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	<title>regime oss &#8211; Tecno Vat </title>
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		<title>Regime IOSS e dichiarazione doganale di importazione: la procedura per i beni di modico valore</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 12:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
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					<description><![CDATA[Il 3 maggio 2022 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha trasmesso la circolare n. 15/2022 con la quale ha fornito indicazioni sulle procedure relative allo sdoganamento di beni di modico valore nelle vendite a distanza; pone l’attenzione sulla procedura per la compilazione della dichiarazione doganale di importazione e sul regime IOSS per quanto riguarda [&#8230;]]]></description>
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									<p>Il 3 maggio 2022 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha trasmesso la circolare n. 15/2022 con la quale ha fornito indicazioni sulle procedure relative allo sdoganamento di beni di modico valore nelle vendite a distanza; pone l’attenzione sulla procedura per la compilazione della dichiarazione doganale di importazione e sul regime IOSS per quanto riguarda l’assolvimento dell’IVA.<br />L’Agenzia delle Dogane si era già esposta in materia di e-commerce con il pacchetto IVA commercio elettronico; ciò mediante la circolare n.26 del 30 giugno 2021. Vediamo tutto nel dettaglio.</p><h2>Pacchetto IVA digitale: le norme per le vendita a distanza</h2><p>Le vendite a distanza in ambito unionale sono disciplinate dal <strong>VAT Digital Package (Pacchetto IVA digitale)</strong> con cui sono state apportate importanti modifiche normative inerenti agli obblighi in materia di vendita a distanza di beni e di prestazioni di servizi; ciò sia per ottenere cooperazione a livello amministrativo sia per contrastare le frodi nel settore.</p><p>Il VAT Digital Package è stato presentato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2016, poi adottato dal Consiglio Ue il 5 dicembre 2017.</p><h2>Vendita a distanza IVA: le procedure doganali per le importazioni</h2><p>La circolare del 30 giugno 2021 focalizza l’attenzione sulle procedure doganali in materia di vendite a distanza di beni di valore trascurabile. Tra le principali novità vi è l’applicazione dell’IVA per tutte le spedizioni di beni importati in Ue da un Paese terzo. L’articolo 3 della Direttiva Ue 2017/2455 ha disposto l’eliminazione dell’esenzione IVA per le spedizioni del valore massimo di 22 euro.</p><p>Tutti i beni spediti nel territorio dell’Unione da un Paese extra Ue devono essere oggetto di dichiarazione doganale; <strong>nel caso di merce con valore non superiore a 150 euro è possibile utilizzare la modalità dichiarativa semplificata Super Reduced Data Set (dichiarazione H7).</strong></p><h3>Norme Ue vendita beni a distanza: l’evoluzione</h3><p>Le norme che sono state applicate con il Pacchetto IVA e-commerce hanno avuto un notevole impatto sulle procedure doganali; da qui è scaturita la necessità di prevedere una modalità dichiarativa semplificata &#8211; la dichiarazione doganale H7 &#8211; e due modalità di assolvimento dell’IVA per quanto riguarda le importazioni, nello specifico:</p><ul><li><a href="https://www.tecnovat.it/servizi/iscrizione-al-regime-iva-oss-ioss/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Regime IOSS &#8211; Import One Stop Shop:</a> regime dello sportello unico per le importazioni entrato in vigore il 1° luglio 2021;</li><li>Regime speciale di dichiarazione e di pagamento dell’IVA all’importazione.</li></ul><h3>Importazione beni di modico valore e regime IOSS</h3><p>Chi effettua vendite a distanza di beni di modico valore (ad esclusione di quelli sottoposti ad accisa, come alcolici e prodotti del tabacco) può scegliere il regime semplificato IOSS; l’acquirente paga l’IVA nel momento in cui avviene la transazione commerciale e il venditore la versa successivamente nello Stato membro.<br />È necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p><ul><li>il valore intrinseco del bene non supera 150 euro;</li><li>l’unico tributo applicabile è l’IVA;</li><li>non sussistono divieti o restrizioni in merito alla qualità delle merci.</li></ul><h3>Dichiarazione doganale H7: come funziona</h3><p>La dichiarazione doganale H7 può essere presentata da qualsiasi soggetto in grado di fornire le informazioni richieste ai fini dell’applicazione delle disposizioni del regime doganale con cui sono dichiarate le merci. La circolare 15/D/2022 dell’Agenzia delle Dogane specifica quali sono i soggetti che possono provvedere alla presentazione della dichiarazione H7; le prime due voci restano invariate, cioè<strong> importatore/destinatario e dichiarante/rappresentante.</strong> Si aggiunge un terzo soggetto, il<strong> rappresentante doganale.</strong></p><h4>Dichiarazione doganale H7: i soggetti che possono presentarla</h4><p>La circolare del 2022 specifica che l’importatore coincide con il destinario/acquirente della merce, sia esso persona fisica o giuridica.</p><p><strong>Il dichiarante è colui che presenta la dichiarazione in dogana.