{"id":9411,"date":"2023-06-20T10:25:31","date_gmt":"2023-06-20T09:25:31","guid":{"rendered":"https:\/\/tecnovat.it\/?p=9411"},"modified":"2026-01-12T10:46:52","modified_gmt":"2026-01-12T09:46:52","slug":"importazione-merci-arriva-il-cbam-tra-le-politiche-climatiche-europee","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tecnovat.it\/en\/importazione-merci-arriva-il-cbam-tra-le-politiche-climatiche-europee\/","title":{"rendered":"Importazione merci: arriva il CBAM tra le politiche climatiche europee"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"9411\" class=\"elementor elementor-9411\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-30f8ef59 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"30f8ef59\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f5f85a5 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f5f85a5\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Per le aziende importatrici di merci ad alti livelli di emissione realizzati in territori extraeuropei, il 1\u00b0 ottobre 2023 rappresenta la prima scadenza da rispettare per conformarsi al CBAM. Per farlo gli importatori dovranno misurarsi con termini e documenti nuovi, capire quando comincia l\u2019obbligo di rendicontazione e quando bisogna eseguire i primi versamenti per le emissioni imputabili alle merci importate.<br \/>Il CBAM \u00e8 ormai in vigore e non ci resta altro che conoscerlo e capire come affrontarlo insieme.<\/p><h2>CBAM: cos\u2019\u00e8 e quali obiettivi persegue<\/h2><p>Il 16 maggio 2023, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale europea del Regolamento 2023\/956, entra in vigore il Carbon Border Adjustment Mechanism (Meccanismo di adeguamento delle emissioni di carbonio alle frontiere). Il CBAM fa parte del programma <em>Fit for 55<\/em> ed \u00e8 stato introdotto dall\u2019Unione Europea per adeguare\/compensare le emissioni di carbonio derivanti dalla produzione e dallo spostamento fino alla frontiera europea delle merci importate, dunque, realizzate o comunque provenienti da paesi extraeuropei.<\/p><p><strong>Con il CBAM l\u2019Unione persegue diversi fini:<\/strong><\/p><ul><li>rafforzare l\u2019impegno per raggiungere gli obiettivi europei per la riduzione dei gas effetto serra al 2030 (- 55% rispetto ai livelli del 1990);<\/li><li>evitare la rilocalizzazione delle imprese ad alti livelli di emissione in Paesi extra-Ue liberi da vincoli e politiche di decarbonizzazione;<\/li><li>contrastare il dumping ambientale, ossia evitare che le merci importate dai Paesi terzi godano di un vantaggio competitivo dovuto alla mancata imposizione di costi legati alla decarbonizzazione. In questo modo, data la presenza dell\u2019ETS (Emissions Trading System), le condizioni tra imprese con alti livelli di emissione europee e terze sono equiparate;<\/li><li>regolare il prezzo del carbonio alle importazioni, garantendo al contempo il principio di non doppia imposizione.<\/li><\/ul><h3>Come funziona il CBAM<\/h3><p>Il neo meccanismo per l\u2019adeguamento delle emissioni di carbonio alle frontiere introduce aspetti e obblighi nuovi, che &#8211; almeno per il momento &#8211; <strong>riguardano le sole imprese interessate dall\u2019importazione delle cosiddette merci CBAM<\/strong> (i codici di nomenclatura combinata sono elencati nell\u2019allegato I del Regolamento Ue 2023\/956), in particolare: cemento e prodotti in cemento; prodotti in ghisa, ferro, acciaio, alluminio; fertilizzanti minerali e chimici; energia elettrica e idrogeno.<br \/>Negli anni, pi\u00f9 aziende saranno obbligate al rispetto degli oneri previsti da questo meccanismo, data l\u2019intenzione dell\u2019Unione di inglobare pian piano le stesse tipologie di aziende che in Europa sono interessate dall\u2019ETS.