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	<title>responsabilità estesa del produttore &#8211; Tecno Vat </title>
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	<title>responsabilità estesa del produttore &#8211; Tecno Vat </title>
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		<title>Refashion France e prodotti tessili: le responsabilità del produttore</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 15:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[codice EPR]]></category>
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					<description><![CDATA[In questi anni, l’impatto del settore tessile sull’inquinamento atmosferico ha indotto la Commissione europea ad approvare norme e piani d’azione volti alla promozione di un mercato circolare e sostenibile per il settore tessile. In effetti, secondo indagini europee e considerando solo i consumi in contesto privato, il settore tessile occupa la quarta posizione per il [&#8230;]]]></description>
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									<p>In questi anni, l’impatto del settore tessile sull’inquinamento atmosferico ha indotto la Commissione europea ad approvare norme e piani d’azione volti alla promozione di un mercato circolare e sostenibile per il settore tessile. In effetti, secondo indagini europee e considerando solo i consumi in contesto privato, il settore tessile occupa la quarta posizione per il consumo di acqua e materie prime e la quinta posizione per il consumo di gas a effetto serra. Per incentivare la riduzione degli impatti ambientali e limitare la produzione dei rifiuti tessili sono nati sistemi per la gestione delle attività di raccolta, riuso, smaltimento rifiuti ed è stata promossa la Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) anche per prodotti tessili.</p><p>Chi vende in Francia capi di abbigliamento, accessori, calzature e prodotti per la casa è tenuto alla registrazione EPR e vincolato al versamento di un contributo ambientale. Scopriamo insieme le strategie europee, le novità nazionali in tema EPR prodotti tessili e gli altri oneri dovuti ai produttori/venditori interessati dal mercato francese.</p><h2>Prodotti tessili: le strategie europee e nazionali per un modello sostenibile e circolare</h2><p>L’Unione europea è da tempo impegnata per l’adozione di piani d’azione e strategie volte alla riduzione dell’impatto ambientale del settore tessile e alla limitazione dei rifiuti legati alla produzione di capi di abbigliamento, calzature e accessori. L’obiettivo è promuovere un mercato sostenibile, circolare, insieme a sistemi capillari per la gestione dei prodotti tessili giunti al fine vita.</p><p>Dall’adozione delle direttive europee 2018/851 e 2018/852 (tra gli atti normativi pilastri del Pacchetto Economia Circolare europeo), gli Stati membri sono stati interessati dall’entrata in vigore di nuovi obblighi e concetti, come l’obbligo di organizzarsi per la raccolta differenziata dei prodotti tessili (in vigore già in alcuni Stati come l’Italia ben prima della scadenza indicata dall’Europa del 1° gennaio 2025) e la diffusione del concetto di Responsabilità Estesa del Produttore. <strong>Un concetto che lega i produttori all’adempimento di obblighi specifici</strong>, in quanto responsabili del prodotto immesso in un mercato fino alla fine del suo ciclo di vita.</p><h3>Responsabilità Estesa del Produttore (EPR): un decreto anche in Italia</h3><p>Anche l’Italia partecipa allo sviluppo di un mercato sostenibile e circolare per il settore tessile, attraverso iniziative pratiche e normative. Negli anni, nei territori comunali sono stati introdotti cassonetti preposti alla raccolta di capi di abbigliamento e calzature, appartenenti a consorzi che collaborano con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e che si occupano delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti tessili.