità.</li></ul><p>Questa evoluzione normativa <strong>non è un’imposizione isolata</strong>, ma parte di una strategia più ampia dell’UE per <strong>decarbonizzare l’economia e allineare il costo del carbonio tra produttori europei e internazionali</strong>.</p><h2 class="wp-block-heading">Settori coinvolti e impatti sulle imprese</h2><p>Il CBAM si applica inizialmente a sei settori considerati ad alta intensità di emissioni:</p><ul class="wp-block-list"><li>Ferro e acciaio</li><li>Alluminio</li><li>Cemento</li><li>Fertilizzanti</li><li>Elettricità</li><li>Idrogeno</li></ul><p>Questi comparti industriali sono i primi ad essere regolamentati, ma <strong>l’Unione Europea ha già annunciato l’intenzione di estendere il meccanismo ad altri settori</strong> nei prossimi anni. Le imprese devono quindi adottare <strong>un approccio lungimirante</strong>, integrando il monitoraggio delle emissioni e l’ottimizzazione della supply chain nelle loro strategie aziendali.</p><h2 class="wp-block-heading">CBAM e competitività: un nuovo asset strategico</h2><p>Il CBAM rappresenta una <strong>sfida</strong>, ma anche un’opportunità per le aziende che sapranno anticipare il cambiamento. La gestione del carbon footprint non è più solo una questione di conformità normativa, ma una leva competitiva per migliorare <strong>efficienza, reputazione e accesso ai mercati internazionali</strong>.</p><h3 class="wp-block-heading">Strategie per trasformare il CBAM in un vantaggio competitivo</h3><ol class="wp-block-list" start="1"><li><strong>Mappatura della supply chain</strong><br />Analizzare le emissioni incorporate nei prodotti e selezionare fornitori in grado di garantire standard ambientali elevati.</li><li><strong>Digitalizzazione e innovazione</strong><br />Investire in tecnologie avanzate per monitorare le emissioni e semplificare la gestione della compliance.</li><li><strong>Sostenibilità come elemento di valore</strong><br />Integrare strategie ESG nel modello di business per accedere a nuovi mercati e attrarre investitori sempre più attenti ai criteri ambientali.</li></ol><h3 class="wp-block-heading">CBAM e mercato globale: un impatto oltre l’Europa</h3><p>L’introduzione del CBAM sta generando <strong>reazioni e adattamenti a livello internazionale</strong>:</p><ul class="wp-block-list"><li><strong>Stati Uniti</strong>: emergono proposte per una tassa sul carbonio alle frontiere, con l’obiettivo di allinearsi al modello europeo.</li><li><strong>Cina e India</strong>: i governi stanno studiando contromisure per proteggere le proprie esportazioni verso l’Europa.</li><li><strong>Turchia</strong>: l’industria manifatturiera locale è una delle più esposte, data la forte dipendenza dal mercato UE.</li></ul><p>L’adozione di meccanismi simili su scala globale potrebbe portare a <strong>una convergenza normativa</strong> tra i principali blocchi economici, con effetti di lungo periodo sulle dinamiche del commercio internazionale.</p><h2 class="wp-block-heading"><strong>Come affrontare il CBAM con il supporto di Tecno VAT</strong></h2><p>Affrontare il CBAM con un approccio strategico significa <strong>governare il cambiamento, non subirlo</strong>. Tecno Group supporta le imprese con:</p><ul class="wp-block-list"><li><strong>Analisi avanzate</strong> per valutare l’impatto del CBAM sulle forniture e individuare le migliori strategie di mitigazione.</li><li><strong>Ottimizzazione dei processi produttivi</strong> per ridurre l’impronta carbonica e minimizzare i costi dei certificati CBAM.</li><li><strong>Tecnologie digitali per la compliance</strong>, garantendo una gestione fluida e trasparente delle nuove regolazioni.</li></ul><p>Il CBAM rappresenta <strong>una svolta epocale</strong> nel commercio globale. Prepararsi oggi significa <strong>garantire continuità operativa, competitività e un posizionamento solido nel mercato internazionale</strong>.</p><p><strong>Vuoi approfondire come affrontare il CBAM con una strategia efficace? Contattaci per una consulenza.</strong></p>								</div>
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		<title>Conformità marketplace moda: come adeguarsi ai nuovi requisiti di accesso</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/marketplace-moda-come-adeguarsi-ai-nuovi-requisiti-di-conformita-e-tracciabilita-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 16:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[tracciabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[Nel commercio digitale, i marketplace stanno ridefinendo i criteri di accesso, introducendo requisiti sempre più stringenti su tracciabilità e conformità. Zalando, ad esempio, con il programma do.MORE richiede ai propri partner di dimostrare, con dati verificabili, la sostenibilità della filiera e l’allineamento agli standard europei. Non si tratta di un caso isolato. Anche Farfetch, Net-a-Porter, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9596" class="elementor elementor-9596" data-elementor-post-type="post">