</strong> Può coincidere con l’importatore nel caso in cui agisce come intermediario, corriere espresso, o operatore postale; oppure, può corrispondere al rappresentante doganale nel caso in cui agisca in rappresentanza dell’importatore.</p><p>Il rappresentante doganale, invece, è un soggetto che riceve la nomina da un’altra persona; ciò per poterla rappresentare presso le autorità doganali ai fini della dichiarazione doganale e per poter eseguire tutte le altre azioni previste dalla normativa doganale.</p><h4>Rappresentante doganale diretto e rappresentante indiretto: le differenze</h4><p>Il rappresentante doganale può essere diretto o indiretto; nel primo caso agisce in nome e per conto della persona rappresentata, mentre nel secondo caso agisce in nome proprio ma per conto della persona che lo ha nominato come rappresentante.<br />È necessario che il soggetto dichiari di agire come rappresentante al fine di evitare che vengano applicate le responsabilità associate alla figura del dichiarante.</p><h3>Dichiarazione doganale H7: difformità e procedure di controllo</h3><p>La circolare 15/D/2022 dell’Agenzia delle Dogane evidenzia le procedure di controllo che sono applicate alle dichiarazioni H7, secondo due linee:</p><ul><li><strong>Presenza di difformità inerenti al valore:</strong> la soglia supera i 150 euro, quindi non si può parlare di beni di modico valore, la dichiarazione viene invalidata. Se il controllo avviene quando le operazioni sono in linea è necessario presentare una nuova dichiarazione che sostituisce quella non corretta; se il controllo avviene a posteriori si procede con la revisione della dichiarazione inviata;</li><li><strong>Presenza di difformità non inerente al valore:</strong> tale situazione si verifica quando determinate categorie merceologiche non possono essere oggetto di dichiarazione con il tracciato H7. Nel caso di controllo in linea il dichiarante deve presentare una richiesta di rettifica della dichiarazione doganale H7; questo è l’unico modo per poter svincolare la merce. I beni dichiarati che però non sono dichiarabili possono essere sbloccati solo a seguito della presentazione di un’istanza di invalidamento della dichiarazione. In questo caso è necessario inviare una nuova dichiarazione doganale (H1) con i dati corretti.</li></ul><h2>Vendite online e regime IOSS: affidati al nostro team</h2><p>Ti occupi di vendite a distanza, con Paesi europei ed extra Ue? Scegli Il nostro team per aderire ai regimi OSS o IOSS.<br />Lasciati guidare dai nostri esperti di fiscalità internazionale.</p><p><strong>Con il nostro supporto le tue vendite online sono al sicuro.</strong> Contattaci per saperne di più.</p>								</div>
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		<title>Regime OSS obbligatorio? Dettagli e scadenze circa le dichiarazioni IVA</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/en/regime-oss-obbligatorio-dettagli-e-scadenze-circa-le-dichiarazioni-iva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 08:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione diretta ai fini IVA]]></category>
		<category><![CDATA[regime oss]]></category>
		<category><![CDATA[regime speciale iva oss]]></category>
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					<description><![CDATA[Il regime OSS (One Stop Shop) è entrato in vigore il 1° luglio 2021, introducendo il VAT e-commerce package. Le nuove disposizioni del pacchetto IVA sul commercio elettronico hanno l’obiettivo di semplificare gli adempimenti fiscali, contrastare le frodi e assicurare che l’IVA sia versata correttamente nello Stato membro in cui sono effettuate le operazioni online.Il [&#8230;]]]></description>
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									<p>Il regime OSS (One Stop Shop) è entrato in vigore il 1° luglio 2021, introducendo il <em>VAT e-commerce package.</em> Le nuove disposizioni del pacchetto IVA sul commercio elettronico hanno l’obiettivo di semplificare gli adempimenti fiscali, contrastare le frodi e assicurare che l’IVA sia versata correttamente nello Stato membro in cui sono effettuate le operazioni online.<br />Il regime OSS è obbligatorio? Chi sono i soggetti interessati e quali sono le scadenze circa le dichiarazioni IVA? Rispondiamo a queste domande e scopriamo i dettagli del regime OSS.</p><h2>Regime OSS: cos’è e quali sono i soggetti interessati?</h2><p><strong>Il regime OSS è un sistema elettronico opzionale che semplifica gli adempimenti IVA</strong> per i venditori di beni e servizi, nei confronti di consumatori comunitari.<br />Non si tratta quindi di un regime obbligatorio per chi vende in Europa, bensì una soluzione alternativa all’identificazione diretta IVA e alla stabile organizzazione.</p><p>L’adesione al regime OSS riserva grandi vantaggi ai venditori che scelgono questo sistema; permette infatti:</p><ul><li>la registrazione e l’identificazione fiscale in un solo Stato membro;</li><li>il versamento dell’IVA dovuta in un’unica dichiarazione IVA trimestrale;</li><li>il rapporto con l’amministrazione fiscale del proprio Stato membro e nella propria lingua.