<\/p><p>Con il CBAM le aziende importatrici sono tenute a <strong>calcolare e rendicontare le emissioni di CO<sub>2<\/sub>\u00a0<\/strong>\u00a0incorporate nelle merci importate, e pagare per le emissioni derivanti dalla produzione delle stesse e dal loro spostamento fino alla frontiera europea.<br \/>In effetti, quando il meccanismo sar\u00e0 in pieno regime, gli importatori (o il rappresentante doganale indiretto in caso di importatore non residente in Ue) dovranno <strong>rispettare specifici step<\/strong>:<\/p><ol><li>acquisire lo status di dichiarante autorizzato o dichiarante CBAM;<\/li><li>calcolare le emissioni di CO<sub>2<\/sub> incorporate nella merce che si vuole importare e sottoporre tali misurazioni a verifica di un ente terzo accreditato;<\/li><li>acquistare dallo Stato membro di appartenenza &#8211; e tramite apposita piattaforma &#8211; un numero di <strong>certificati CBAM<\/strong> (elettronici) pari al totale delle emissioni rilevate. L\u2019importatore dovr\u00e0 garantire che il numero di certificati acquistati sia in grado di coprire almeno l\u201980% delle emissioni incorporate nelle merci importate durante l\u2019anno;<\/li><li>dichiarare il totale della merce importata attraverso la dichiarazione CBAM e restituire i certificati acquistati.<\/li><\/ol><p>Per gestire questo flusso la Commissione Ue istituisce il <strong>registro CBAM<\/strong>, anch\u2019esso elettronico e in corso di realizzazione. Servir\u00e0 ad archiviare le informazioni degli importatori, ossia: nome, recapiti, tipologia di attivit\u00e0, <a href=\"https:\/\/tecnovat.it\/ottimizza-il-tuo-business-con-l-eori-code-e-la-rappresentanza-fiscale\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">numero EORI<\/a>, numero conto CBAM e le informazioni sui certificati acquistati e restituiti. Il registro CBAM prevede anche una sezione dedicata ai produttori\/fornitori o gestori di impianti siti all\u2019estero, interessati chiaramente dalla produzione delle merci importate dall\u2019azienda importatrice.<\/p><h3>Scadenze: dalla transizione al pieno regime del Regolamento<\/h3><p>Il Regolamento 2023\/956 che disciplina il CBAM prevede due periodi di attivazione: il periodo transitorio dal 1\u00b0 ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 e il regime completo con inizio in data 1\u00b0 gennaio 2026.<\/p><p>Cosa devono fare le aziende importatrici in vista delle prossime scadenze?<\/p><p><strong>Dal 1\u00b0 ottobre al 31 dicembre 2025:<\/strong><\/p><ol><li>acquisire le informazioni dai propri produttori\/fornitori o gestori degli impianti siti all\u2019estero circa: la classificazione doganale e l\u2019origine delle merci, le installazioni presso cui vengono realizzati i prodotti, le emissioni di CO<sub>2<\/sub> derivanti dalla produzione (emissioni dirette) e dal relativo consumo di energia elettrica (emissioni indirette);<\/li><li>presentare alla Commissione Ue la relazione CBAM trimestrale &#8211; entro un mese dalla fine del trimestre &#8211; contenente i dettagli sul totale delle merci CBAM importate nell\u2019arco dei tre mesi, le relative emissioni di CO<sub>2<\/sub> e gli eventuali costi sostenuti per le emissioni di carbonio.<\/li><\/ol><p><strong>Dal 31 dicembre 2024:<\/strong><\/p><ol><li>ottenere lo status di <em>dichiarante autorizzato<\/em> facendone richiesta all\u2019autorit\u00e0 competente dello Stato di appartenenza. A seguito dei dovuti controlli ed entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, l\u2019autorit\u00e0 iscrive il richiedente nel registro CBAM quale <em>dichiarante autorizzato<\/em>.