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									<p>Nel commercio digitale, i marketplace stanno ridefinendo i criteri di accesso, introducendo requisiti sempre più stringenti su tracciabilità e conformità. Zalando, ad esempio, con il programma <em>do.MORE</em> richiede ai propri partner di dimostrare, con dati verificabili, la sostenibilità della filiera e l’allineamento agli standard europei.</p><p>Non si tratta di un caso isolato. Anche Farfetch, Net-a-Porter, Yoox e altre piattaforme verticali stanno adottando questa strategia, accettando solo prodotti con supply chain trasparente e tracciabile. Senza dati certi sulla gestione della filiera, il rischio è l’esclusione da questi circuiti di vendita strategici.</p><p>Ma come possono le aziende trasformare questi requisiti in un&#8217;opportunità strategica?</p><h2>Marketplace moda: conformità<strong> e opportunità di business</strong></h2><p>Essere presenti sui marketplace più selettivi non significa solo rispettare delle regole, ma valorizzare la propria filiera e il proprio brand attraverso dati verificabili.</p><p>Oggi, piattaforme come Amazon, Zalando e Farfetch non accettano più dichiarazioni generiche, ma richiedono:</p><ul><li><strong>Prove certificate</strong> sull’origine delle materie prime e il rispetto degli standard ambientali e sociali;</li><li><strong>Dati strutturati</strong> sulla supply chain, per rispondere in modo rapido e preciso alle verifiche dei marketplace;</li><li><strong>Tracciabilità digitale e audit documentati</strong>, per garantire affidabilità e continuità di accesso ai canali di vendita.</li></ul><p>Non è solo compliance, ma posizionamento. Le aziende che strutturano oggi una filiera trasparente e misurabile non si limitano ad adeguarsi alle richieste del mercato, ma conquistano un accesso stabile ai circuiti di vendita più rilevanti.</p><p>Governare questi processi richiede metodo, strumenti e visione. Non basta conformarsi: serve trasformare la gestione dei dati in un asset strategico. <strong>Tecno VAT affianca le aziende in questo percorso, aiutandole a strutturare modelli solidi, riconosciuti e sostenibili nel tempo.</strong></p><h3>Digitalizzazione e tracciabilità: gli strumenti per i nuovi standard moda</h3><p>Adeguarsi a queste richieste significa adottare soluzioni tecnologiche avanzate per il monitoraggio della supply chain e la gestione dei dati ESG. La tecnologia trasforma l’obbligo normativo in un’opportunità di crescita.</p><p>Gli strumenti chiave includono:</p><ul><li><strong>Monitoraggio in tempo reale della supply chain</strong>, per raccogliere e analizzare i dati di approvvigionamento e verificare costantemente la conformità ai criteri imposti dai marketplace;</li><li><strong>Automazione della compliance normativa</strong>, con intelligenza artificiale in grado di individuare potenziali rischi di non conformità, riducendo errori e costi di adeguamento;</li><li><strong>Blockchain per la certificazione delle informazioni</strong>, per notarizzare digitalmente ogni passaggio della filiera e garantire trasparenza e affidabilità.</li></ul><h3>Vantaggi concreti per le aziende</h3><p>Adeguarsi ai nuovi standard porta benefici immediati e strategici:</p><ul><li><strong>Accesso garantito ai marketplace di rilievo</strong> → Essere conformi significa poter continuare a vendere sulle piattaforme più esclusive;</li><li><strong>Ottimizzazione della filiera produttiva</strong> → I sistemi di tracciabilità digitale migliorano l&#8217;efficienza e riducono il rischio di non conformità;</li><li><strong>Miglioramento della reputazione del brand</strong> → La trasparenza rafforza la fiducia dei consumatori e differenzia il brand dalla concorrenza.</li></ul><h2>Fiscalità &amp; Marketplace: il nodo cruciale</h2><p>I marketplace non verificano più solo la supply chain, ma impongono anche requisiti fiscali stringenti per le aziende che vendono all’estero.</p><p><strong>Aspetti chiave da considerare</strong></p><ul><li><strong>Partite IVA e dichiarazioni fiscali</strong> → L’apertura di una Partita IVA locale è obbligatoria per le aziende che detengono stock di merce in un Paese UE. Questo riguarda in particolare gli e-commerce che utilizzano la logistica dei marketplace, come Zalando, e che immagazzinano prodotti nei loro centri di distribuzione;</li><li><strong>Contributi ambientali sugli imballaggi</strong> → Le normative sulla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) impongono agli operatori economici di registrarsi e versare contributi per lo smaltimento degli imballaggi nei mercati di destinazione;</li><li><strong>Contributi tessili per la moda</strong> → In Francia, il programma <em>REFASHION</em> impone il pagamento di un contributo proporzionale ai volumi di prodotti tessili commercializzati, garantendone la tracciabilità e la corretta gestione a fine ciclo di vita;</li><li><strong>Verifiche fiscali dei marketplace</strong> → Piattaforme come Zalando e Farfetch stanno introducendo controlli sempre più rigorosi per verificare la compliance fiscale dei brand. Senza un’architettura fiscale chiara e conforme, il rischio di esclusione dai marketplace è concreto.