</li></ul><h3>Dal MOSS all’OSS: cosa cambia</h3><p>Il regime OSS amplia il campo di applicazione del MOSS (Mini One Stop Shop), in materia di vendite a distanza.<br />Il MOSS comprendeva servizi elettronici, telecomunicazione e teleradiodiffusione.</p><p><strong>L’introduzione del regime OSS rappresenta un’importante modifica alle norme fiscali per il B2C.</strong> Comprende le seguenti transazioni:</p><ul><li>vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi, ad esclusione dei beni soggetti ad accisa;</li><li>vendite a distanza intracomunitarie;</li><li>vendite nazionali di beni;</li><li>prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti in Ue, o all’interno dell’Unione europea ma in un luogo diverso da quello in cui risiede il consumatore finale.</li></ul><p>Sono interessati al regime OSS tutti i soggetti che utilizzano un’interfaccia elettronica per vendite di beni e prestazioni di servizi.</p><p>Se un’azienda decide di vendere mediante marketplace (amazon, zalando, etc.) e affidarsi alla loro logistica, si trova di fronte a due situazioni:</p><ul><li>i beni sono depositati in magazzini situati in un Paese Ue diverso da quello in cui è presente l’attività;</li><li>i beni passano per magazzini di diversi Paesi Ue prima di arrivare a destinazione.</li></ul><p>Il regime OSS semplifica le attività legate agli adempimenti fiscali nel caso di vendite transfrontaliere in Ue che avvengono tramite magazzini; evita l’apertura della partita IVA e il versamento dell’imposta in ogni Paese in cui è localizzato il bene prima di essere spedito/consegnato.</p><h3>Dichiarazione IVA trimestrale: cos’è e modalità per presentarla</h3><p><strong>I soggetti passivi IVA che hanno aderito al regime OSS hanno l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione IVA trimestrale.</strong> La dichiarazione IVA consiste in un riepilogo delle operazioni effettuate nell’ambito del regime; va presentata in via telematica nello Stato membro di identificazione entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche se non sono state effettuate operazioni.</p><p>Il termine di presentazione della dichiarazione IVA resta lo stesso, anche nel caso in cui l’ultimo giorno del mese cade nel fine settimana.<br />La dichiarazione IVA contiene:</p><ul><li>il totale delle operazioni effettuate nel trimestre di riferimento, al netto dell’IVA;</li><li>le aliquote applicate;</li><li>l’ammontare dell’imposta che spetta a ciascuno Stato membro.</li></ul><h3>Come versare l’IVA in regime OSS</h3><p>Il soggetto passivo IVA deve versare l’imposta mediante una richiesta di addebito sul portale OSS. È necessario che il venditore apra un conto presso un intermediario fiscale. Qualora non fosse in possesso di un conto in Italia, bisognerà procedere mediante bonifico da accreditare sulla contabilità speciale della tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate.</p><h2>Aderisci al regime OSS: approfitta dei vantaggi per le imprese</h2><p>Aderire al regime OSS ti consente di assolvere l’IVA in modo centralizzato e digitale, pagando tramite un unico versamento l’imposta dovuta nei vari Stati membri.</p><p><strong>Vendi beni e/o fornisci servizi a consumatori finali in tutta l’Unione europea?</strong> <strong>Approfitta dei vantaggi dell’OSS per la tua impresa:</strong></p><ul><li>esonero dell’obbligo di apertura di una posizione IVA in ogni Stato membro in cui vendi;</li><li>esenzione degli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA annuale;</li><li>possesso di una sola partita IVA e inoltro di un’unica dichiarazione IVA.</li></ul><p>Vuoi maggiori dettagli sul regime OSS e le dichiarazioni IVA?<br /><strong>Il nostro team di consulenti madrelingua ed esperti in fiscalità internazionale è pronto ad assisterti e ad aiutarti nell’adeguamento alla nuova normativa.</strong></p><p>Lasciaci i tuoi dati, sarai subito ricontattato.</p>								</div>
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		<title>Carbon border tax e tecnologia blockchain: le politiche fiscali Ue e lo sviluppo sostenibile</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/en/politiche-fiscali-e-sviluppo-sostenibile-la-blockchain-nella-strategia-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 08:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[regime oss]]></category>
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					<description><![CDATA[Le politiche fiscali rappresentano uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e per la crescita economica del Paese.La sostenibilità ambientale, sociale ed economica è uno dei temi presenti nell’agenda europea delle politiche fiscali; questa, insieme all’Intelligenza Artificiale e alla tecnologia blockchain determina l’evoluzione e la competitività del settore industriale: grazie ad [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8655" class="elementor elementor-8655" data-elementor-post-type="post">