</p><p>Inoltre, in questi mesi il Governo è a lavoro per l’introduzione della <strong>Responsabilità Estesa del Produttore per il settore tessile</strong> mediante un decreto legislativo ad hoc. Si tratta di un atto normativo che spinge i produttori tessili a rispettare i requisiti indicati in materia di eco-progettazione dei prodotti &#8211; prediligendo fibre, materiali naturali biocompatibili e caratteristiche tecniche capaci di rendere i prodotti durevoli &#8211; e a tenere conto delle indicazioni fornite in tema di raccolta dei rifiuti tessili. Il decreto menziona anche l’istituzione del CORIT, il Centro di Coordinamento per il Riciclo dei Tessili, costituito da sistemi individuali e collettivi riconosciuti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).</p><h3>Categoria EPR prodotti tessili: il sistema integrato francese</h3><p>A differenza di altri contesti europei, come la Germania, la Francia riconosce una specifica <strong>categoria EPR per i prodotti tessili</strong>, che obbliga i produttori a ottenere un numero di registrazione EPR e a rispettare gli adempimenti correlati alla vendita di un prodotto nel territorio francese.</p><p>In Francia la gestione dei rifiuti tessili è affidata all’organizzazione no-profit Refashion-EcoTLC; unico consorzio accreditato presso le istituzioni francesi, diretto da un consiglio di industriali, con più di 50.000 aziende associate. Il suo compito è coordinare tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei prodotti tessili e fornire assistenza per la prevenzione e gestione degli stessi.</p><p>Tutte le attività di Refashion-EcoTLC sono finanziate dal <strong>contributo ambientale versato dai produttori del settore tessile</strong> per la gestione sostenibile dei beni giunti al culmine del loro ciclo di vita. In particolare, l’eco-contributo:</p><ul><li>Sostiene finanziariamente gli operatori coinvolti nel sistema, permettendo loro di compiere le attività necessarie all’aumento della capacità di recupero di tessili, biancheria e calzature;</li><li>Sostiene le azioni degli enti locali finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini circa la raccolta differenziata dei prodotti tessili;</li><li>Favorisce lo sviluppo di strumenti di misurazione e analisi per indagare sulle prospettive future del settore.</li></ul><p>Il contributo ambientale da versare al Refashion France è dato dalla somma di più importi: per gli eco-contributi, per le spese amministrative e per le commissioni ADEME (Agence de la transition écologique – Agenzia per la transizione ecologica).</p><p>Ricordiamo che, secondo i criteri EPR, <strong>sono produttori</strong> coloro che creano, assemblano e immettono per la prima volta in un mercato prodotti &#8211; in questo caso &#8211; afferenti alla categoria EPR di prodotti tessili. Pertanto: chi è interessato dalla produzione e dalla vendita di capi di abbigliamento, prodotti per la casa e calzature, incluso chi vende online in Francia, tramite canali diretti, piattaforme per il commercio elettronico di proprietà o marketplace.</p><h2>Codice EPR prodotti tessili: vendi in Francia e rispetta gli obblighi con noi</h2><p>Se produci o vendi, anche online, capi di abbigliamento, calzature e accessori afferenti alla categoria EPR per prodotti tessili in Francia puoi contare sul nostro team per ottenere il numero univoco EPR e versare il contributo ambientale dovuto.</p><p>Ti aiutiamo, inoltre, a comprendere tutti gli obblighi connessi alla vendita dei prodotti in Francia, come la dichiarazione delle quantità vendute.</p><p><strong>Compila il form per ricevere una prima consulenza gratuita.</strong></p>								</div>
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		<title>Responsabilità Estesa del Produttore: cos&#8217;è e obblighi IVA</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/en/normativa-epr-cose-la-responsabilita-estesa-del-produttore-e-gli-obblighi-di-chi-vende-in-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 08:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizione registro AEE]]></category>
		<category><![CDATA[registrazione EPR]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità estesa del produttore]]></category>