</li></ul><p>Vendere online non è più solo una questione di prodotto, ma richiede una governance fiscale e normativa ben strutturata.</p><h3>Dove la fiscalità incontra il commercio globale</h3><p>Accedere ai marketplace internazionali richiede più di una semplice dichiarazione di operatività. È necessario dimostrare di essere fiscalmente strutturati nei Paesi in cui si commercializzano i propri prodotti e di rispettare le normative locali.</p><ul><li><strong>Gestione delle Partite IVA</strong> → L’obbligo di registrazione fiscale in un Paese UE dipende dalla presenza fisica della merce in quel territorio. Le aziende che utilizzano i magazzini dei marketplace devono aprire una Partita IVA locale e gestire gli adempimenti con regolarità per evitare sanzioni;</li><li><strong>Contributi ambientali e compliance normativa</strong> → I marketplace richiedono sempre più spesso che le aziende dimostrino l’adempimento agli obblighi ambientali e fiscali per continuare a operare sulle loro piattaforme;</li><li><strong>Monitoraggio e adeguamento continuo</strong> → L’evoluzione delle normative richiede un approccio proattivo nella gestione fiscale e nella conformità ai requisiti dei marketplace.</li></ul><p>Navigare questo scenario complesso non è più un’opzione, ma una necessità per garantire continuità operativa e accesso ai canali di vendita più rilevanti.</p><h2>Le 4 azioni chiave per prepararti subito</h2><ol><li>Mappa la tua filiera: identifica i punti critici e verifica la conformità ai nuovi requisiti;</li><li>Implementa strumenti digitali: tracciabilità e automazione riducono rischi e costi;</li><li>Automatizza la compliance: l’intelligenza artificiale e l’analisi predittiva minimizzano gli errori e migliorano l’efficienza;</li><li>Forma il tuo team: la tracciabilità deve essere un asset aziendale, non solo un obbligo normativo.</li></ol><h2>Il supporto strategico di Tecno VAT</h2><p>Le regole di accesso ai marketplace digitali stanno diventando sempre più selettive, richiedendo non solo tracciabilità e conformità, ma anche una gestione fiscale strutturata a livello internazionale.</p><p>Con l’esperienza di <strong>Tecno VAT</strong> e il network di competenze di <a href="https://www.tecno-group.eu/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Tecno Group</strong></a>, le aziende possono:</p><ul><li>Mettere in sicurezza la propria struttura fiscale nei mercati globali.</li><li>Garantire tracciabilità e compliance senza blocchi operativi.</li><li>Ottenere un accesso privilegiato ai marketplace più selettivi.</li></ul><p><strong>Affrontare con sicurezza le sfide fiscali e normative dei marketplace significa costruire un modello solido e aggiornato.</strong></p><p><strong> </strong>Accedere ai marketplace più selettivi è solo l’inizio: strutturare un modello fiscale e normativo solido significa consolidare la propria posizione e crescere senza ostacoli. Tecno VAT affianca le aziende con un approccio su misura, per navigare il mercato globale con sicurezza e metodo</p><p><em>Affrontare con sicurezza le sfide fiscali e normative dei marketplace significa disporre di un modello solido, aggiornato e conforme in ogni giurisdizione. Grazie all’esperienza di Tecno VAT e all’ecosistema di competenze di Tecno Group, le aziende possono contare su un supporto strutturato e continuativo per navigare i mercati globali.</em></p><p><em>Parliamone: esplora con noi il percorso più adatto alla tua realtà.</em></p>								</div>
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		<title>Contributo CONAI: conosciamo i nuovi aumenti</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/contributo-conai-conosciamo-i-nuovi-aumenti-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 15:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[contributi CONAI]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso contributo conai]]></category>
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					<description><![CDATA[Le filiere del riciclo sono in difficoltà, il CONAI lo avverte e interviene con nuovi aumenti che pesano sulle dichiarazioni dei contribuenti. Quali sono gli scopi del Consorzio? E quali invece le tipologie di imballaggi interessate? Scopriamolo insieme. Aprile 2024: cosa c’è dietro gli aumenti del contributo CONAI? Dopo l’aumento dei costi relativi alla gestione [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9498" class="elementor elementor-9498" data-elementor-post-type="post">