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									<p>Le politiche fiscali rappresentano uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e per la crescita economica del Paese.<br />La sostenibilità ambientale, sociale ed economica è uno dei temi presenti nell’agenda europea delle politiche fiscali; questa, insieme all’Intelligenza Artificiale e alla tecnologia blockchain determina l’evoluzione e la competitività del settore industriale: grazie ad essi è possibile rafforzare il posizionamento dell’Unione europea nel mercato internazionale e combattere l’evasione fiscale.<br />Quali sono le proposte Ue per uno sviluppo sostenibile equo, efficiente e trasparente?<br />Vediamolo insieme.</p><h2>Digitalizzazione e trasparenza fiscale</h2><p>La digitalizzazione contribuisce alla crescita economica del Paese, ma presenta anche la necessità di gestire i rischi ad essa connessa, come il controllo della trasparenza delle informazioni e delle azioni.</p><p>Nel 2019 è stato pubblicato il primo standard globale per la trasparenza fiscale, <strong>il GRI 207, che consente alle aziende di rendicontare i pagamenti delle tasse in tutti i Paesi in cui operano.</strong> I GRI standards rappresentano le migliori best practice aziendali a livello globale per il reporting di sostenibilità, tramite cui le aziende contribuiscono a dimostrare la trasparenza degli impatti ambientali, sociali ed economici.</p><h2>Carbon border tax: competitività delle imprese e neutralità climatica</h2><p>L’Unione europea ha introdotto misure di fiscalità ambientale come il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) e ha sviluppato una strategia sulla regolamentazione dell’utilizzo della blockchain.</p><p><a href="https://productcarbonfootprint.it/news/carbon-border-tax-ue-decarbonizzazione-e-competitivit%C3%A0-delle-imprese.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Il CBAM è un meccanismo di adeguamento delle emissioni di CO2 dei beni importati in Ue.</a> Entrerà in vigore nel 2023, in modalità provvisoria fino al 2025; dal 2026 gli importatori Ue dovranno dichiarare la quantità di beni importati e le emissioni in essi presenti.<br /><strong>La carbon border tax previene il rischio di carbon leakage</strong> (rilocalizzazione delle emissioni di carbonio), assicura la compatibilità con le norme dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e promuove il percorso verso la neutralità climatica.</p><h3>Strategia Ue: innovazione e blockchain</h3><p>Tra i capisaldi della strategia Ue emergono la blockchain paneuropea per i servizi pubblici, l’aumento dei finanziamenti per la ricerca e l’innovazione e la promozione della blockchain per la sostenibilità.</p><p>La strategia della Commissione europea coinvolge diversi attori economici. A trarne beneficio sono in particolare le PMI; queste hanno accesso a linee di finanziamento più economiche ed efficienti, grazie a meccanismi di erogazione più intelligenti. Le aziende più grandi, invece, hanno un vantaggio sulla concorrenza grazie all’alto livello di automazione e innovazione; così facendo ottengono una riduzione dei costi ed al contempo offrono servizi migliori.</p><h3>Tecnologia blockchain: transazioni online al sicuro</h3><p>La blockchain è una tecnologia tramite cui è possibile creare e gestire un database distribuito per la gestione di transazioni condivisibili tra più reti.</p><p>Le persone e le organizzazioni che non si conoscono sviluppano un senso di fiducia che le porta a registrare in modo permanente le informazioni senza un’autorità di terze parti.<br /><strong>La tecnologia blockchain rivoluziona il modo in cui sono condivise le informazioni e sono effettuate le transazioni online.</strong></p><p>L’impiego della blockchain è destinato a diffondersi in quanto consente di tracciare e scambiare su una piattaforma virtuale quasi tutto ciò che ha valore.<br />In questo contesto nasce la <strong>strategia gold standard per la tecnologia blockchain in Europa.</strong></p><h4>Strategia gold standard Ue: cos’è</h4><p><strong>La Commissione europea ha approvato una strategia gold standard allo scopo di sviluppare e governare la tecnologia blockchain,</strong> in abbinamento ad altre soluzioni tecnologiche, come l’Intelligenza Artificiale e l’IoT. Questo permette di poter documentare, mediante i propri registri, tutte le transazioni di dati o denaro.<br />La strategia gold standard si basa sui valori europei della blockchain:</p><ul><li><strong>sostenibilità ambientale:</strong> deve essere sostenibile dal punto di vista energetico;</li><li><strong>protezione dei dati:</strong> deve supportare le normative europee inerenti la protezione dei dati e la privacy;</li><li><strong>identità digitale:</strong> deve rispettare e migliorare il quadro europeo in evoluzione, dalle normative sulla firma elettronica, all’eIDAS (regolamento europeo sull’identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni online nel mercato interno);</li><li><strong>cybersecurity:</strong> deve fornire un elevato livello di sicurezza informatica;</li><li><strong>interoperabilità:</strong> deve essere in grado di operare con altre blockchain e con i sistemi legacy nel mondo esterno.</li></ul><h2>Regime OSS: il sistema semplificato per l’assolvimento dell’IVA</h2><p>Alla luce dei cambiamenti tecnologici degli ultimi anni, che hanno portato ad un’importante crescita del commercio elettronico, l’Unione europea ha deciso di uniformare gli adempimenti IVA per le vendite online, ridurre il più possibile gli oneri che gravano sulle piccole imprese e proteggere le entrate fiscali degli Stati membri.