<\/li><\/ol><p><strong>Dal 1\u00b0 gennaio 2026:<\/strong><\/p><ol><li>calcolare le emissioni di CO<sub>2<\/sub> incorporate nelle merci CBAM importate, sottoporle a verifica di ente terzo accreditato e conservare le informazioni usate per il calcolo delle emissioni per i successivi quattro anni;<\/li><li>acquisire i certificati CBAM necessari a compensare le emissioni di CO<sub>2 <\/sub>incorporate delle merci importate nell\u2019anno precedente;<\/li><li>restituire i certificati acquistati nell\u2019anno precedente entro il 31 maggio dell\u2019anno successivo alle importazioni (per la prima volta nel 2027);<\/li><li>presentare &#8211; entro il 31 maggio dell\u2019anno successivo &#8211; la dichiarazione CBAM annuale, attestante la quantit\u00e0 totale delle merci CBAM importate, il numero dei certificati acquistati e restituiti e seguita dalla copia della relazione di verifica del calcolo CO<sub>2<\/sub> rilasciata dall\u2019ente accreditato.<\/li><\/ol><p>In caso di acquisto in eccesso dei certificati CBAM, ed entro il 30 giugno di ogni anno, il dichiarante autorizzato pu\u00f2 chiederne il riacquisto all\u2019autorit\u00e0 competente dello Stato di appartenenza.<\/p><p>Infine, entro il 31 luglio di ogni anno, la Commissione europea cancella i certificati CBAM acquistati dal dichiarante nell\u2019anno precedente.<\/p><h3>Esenzioni e sanzioni<\/h3><p>Alcuni soggetti sono esonerati dai vincoli del CBAM. Si tratta di coloro che importano merci provenienti da Paesi in cui gi\u00e0 esistono misure di politiche di decarbonizzazione; parliamo, dunque, dei Paesi parte del SEE (Spazio Economico Europeo) quale membri dell\u2019Unione o residenti in Norvegia, Islanda, Svizzera, Liechtenstein, B\u00fcsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla.<\/p><p>Sono esonerati dal rispetto del Regolamento 2023\/956 anche coloro che:<\/p><ul><li>importano merci CBAM di basso valore, ossia spedizioni di merci CBAM con un valore massimo di 150 \u20ac;<\/li><li>importano prodotti al rientro di un viaggio all\u2019estero mediante un bagaglio personale;<\/li><li>transitano merci CBAM;<\/li><li>importano merci CBAM utili ad attivit\u00e0 militari.<\/li><\/ul><p><strong>Cosa rischiano le aziende importatrici che non rispettano i vincoli del neo meccanismo?<\/strong><br \/>Gli importatori (o dichiarante autorizzato\/dichiarante CBAM) che non rispettano l\u2019obbligo di restituzione dei certificati pagano un\u2019ammenda pari a 100 \u20ac per ogni tonnellata di CO<sub>2<\/sub> incorporata nelle merci importate. A questa somma si aggiunge un\u2019ulteriore sanzione indicata dallo Stato di appartenenza.<br \/>Per l\u2019importazione di merci CBAM da parte di dichiaranti o importatori non autorizzati \u00e8 prevista una sanzione, di importo maggiore di 100 \u20ac e ancora da definire, indicata dallo Stato di appartenenza.<\/p><h2>CBAM: la nostra esperienza al servizio delle aziende importatrici<\/h2><p>L\u2019esperienza pluriennale del nostro team in ambito fiscale e ambientale, i rapporti consolidati con le autorit\u00e0 internazionali e la collaborazione diretta con esperti ambientali rappresentano gli elementi vincenti della nostra proposizione in ambito CBAM.<\/p><p><strong>Se rientri tra le aziende obbligate al rispetto degli oneri indicati dal meccanismo e desideri saperne di pi\u00f9 compila il form.<\/strong><\/p><p><strong><br \/>Un nostro esperto sar\u00e0 felice di soddisfare le tue curiosit\u00e0 o richieste.<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per le aziende importatrici di merci ad alti livelli di emissione realizzati in territori extraeuropei, il 1\u00b0 ottobre 2023 rappresenta la prima scadenza da rispettare per conformarsi al CBAM. 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