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									<p><span style="font-weight: 400;">Le filiere del riciclo sono in difficoltà, il CONAI lo avverte e interviene con nuovi aumenti che pesano sulle dichiarazioni dei contribuenti. Quali sono gli scopi del Consorzio? E quali invece le tipologie di imballaggi interessate? <em>Scopriamolo insieme.</em></span></p><h2>Aprile 2024: cosa c’è dietro gli aumenti del contributo CONAI?</h2><p><span style="font-weight: 400;">Dopo l’aumento dei costi relativi alla gestione rifiuti da imballaggio e la diminuzione dei ricavi relativi alla vendita di imballaggi usati, il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha rilevato un peggioramento delle filiere del riciclo e ha risposto con una serie di aumenti relativi ai contributi ambientali per imballaggi in alluminio, carta e plastica.</span></p><p><span style="font-size: 16px;">Lo scopo degli aumenti è quello di garantire il servizio di raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti di imballaggio.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Allo stesso tempo, grazie al consolidamento del Consorzio BIOREPACK, CONAI ha deciso di ridurre il contributo ambientale per gli imballaggi in bioplastica compostabile. </span><span style="font-size: 16px;"> </span></p><p><b>Gli aumenti sono stati implementati tempestivamente a partire dal 1° aprile 2024.</b></p><h3><b>Gli aumenti dei contributi CONAI divisi per tipologia di imballaggio</b></h3><p><span style="font-weight: 400;">Per ogni contributo CONAI è stato previsto un aumento differente, in relazione alle cifre da pagare per ogni categoria. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">Più specificatamente, le categorie riguardano le tipologie di imballaggio: alluminio, carta, bioplastica e legno. </span><span style="font-weight: 400;">Gli aumenti sono così divisi: </span></p><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>Gli imballaggi in alluminio,</b><span style="font-weight: 400;"> per i quali è pre</span><span style="font-weight: 400;">visto un aumento del contributo da 7 a 12 euro per tonnellata. </span></li></ul><p><span style="font-weight: 400;">Questo incremento è il risultato di una diminuzione graduale dei prezzi dei rottami, accompagnata da un aumento della quantità di rifiuti gestiti da CIAL. Questi fattori hanno un impatto negativo sul bilancio del Consorzio, essendo idonei ad influenzare anche le riserve finanziarie, che devono essere riequilibrate per affrontare la possibile persistenza delle difficoltà nel mercato dei rottami.</span></p><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>Gli imballaggi in carta</b><span style="font-weight: 400;">, per i quali è previsto un aumento del contributo di da 35 a 65 euro per tonnellata. </span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Da giugno ad ottobre 2022 c’è stata una riduzione di 5 euro per tonnellata, grazie ad una registrazione di valori eccezionalmente alti dei maceri; la diminuzione dei valori registrata in autunno 2022 rappresenta, invece, la ragione principale degli attuali aumenti.  </span></li></ul><p><span style="font-weight: 400;">Non ci sono attualmente modifiche nei valori degli extra-CAC per gli imballaggi poliaccoppiati a base carta adatti al contenimento di liquidi (20 euro per tonnellata), quelli di tipo C (110 euro per tonnellata) e quelli di tipo D (240 euro per tonnellata), ma una valutazione è prevista nel corso del 2024, con effetti nel 2025.</span></p><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><b>Gli imballaggi in bioplastica</b><span style="font-weight: 400;">, il cui contributo diminuirà da 170 a 130 euro per tonnellata. </span></li></ul><p><span style="font-weight: 400;">La riduzione fatta dal CONAI è stata possibile grazie al controllo dei costi operativi del Consorzio BIOREPACK e all&#8217;utilizzo delle riserve finanziarie accumulate durante i primi anni di attività.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Infine, è confermata la riduzione del contributo ambientale per gli </span><b>imballaggi in legno</b><span style="font-weight: 400;">, passando da 8 a 7 euro per tonnellata a partire dal 1° gennaio 2024. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">Le modifiche avranno un impatto anche sulle procedure semplificate per l&#8217;importazione di imballaggi completi, che torneranno a valori inferiori rispetto al 2021. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">Il contributo calcolato forfettariamente sul peso degli imballaggi delle merci importate, senza distinzione per materiale, </span><b>passerà da 70 a 69 euro per tonnellata a partire dal 1° gennaio 2024</b><span style="font-weight: 400;"> (come già annunciato a luglio 2023), e a 98 euro per tonnellata a partire dal 1° aprile 2024.