</p><p>È stato così introdotto il regime OSS (One Stop Shop).<strong> Il sistema europeo di assolvimento dell&#8217;IVA interessa tutte le imprese che vendono beni e forniscono servizi ai consumatori finali in Ue.</strong></p><p><strong>Vendi online in Europa tramite sito web o marketplace?</strong><br />Il regime OSS ti permette di gestire in modo semplificato gli adempimenti IVA delle vendite che effettui, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale e all&#8217;identificazione diretta IVA.<br /><strong>I nostri consulenti ti assistono nell’iscrizione IVA OSS, nella gestione delle dichiarazioni trimestrali e nella documentazione richiesta dalle autorità estere.</strong></p><p><strong>Affidati ai nostri professionisti in fiscalità estera, non mettere a rischio il tuo business.</strong><br />Compila il form per una consulenza gratuita.<br /><br /></p>								</div>
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		<title>Normativa IVA: soggetti facilitatori e comunicazione vendite a distanza</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/en/normativa-iva-soggetti-facilitatori-e-comunicazione-vendite-a-distanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 08:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rappresentanza Fiscale Estera]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[regime oss]]></category>
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					<description><![CDATA[Con l’espansione dell’e-commerce è cresciuto il numero di piattaforme digitali (marketplace); questo ha portato alla necessità di regolamentarne le attività, per far si che la normativa IVA sia rispettata correttamente. I marketplace fungono da soggetti facilitatori e si occupano della comunicazione delle vendite a distanza, in ambito fiscale.Vediamo quali sono le novità che rientrano nel [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8024" class="elementor elementor-8024" data-elementor-post-type="post">
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									<p>Con l’espansione dell’e-commerce è cresciuto il numero di piattaforme digitali (marketplace); questo ha portato alla necessità di regolamentarne le attività, per far si che la normativa IVA sia rispettata correttamente. I marketplace fungono da soggetti facilitatori e si occupano della comunicazione delle vendite a distanza, in ambito fiscale.<br />Vediamo quali sono le novità che rientrano nel VAT e-commerce package e chi sono i soggetti interessati.</p><h2>VAT e-commerce package: cos’è</h2><p>Il VAT e-commerce package (pacchetto e-commerce) rappresenta una delle priorità del Digital Single Market Strategy e uno dei pilastri della riforma IVA del VAT action plan della Commissione europea. I suoi obiettivi sono:</p><ul><li>semplificare l’adempimento degli obblighi IVA per le vendite transfrontaliere</li><li>assicurare alle imprese Ue la giusta competitività nel mercato europeo</li></ul><p>Il pacchetto e-commerce modifica la normativa IVA in ambito B2C, importazioni in Ue e scambi intra-Ue. <a href="https://tecnovat.it/regime-iva-oss-da-luglio-nuove-regole-per-le-vendite-online-in-ue/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Inoltre, attua i nuovi regimi IVA opzionali OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop).</a></p><h3>Regime OSS: digitale e centralizzato</h3><p><strong>Il regime IVA OSS permette di semplificare le procedure per regolarizzare la posizione fiscale; in modo centralizzato e digitale.</strong> Rappresenta la versione estesa del MOSS, in quanto non si limita più alle prestazioni TTE (servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione), ma si estende alle vendite a distanza di beni e servizi intracomunitari.<br /><strong>La registrazione all’OSS evita di identificarsi fiscalmente in ogni singolo Stato in cui avviene una vendita.</strong> L’adempimento avviene attraverso la presentazione di una dichiarazione telematica unica, trimestrale, ai fini IVA.</p><h3>Direttiva europea IVA: cosa cambia dal 2021</h3><p><strong>Il 1° luglio 2021 è entrata in vigore la Direttiva europea IVA sul commercio elettronico, </strong>che rientra nel pacchetto e-commerce. L’obiettivo della Direttiva è semplificare gli obblighi relativi al pagamento dell’IVA nelle vendite transfrontaliere. La novità principale è relativa all’eliminazione delle soglie di fatturato (diverse nei vari Paesi Ue) e all’introduzione della soglia Pan-UE, uguale per tutta la comunità europea, pari a 10.000 euro.<br /><strong>Le aziende che usufruiscono degli e-commerce per le proprie vendite on line e superano la soglia unica di 10.000 euro hanno tre opzioni alternative per l’assolvimento dell’IVA:</strong></p><ul><li>identificarsi fiscalmente in tutti gli Stati membri in cui sussistono vendite</li><li>registrarsi al regime OSS per assolvere gli adempimenti IVA</li><li>nominare un rappresentante fiscale</li></ul><p>Vediamo gli obblighi introdotti dalla Direttiva europea che interessano i soggetti facilitatori.