{"id":6695,"date":"2019-10-17T09:00:26","date_gmt":"2019-10-17T08:00:26","guid":{"rendered":"https:\/\/tecnovat.it\/?p=6695"},"modified":"2026-01-22T11:51:24","modified_gmt":"2026-01-22T10:51:24","slug":"scadenza-31-ottobre-invio-dati-fornitori-marketplace-nomina-il-rappresentante-fiscale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.tecnovat.it\/en\/scadenza-31-ottobre-invio-dati-fornitori-marketplace-nomina-il-rappresentante-fiscale\/","title":{"rendered":"Vendere su marketplace: gli obblighi dei facilitatori ricadono sui venditori"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"6695\" class=\"elementor elementor-6695\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6166253 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"6166253\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-f35296a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"f35296a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p style=\"text-align: right;\"><em><strong>Questo contenuto \u00e8 stato aggiornato in data 02\/02\/2022<\/strong><\/em><\/p><p>Le vendite a distanza mediante piattaforme elettroniche gestite da soggetti terzi (es. Amazon) sono caratterizzate da obblighi diversi, che interessano tanto i fornitori\/venditori quanto i titolari delle piattaforme. Scopriamo cosa prevedono le norme circa i dati e le informazioni IVA dei fornitori.<\/p><h2>Vendite a distanza b2c: cosa impone la legge ai soggetti facilitatori<\/h2><p>In ambito b2c (business to consumer) la vendita a distanza si manifesta tra un soggetto fornitore \u2013 chi esercita attivit\u00e0 d\u2019impresa, arte o professione \u2013 e un soggetto consumatore, ossia il cliente che acquista. Se la vendita prevede l\u2019uso di un\u2019interfaccia elettronica, un marketplace, allora l\u2019operazione commerciale coinvolge anche un soggetto terzo, detto soggetto facilitatore.<\/p><p>Che si tratti di vendita di bene nell\u2019ambito nazionale o in ambito Ue, in questi casi le leggi nazionali ed europee prevedono che <strong>sebbene il versamento dell\u2019IVA sulle vendite spetti al fornitore del bene, sul soggetto facilitatore ricade la responsabilit\u00e0 dell\u2019obbligo.<\/strong><\/p><p>Pertanto, in Italia per effetto dell\u2019art. 3 comma 1 del D. L. 34\/2019 (convertito nella legge n. 58 del 28 giugno 2019) e dell\u2019art. 11 bis, commi dall\u201911 al 15, del D. L. 135\/2018 (convertito nella Legge 12\/2019) <strong>i soggetti facilitatori sono obbligati alla trasmissione dei dati dei fornitori per le vendite effettuate mediante la propria piattaforma.<\/strong><\/p><h3>Marketplace e fornitori: i dati da trasmettere all\u2019Agenzia delle Entrate<\/h3><p>Il 31 luglio 2019, con il provvedimento n. 660061 l\u2019Agenzia delle Entrate comunica le modalit\u00e0 utili per la trasmissione dei dati circa i fornitori da parte dei soggetti facilitatori. A partire dal 31 ottobre 2019, i titolari dei marketplace devono inoltrare con cadenza trimestrale &#8211; ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento &#8211; le seguenti informazioni:<\/p><ul><li>denominazione e dati anagrafici, residenza, domicilio e indirizzo e-mail;<\/li><li>identificativo usato per effettuare le vendite online;<\/li><li>il numero totale delle vendite effettuate;<\/li><li>il totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.<\/li><\/ul><p>Per la trasmissione di queste informazioni i soggetti proprietari delle piattaforme elettroniche possono usare i servizi telematici Entratel o Fisconline dell\u2019Agenzia delle Entrate. La corretta trasmissione dei dati \u00e8 seguita dal rilascio di una ricevuta con un codice di autenticazione (nel caso di Entratel) o con un codice di riscontro (nel caso di Fisconline).<\/p><p>I soggetti facilitatori che non rispettano tale obbligo sono considerati debitori d\u2019imposta.<\/p><h3>Evasione fiscale e vendite online: le misure di contrasto in ambito Ue<\/h3><p>L\u2019obbligo di trasmissione dei dati dei fornitori da parte dei soggetti facilitatori \u00e8 stato introdotto al fine di limitare gli eventi di evasione fiscale in ambito di vendite a distanza. In questi anni <strong>anche altre nazioni hanno agito introducendo leggi interne<\/strong> rivolte direttamente ai titolari dei marketplace e indirettamente ai fornitori.<\/p><p>La Germania, ad esempio, nel 2018 approva la riforma della legge fiscale; una riforma che introduce il concetto della responsabilit\u00e0 diretta dei soggetti facilitatori e che comporta l\u2019acquisizione del certificato fiscale tedesco per i fornitori. Il mancato inoltro del certificato fiscale tedesco da parte dei venditori al marketplace provocava la sospensione dell\u2019account di vendita.<br \/><a href=\"https:\/\/tecnovat.it\/come-ottenere-il-certificato-fiscale-e-vendere-on-line-in-germania-senza-rischiare-sanzioni\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Dal 1\u00b0 luglio 2021 decade l\u2019obbligo di acquisizione del certificato fiscale tedesco<\/a>, ma il soggetto facilitatore \u00e8 comunque tenuto ad acquisire i dati IVA dei propri fornitori e il pericolo della sospensione dell\u2019account per i venditori resta.<\/p><p>Come la Germania anche <a href=\"https:\/\/tecnovat.it\/1-gennaio-2020-obbligo-partita-iva-francese-vendite-on-line-amazon\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">la Francia dal 1\u00b0 gennaio 2020 adotta nuove misure contro le frodi IVA del commercio elettronico<\/a> e ritiene le piattaforme elettroniche responsabili dell\u2019IVA dovuta dai venditori.<\/p><h2>Consulenza fiscale estera: le nostre competenze al servizio dei venditori<\/h2><p>Il nostro team \u00e8 caratterizzato da professionisti esperti in materia di fiscalit\u00e0 internazionale. \u00c8 grazie alle loro competenze amministrative e linguistiche se oggi siamo tra i brand italiani pi\u00f9 apprezzati per i servizi di consulenza fiscale.<\/p><p>Se ti occupi di vendite online e hai bisogno di ricevere istruzioni circa gli adempimenti IVA da rispettare e le modalit\u00e0 utili ad evitare le sanzioni imposte dalle leggi vigenti in Europa non esitare a contattarci.<\/p><p><strong>La nostra prima consulenza \u00e8 gratuita.<\/strong> Completa il form sottostante per entrare in contatto con noi.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Questo contenuto \u00e8 stato aggiornato in data 02\/02\/2022 Le vendite a distanza mediante piattaforme elettroniche gestite da soggetti terzi (es. 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