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Inoltre, dal 1° aprile 2024, l&#8217;aliquota da applicare sul valore totale delle importazioni in euro per i prodotti alimentari imballati aumenterà da</span><b> 0,11% a 0,15%</b><span style="font-weight: 400;">, mentre per i prodotti non alimentari imballati aumenterà da</span><b> 0,06% al0,08%</b><span style="font-weight: 400;">.</span></p><h2>Rimborso del contributo imballaggi su esportazioni con Tecno</h2><p><span style="font-weight: 400;">Il CONAI richiede alle aziende che producono o utilizzano imballaggi di versare un contributo per sostenere le attività di recupero, smaltimento e riciclo degli imballaggi stessi. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">Un importo che viene corrisposto al momento della prima cessione e che varia in base al</span><b> tipo di materiale usato</b><span style="font-weight: 400;"> per l’imballaggio, la </span><b>quantità complessiva e il peso.</b></p><p><span style="font-weight: 400;">Quando i prodotti imballati vengono esportati , le aziende devono pagare il contributo ambientale al Consorzio estero. Per questo motivo, il CONAI permette alle aziende esportatrici di recuperare il contributo versato in Italia. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">Grazie ai nostri consulenti puoi individuare rapidamente l&#8217;operatore o il sistema estero incaricato della gestione ambientale degli imballaggi e ricevere assistenza durante tutta la procedura di richiesta di rimborso dei contributi. </span></p><p><b><i>Rispetta le norme europee in materia di imballaggi e ottieni il tuo rimborso con noi.</i></b></p>								</div>
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		<title>Calcolo CO2 CBAM: la Commissione europea pubblica i valori predefiniti</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/cbam-e-valori-per-il-calcolo-co2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 10:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[cbam]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni CO2]]></category>
		<category><![CDATA[registro transitorio CBAM]]></category>
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					<description><![CDATA[Ci siamo. La Commissione europea si espone sul calcolo delle emissioni di CO2 incorporate per la merce soggetta al Regolamento CBAM, e le attività da compiere per la compilazione delle relazioni trimestrali assumono una connotazione più chiara. Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi. La Commissione europea pubblica i valori predefiniti per il calcolo emissioni di CO2 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="9489" class="elementor elementor-9489" data-elementor-post-type="post">
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									<p>Ci siamo. La Commissione europea si espone sul calcolo delle emissioni di CO2 incorporate per la merce soggetta al Regolamento CBAM, e le attività da compiere per la compilazione delle relazioni trimestrali assumono una connotazione più chiara. Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi.</p><h2>La Commissione europea pubblica i valori predefiniti per il calcolo emissioni di CO2</h2><p><span style="font-weight: 400;">Il Regolamento 2023/956, che delinea la struttura del CBAM, ha previsto due periodi di attivazione: il periodo transitorio dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 e il regime completo con inizio in data 1° gennaio 2026.</span></p><p><b>Il 31 Gennaio 2024 scadrà il termine per la presentazione della prima relazione trimestrale sull’importazione di merci rientranti nel CBAM</b><span style="font-weight: 400;">: l’arco temporale di riferimento per la relazione è quello che va dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">In vista di questa scadenza la Commissione europea ha pubblicato </span><span style="font-weight: 400;">sul sito ufficiale un <a href="https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2023-12/Default%20values%20transitional%20period.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">documento</a> che contiene i </span><i><span style="font-weight: 400;">valori di default</span></i><span style="font-weight: 400;"> utilizzabili per rendicontare le emissioni di CO2 relative alla merce importata. Tali valori si possono applicare soltanto fino al termine del periodo transitorio. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">I valori predefiniti, o valori di default, rappresentano una media mondiale ponderata per i volumi di produzione, sulla base delle stime fatte dal Commission’s Joint Research Centre (JRC) e sono espressi in termini di </span><i><span style="font-weight: 400;">tonnellate di CO2 per tonnellata di prodotto.