</p><h2>Soggetti facilitatori e comunicazione IVA: nuovi obblighi dal 2021</h2><p><strong>I soggetti facilitatori sono intermediari tra fornitori e consumatori, anche stabiliti in Paesi diversi.</strong> Possiedono piattaforme utilizzate da produttori e commercianti (ad esempio Amazon, eBay, Zalando, ecc.) per la vendita di prodotti in Ue.</p><p>I soggetti facilitatori sono tenuti ad inviare alle autorità degli Stati membri, interessati dalla vendita, una comunicazione in merito agli obblighi IVA del venditore; ciò entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre.<br /><strong>Sono responsabili del pagamento d’imposta del venditore</strong> e sono tenuti a conservare per dieci anni le comunicazioni inviate, così da facilitare i controlli da parte degli Stati membri. Sono esclusi coloro che effettuano vendite on line per conto proprio.</p><h3>Cosa comunicare all’Agenzia delle Entrate?</h3><p>Le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate riguardano le vendite che avvengono mediante marketplace o e-commerce di terze parti.<br />Per ciascun venditore vanno comunicati: denominazione, dati anagrafici, domicilio e residenza, identificativo fiscale, indirizzo e-mail, il numero totale di prodotti venduti, il prezzo medio di vendita o il totale dei prezzi di vendita.<br /><strong>La comunicazione all’Agenzia delle Entrate spetta anche alle piattaforme estere non residenti, che facilitano le vendite in Italia.</strong><br />In questo caso i gestori devono provvedere all’identificazione fiscale o alla nomina di un rappresentante fiscale per gli adempimenti IVA.</p><h3>Piattaforme digitali: quando sono facilitate le vendite a distanza?</h3><p><strong>Le piattaforme digitali si definiscono “facilitate” quando consentono ad un venditore terzo di vendere i propri prodotti ad un acquirente, usufruendo del marketplace.</strong></p><p>I marketplace sono soggetti facilitatori; non sono definibili tali, invece, le piattaforme di pagamento, gli e-commerce che effettuano vendita diretta, i siti di annunci e gli aggregatori.<br />Le vendite a distanza sono facilitate quando la piattaforma consente di:</p><ul><li>determinare le condizioni di vendita</li><li>riscuotere i pagamenti</li><li>ordinare o consegnare i beni</li></ul><p>Le vendite a distanza non sono facilitate, invece, nel caso in cui la piattaforma consente solo una delle seguenti operazioni:</p><ul><li>trattamento dei pagamenti inerenti alle cessione dei beni</li><li>catalogazione e pubblicità dei prodotti</li><li>reindirizzamento degli acquirenti in altre interfacce elettroniche, dove è in vendita la merce</li></ul><h2>Non rischiare sanzioni, affidati alla nostra consulenza fiscale</h2><p>Il periodo della pandemia da Covid 19 ha fatto emergere la necessità di intervenire con controlli da parte della Guardia di Finanza e del Fisco. I controlli mirano ad identificare l’evasione delle tasse da parte delle attività commerciali. Tra i settori sottoposti ai controlli fiscali rientra quello dell’e-commerce; nello specifico, le piattaforme digitali che si pongono come intermediari per le vendite a distanza.</p><p><strong>L’iscrizione al regime OSS e l’identificazione fiscale ti permettono di adempiere agli obblighi IVA per le vendite on line.</strong></p><p>Avvalendoti della nostra consulenza fiscale salvaguardi il tuo business on line.<br /><strong>Per conoscere nel dettaglio il servizio più adatto alle tue esigenze, compila il form e sarai ricontattato.</strong></p>								</div>
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		<title>Magazzino merci in Ue: regime OSS o identificazione diretta IVA?</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/en/vendite-online-con-magazzini-in-ue-regime-oss-o-identificazione-diretta-iva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 08:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[ec sales list lista vendite intracomunitarie]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione diretta]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione diretta ai fini IVA]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[regime oss]]></category>
		<category><![CDATA[trasferimento merce in magazzini Ue]]></category>
		<category><![CDATA[vendite intracomunitarie]]></category>
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					<description><![CDATA[Il 1° luglio 2021 sono entrate in vigore nuove regole IVA per le vendite a distanza transfrontaliere. La riforma IVA riguarda i venditori che operano in Paesi Ue diversi da quello in cui risiedono e diversi da quello del consumatore finale. Il regime OSS e l’identificazione diretta consentono al venditore di assolvere agli obblighi fiscali. [&#8230;]]]></description>