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									<p>Il Pacchetto Economia Circolare europeo continua a condizionare l’operato di produttori, venditori e distributori di prodotti specifici.<br />Il concetto EPR si evolve in politica ambientale diventando un principio che porta con sé obblighi precisi e vincolanti.</p><p>A distanza di quattro anni dall’entrata in vigore del Pacchetto Economia Circolare europeo tutti gli Stati membri hanno recepito le sue direttive; è giunto il momento di capire come procedere per chi è interessato dalla produzione, dalla vendita e dalla commercializzazione di prodotti AEE e imballaggi.</p><h2>EPR: la Responsabilità Estesa del Produttore</h2><p>Il principio della Responsabilità Estesa del Produttore – Extended Producer Responsibility (EPR) &#8211; è un concetto che si diffonde in Europa nel 2002, a seguito del primo provvedimento normativo che richiama l’attenzione sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Si tratta della cosiddetta Direttiva RAEE – Direttiva 2002/96/CE – che nel tempo è stata sostituita dalla Direttiva RAEE 2 – Direttiva 2012/19/EU – e modificata dai provvedimenti contenuti nel Pacchetto Economia Circolare europeo del 2018.</p><p><strong>Il principio EPR attribuisce una responsabilità nuova al produttore, in particolare a quelli interessati da apparecchiature elettriche ed elettroniche e imballaggi;</strong> una responsabilità finanziaria e operativa che lo coinvolge direttamente affinché egli – attraverso attività obbligatorie e specifiche – possa contribuire a proteggere l’ambiente e la salute umana, incoraggiare modalità di produzione e consumo sostenibili, ridurre gli sprechi e favorire il recupero delle materie prime seconde.</p><h3>Pacchetto Economia Circolare Ue: finalità che coinvolgono tutti i merchant</h3><p>Approvato a Strasburgo il 18 aprile 2020 dalla Commissione Ue, il Pacchetto Economia Circolare promuove un cambio di rotta nel sistema economico europeo che si concretizza con <strong>la transizione dal modello lineare (prendi, usa, consuma e getta) al modello circolare (prendi, usa, consuma, raccogli e ricicla).</strong></p><p>Il Pacchetto Economia Circolare europeo è composto da quattro direttive che interessano diverse tipologie di prodotti:</p><ul><li>Direttiva Ue 851/2018 relativa ai rifiuti;</li><li>Direttiva Ue 852/2018 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggi;</li><li>Direttiva Ue 850/2018 relativa alle discariche di rifiuti;</li><li>Direttiva Ue 849/2018 relativa ai veicoli fuori uso, rifiuti di pile, accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.</li></ul><p>L’Unione intende raggiungere importanti risultati in tema di <strong>riciclo dei rifiuti urbani</strong> (almeno il 55% entro il 2025 e il 60% entro il 2030), di <strong>riciclo dei rifiuti di imballaggi</strong> (del 65% entro il 2025 e del 70% entro il 2030) e per la <strong>riduzione dello smaltimento in discarica</strong> pari al massimo del 10% del totale dei rifiuti urbani entro il 2035. A questi si aggiungono gli obiettivi fissati al 2030 per il <strong>riciclo dei rifiuti da imballaggio per singolo materiale;</strong> per carta e cartone dell’85%, plastica e legno rispettivamente del 55 e del 35%, per l’alluminio del 60% e per metalli ferrosi e vetro rispettivamente dell’80 e del 75%.</p><p>A distanza di ben quattro anni dall’entrata in vigore del Pacchetto Circolare Ue tutti gli Stati hanno recepito le direttive – inclusa l’Italia – e introdotto misure obbligatorie che interessano non solo chi produce determinati prodotti, ma anche chi li vende e li distribuisce.</p><h3>Responsabilità del produttore: tra conformità EPR e prodotti AEE</h3><p>Con il recepimento delle norme europee negli Stati membri, oggi chi immette per la prima volta in un mercato specifici prodotti deve dimostrare di essere conforme alla politica ambientale EPR. <strong>Quest’obbligo interessa direttamente i soggetti che producono, importano o vendono in Paesi europei diversi dalla residenza aziendale prodotti appartenenti alla categoria EPR.