</span></i></p><p><span style="font-weight: 400;">In sintesi, </span><b>i valori predefiniti possono essere utilizzati: </b></p><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Per le prime tre relazioni trimestrali, fino al 31 luglio 2024 senza limiti quantitativi;</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">A partire dal 2024 e fino alla fine del periodo transitorio (31 dicembre 2025), solo per i cd. “beni complessi” (ovvero i beni CBAM prodotti con l’utilizzo di precursori anch’essi soggetti al CBAM) ed entro il limite del 20% delle emissioni totali incorporate. </span></li></ul><p><span style="font-weight: 400;">Fanno eccezione, alla possibilità di utilizzare i valori di default per misurare le emissioni di CO2 incorporate nelle merci importate, le aziende che hanno ad oggetto energia elettrica. </span></p><h3>CBAM: il contesto</h3><p><span style="font-weight: 400;">Cresce in maniera sempre maggiore la consapevolezza delle Istituzioni internazionali circa l’esigenza di prendere misure di contrasto all’inquinamento e al cambiamento climatico. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">Un esempio di questa presa di coscienza è rappresentato dal Green Deal Europeo, una serie di iniziative legislative volute dalla Commissione europea ai fini del </span><b>raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050</b><span style="font-weight: 400;">. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">Nel 2021 la Commissione europea ha presentato il pacchetto “Fit for 55”, un insieme di riforme e Regolamenti che hanno lo scopo di confinare il fenomeno del cambiamento climatico e ridurre drasticamente l’emissione di gas serra. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">Il </span><i><span style="font-weight: 400;"><a href="https://tecnovat.it/importazione-merci-arriva-il-cbam-tra-le-politiche-climatiche-europee/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Carbon Border Adjustment Mechanism</a> (CBAM),</span></i> <span style="font-weight: 400;">introdotto con il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, </span><span style="font-weight: 400;">si </span><span style="font-weight: 400;">colloca all’interno di questa dimensione. </span></p><h3>CBAM: cos’è e che tipo di informazioni contiene?</h3><p><span style="font-weight: 400;">Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) è un meccanismo concepito come uno strumento per mitigare il rischio di </span><i><span style="font-weight: 400;">divergenza carbonica</span></i><span style="font-weight: 400;">, ovvero la possibilità che le aziende spostino la loro produzione verso paesi con normative ambientali più permissive, contribuendo così a un aumento globale delle emissioni di gas serra. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">Il CBAM mira a</span><b> internalizzare il costo del carbonio nelle importazioni di determinati prodotti</b><span style="font-weight: 400;">, ponendo un prezzo sulle emissioni di CO2 associate alla loro produzione. In pratica, le aziende che importano questi prodotti nell&#8217;UE dovranno acquistare certificati di emissioni corrispondenti al carbonio incorporato nei loro beni.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Si tratta di un </span><i><span style="font-weight: 400;">meccanismo compensativo</span></i><span style="font-weight: 400;">: chi importa nei territori europei merci che provengono da Paesi extra UE liberi da vincoli giuridici di decarbonizzazione è tenuto a compensare in denaro le quote di emissioni di CO2 derivabili dalla merce importata. </span></p><h2>Portale CBAM: adeguarsi con Tecno</h2><p><span style="font-weight: 400;">Il CBAM rappresenta un passo significativo verso la realizzazione degli obiettivi climatici dell&#8217;UE e riflette l&#8217;impegno dell&#8217;Unione a promuovere la sostenibilità a livello globale.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Per raggiungere questi obiettivi è necessario uniformarsi alle prescrizioni stabilite dai Regolamenti UE in materia, come il CBAM.</span></p><p><b>Con Tecno e l’aiuto dei nostri esperti hai la possibilità di ricevere il report CBAM e la consulenza tecnica necessaria</b><span style="font-weight: 400;"> al calcolo delle emissioni di CO2. Non si tratta del solo rilascio del report CBAM, ma di un’analisi della documentazione corredata da: </span></p><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Supporto operativo per l’iscrizione al registro transitorio CBAM; </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Confronto con Enti nazionali ed esteri preposti; </span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Consulenza tecnica per il calcolo delle emissioni di CO2. </span></li></ul><p><b>Adegua la tua azienda alle richieste internazionali, richiedi una consulenza CBAM.</b></p>								</div>
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