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									<p>Il 1° luglio 2021 sono entrate in vigore nuove regole IVA per le vendite a distanza transfrontaliere. La riforma IVA riguarda i venditori che operano in Paesi Ue diversi da quello in cui risiedono e diversi da quello del consumatore finale. Il regime OSS e l’identificazione diretta consentono al venditore di assolvere agli obblighi fiscali. Vediamo nel dettaglio cosa cambia per le vendite online con magazzini in Ue.</p><h2>Prima e dopo la riforma IVA: ecco cosa è cambiato</h2><p>Prima della riforma IVA il venditore aveva l’obbligo di versare l’IVA nel Paese di destinazione della merce. Questo avveniva nel momento in cui si superava la soglia minima imposta da ogni Paese (da 35.000 a 100.000 euro, in base alle disposizioni dello Stato membro).<br /><strong>Con l’entrata in vigore della riforma per le vendite intracomunitarie, la soglia minima è stata unificata in tutta l’Unione europea. Il limite è 10.000 euro.</strong> Al di sotto di questa soglia il venditore paga l’IVA nel suo Paese, secondo le disposizioni IVA nazionali; superata tale soglia vi è l’obbligo di versare l’IVA nello Stato membro del destinatario.<br />Il venditore ha due alternative per poter assolvere gli obblighi fiscali:</p><ul><li>aprire la partita IVA in ogni Paese in cui sussistono vendite o trasferimenti di beni</li><li>iscriversi al regime OSS &#8211; One Stop Shop</li></ul><p>Vediamo in cosa si differenziano le due soluzioni.</p><h3>Identificazione diretta IVA: cos’è</h3><p><strong>L’identificazione diretta IVA è necessaria quando il venditore si trova in un Paese diverso da quello dell’acquirente e dal luogo in cui è depositata la merce.</strong> Il venditore ha l’obbligo di identificarsi fiscalmente nel Paese dove è situato il magazzino che contiene la merce da spedire, ogni volta che lo stock dei prodotti passa da un magazzino all’altro e nel Paese in cui è consegnata la merce.<br />L’identificazione diretta consente di applicare l’IVA dello Stato del destinatario sulle vendite effettuate.</p><h3>Come e quando accedere al regime OSS</h3><p><a href="https://tecnovat.it/regime-iva-oss-da-luglio-nuove-regole-per-le-vendite-online-in-ue/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Il regime OSS ha l’obiettivo di semplificare gli obblighi in materia di IVA.</a> Il venditore può decidere, in maniera volontaria, di aderire all’OSS anche se non supera la soglia minima di 10.000 euro; tale soglia si riferisce a tutte le vendite effettuate in Unione europea, nell’arco di un anno.<br />I soggetti che vendono all&#8217;interno dell&#8217;Ue possono aderire al regime OSS, evitando di identificarsi fiscalmente in ogni Paese in cui vendono. Il venditore che si avvale di magazzini deve aprire obbligatoriamente la partita IVA in ogni Paese in cui vi è il magazzino e ogni volta che la merce viene trasferita tra magazzini di diversi Stati dell&#8217;Unione. Il venditore che utilizza il regime OSS per le vendite intracomunitarie può inserirvi anche le vendite che avvengono tramite magazzini in Ue.</p><h2>Vendite online su marketplace ed EC Sales List per vendite intracomunitarie</h2><p>Quando un venditore si affida ad un marketplace può scegliere di dare in gestione o meno lo stock della merce che intende vendere. Se il venditore decide di darla in gestione, la merce viene depositata all’interno di uno dei magazzini presenti nei diversi Stati dell’Unione.<br />I magazzini Amazon e i magazzini Zalando, ad esempio, sono situati in diverse nazioni europee.<br />Ogni volta che la merce viene venduta in un Paese diverso o è trasferita da un magazzino all’altro, (es. Amazon FBA) il venditore deve presentare le Ec Sales List (ESL).<br />Le ESL sono liste in cui sono fornite informazioni sulle vendite intracomunitarie; servono a confermare che l’IVA è dichiarata in modo corretto ed integrale. Vanno presentate sia per le vendite B2C sia per le vendite B2B.</p><h3>Amazon FBA: i vantaggi delle vendite online con magazzini</h3><p><strong>Amazon FBA &#8211; Fulfillment by Amazon &#8211; è un servizio offerto ai venditori per aiutarli a gestire lo stock, il magazzino, le spedizioni e il servizio clienti.</strong> I venditori che utilizzano il servizio Amazon FBA spediscono la merce al centro di distribuzione, il quale la colloca all’interno dei diversi magazzini Amazon; da qui partono i prodotti destinati all’acquirente.<br />Uno dei vantaggi dell’utilizzo di questo servizio è che i prodotti diventano “prime”, quindi sono visualizzati prima rispetto a quelli che non appartengono a questa categoria. Ciò genera un aumento di clienti, vendite e fatturato.<br />La merce, prima di essere venduta, può essere trasferita da un deposito all’altro, su tutto il territorio Ue in cui sono presenti i magazzini del marketplace. Questo passaggio obbliga il venditore all’iscrizione al regime OSS o ad identificarsi fiscalmente.</p><h2>Per le tue vendite online in Ue affidati alle competenze dei consulenti Tecno VAT</h2><p>Vendi online su marketplace in Ue o vuoi espandere il tuo business fuori dai confini nazionali?</p><p>Ecco cosa facciamo per te:</p><ul><li><strong>Iscrizione al regime OSS One Stop Shop:</strong> ci occupiamo della registrazione e della dichiarazione IVA, con cadenza trimestrale</li><li><strong>Identificazione fiscale:</strong> apriamo posizioni IVA in tutte le località in cui sono presenti i magazzini dei marketplace in cui vendi; gestiamo la dichiarazione IVA con l’Agenzia delle Entrate del Paese in cui la tua impresa è identificata fiscalmente</li><li><strong>Ec Sales List:</strong> gestiamo con cadenza mensile o trimestrale le tue liste di vendite intracomunitarie e i trasferimenti di merce da un magazzino all’altro dell’Unione europea</li></ul><p>Inquadrare correttamente la propria posizione da un punto di vista fiscale e tributario è necessario per non incorrere in rischi e sanzioni.</p><p><strong>In Tecno VAT trovi esperti multilingua in consulenza fiscale internazionale. </strong><br /><strong>Contattaci, valutiamo insieme il servizio migliore per le tue vendite online all’estero.</strong></p>								</div>