</strong></p><p>La classificazione dei prodotti inclusi nella categoria EPR può variare di Paese in Paese, ma include sicuramente tutti i tipi di imballaggio e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Parliamo di:</p><ul><li>Apparecchiature per lo scambio di temperatura: impianti di condizionamento, frigoriferi, ecc.;</li><li>Schermi, monitor e apparecchiature contenenti schermi con una superficie superiore a 100 cm2;</li><li>Lampade;</li><li>Grandi apparecchiature come fotocopiatrici, lavatrici, pannelli solari (con dimensione esterna superiore a 50 cm);</li><li>Piccole apparecchiature come orologio da polso (con dimensione esterna inferiore a 50 cm);</li><li>Piccoli dispositivi informatici e di telecomunicazioni con qualsiasi dimensione esterna non superiore a 50 cm.</li></ul><p>In alcune nazioni la categoria EPR include anche batterie portatili, industriali e per autoveicoli, pneumatici, carte da stampa, prodotti tessili, sostanze chimiche e molto altro. Per questa ragione è importante lasciarsi guidare da consulenti esperti per la gestione degli adempimenti obbligatori legati al rispetto della conformità EPR.</p><h3>Iscrizione registro AEE, dichiarazione e contributo RAEE: gli obblighi da rispettare</h3><p>Il principio della responsabilità del produttore afferma che i soggetti definiti “produttori” sono responsabili dei propri prodotti dal principio alla fine, quindi, da quando sono progettati fino a quando diventano un rifiuto.</p><p>I produttori, i venditori e i distributori interessati dalla progettazione, dalla commercializzazione o dall’importazione per la prima volta dei prodotti di categoria EPR devono rispettare gli obblighi introdotti dalle Direttive RAEE e ampliati con il Pacchetto Economia Circolare europeo. <strong>Gli oneri da rispettare sono:</strong></p><ol><li>Etichettare in modo indelebile tutti i prodotti AEE e apporre il simbolo del contenitore della spazzatura su ruote e il contrassegno della data, in conformità alla EN 50419;</li><li>Per ogni prodotto nuovo venduto fornire indicazioni ai clienti circa le attività di riutilizzo o trattamento ecocompatibile con manuali o guide elettroniche;</li><li>Aprire una filiale nello Stato in cui i Paesi sono venduti oppure nominare un rappresentante autorizzato che interagisca con le autorità AEE nazionali;</li><li>Iscriversi presso l’autorità nazionale AEE del Paese di destinazione;</li><li>Dichiarare la quantità dei prodotti EPR venduti;</li><li>Versare l’eco-contributo ambientale all’autorità competente per sopperire alle spese di raccolta, trattamento, riciclo o smaltimento del bene.</li></ol><p>In alcuni Paesi rientra tra gli obblighi anche l’offerta di ritiro direttamente dal consumatore dei beni venduti.</p><h2>Iscrizione EPR: un nuovo servizio per soddisfare le esigenze di tutti</h2><p>La nostra squadra è sempre attenta a ciò che il mercato e le norme che lo disciplinano richiedono ai venditori che per ragioni di business si interfacciano con altri Stati. Abbiamo scelto così di avviare nuove collaborazioni per offrire un servizio che non solo amplia la nostra proposta sostenibile, ma rappresenta <strong>una valida soluzione</strong> per chi è in cerca di un servizio pratico, sicuro ed efficace per dimostrare la propria conformità EPR.</p><p>Possiamo aiutarti nella gestione di tutti gli adempimenti burocratici previsti per soddisfare il principio EPR e consentirti di lavorare senza rischi, blocchi o sanzioni.</p><p><strong>Ecco cosa include la nostra proposta:</strong></p><ul><li>Iscrizione al consorzio estero per lo smaltimento dei rifiuti;</li><li>Consegna del numero di registrazione EPR;</li><li>Dichiarazione periodica e report da consegnare al consorzio estero;</li><li>Indicazione dell’importo da versare per l’eco contributo ambientale.</li></ul><p><strong>Il nostro team sa come aiutarti. Lascia fare a noi!</strong></p>								</div>
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