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		<title>Commercio elettronico e territorialità IVA: dal 2021 nuove regole per le vendite b2c</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/en/commercio-elettronico-e-territorialita-iva-nuove-regole-dal-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 08:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rappresentanza Fiscale Estera]]></category>
		<category><![CDATA[commercio online diretto e indiretto]]></category>
		<category><![CDATA[regime oss]]></category>
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					<description><![CDATA[Questo contenuto è stato aggiornato in data 10/06/2021 Addio soglie di fatturato: arriva la soglia unica europea e nuovi adempimenti per marketplace e operatori interessati dalle vendite online. L&#8217;entrata in vigore delle disposizioni inserite nella direttiva UE 2017/2455 potrebbe non essere rimandata. Il 2021 si presenta carico di cambiamenti, tra soglie di fatturato europee eliminate [&#8230;]]]></description>
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									<p style="text-align: right;"><strong><em>Questo contenuto è stato aggiornato in data 10/06/2021</em></strong></p><p><strong>Addio soglie di fatturato: arriva la soglia unica europea e nuovi adempimenti per marketplace e operatori interessati dalle vendite online.</strong></p><p>L&#8217;entrata in vigore delle disposizioni inserite nella direttiva UE 2017/2455 potrebbe non essere rimandata. Il 2021 si presenta carico di cambiamenti, tra soglie di fatturato europee eliminate e nuovi obblighi per venditori e marketplace.</p><h2>Territorialità IVA: bye bye soglie di fatturato europee</h2><p>Il recepimento della Direttiva UE 2017/2455 da parte dei singoli Stati comunitari comporta l&#8217;adeguamento delle norme europee a quanto disposto dalla nuova direttiva in materia di IVA e commercio online.<br />La direttiva in questione agisce in modifica delle precedenti 2006/112/CE e 2009/132/CE e prevede <strong>un cambio radicale in merito al trattamento ai fini IVA delle vendite intracomunitarie di beni e/o servizi online.</strong></p><p>A seguito delle richieste avanzate dagli Stati membri, causa emergenza sanitaria, l’entrata in vigore delle nuove disposizioni prevista per il 1° gennaio 2021 <strong>slitta al 1° luglio 2021.</strong> Da questa data in poi gli operatori commerciali dediti alle vendite online dovranno dire addio alle storiche soglie di fatturato per fare spazio alla soglia unica europea.</p><h3>La crescita esplosiva del commercio online spinge l&#8217;adeguamento delle norme nazionali</h3><p>Il successo del commercio online spinge le autorità europee ad adeguare norme considerate ormai troppo ostili e poco affini alla modernizzazione. Il commercio elettronico continua a rappresentare una valida alternativa ai negozi fisici, soprattutto a seguito del lockdown.</p><p>Alle necessità del mercato europeo bisogna aggiungere quelle dei singoli Stati membri, tenuti a proteggere il gettito fiscale interno, a garantire pari condizioni di concorrenza per tutte le imprese interessate al e dal commercio elettronico, riducendo al contempo i loro oneri fiscali.</p><h3>Il trattamento fiscale del commercio elettronico indiretto si uniforma a quello diretto</h3><p>Sembrerà ripetitivo sottolineare ancora questa differenza, ma ci teniamo ad offrire un contenuto chiaro a tutti i nostri lettori, quindi definiamo nuovamente cosa differenzia il commercio elettronico indiretto da quello diretto.</p><p>Rientrano nell&#8217;ambito del <strong>commercio elettronico diretto</strong> tutte le vendite di beni e/o servizi immateriali (film, musica, corso online, software, ecc.) il cui acquisto – ordinato online – è seguito da un pagamento e da una consegna elettronica del bene/servizio acquistato.</p><p>Rientrano invece nell&#8217;ambito del <strong>commercio elettronico indiretto</strong> tutte le vendite di beni e/o servizi materiali (scarpe, cosmetici, ecc.) il cui acquisto – ordinato online – è seguito da una transazione economica online e da una consegna fisica del bene all&#8217;indirizzo indicato dall&#8217;acquirente.</p><p>Finora, per determinare il trattamento fiscale della vendita, gli operatori interessati dal commercio elettronico diretto e indiretto hanno dovuto fare i conti con la territorialità dell’IVA, quindi con l&#8217;applicazione del principio di origine o di quello di destinazione.</p><p><strong>Dal 1° luglio 2021 gli operatori, le imprese e le aziende interessate dal commercio elettronico indiretto devono adeguarsi all&#8217;entrata in vigore delle norme definite dalla direttiva 2017/2455 e quindi attenersi a quanto segue:</strong></p><p><em>Applicazione della regola generale di territorialità</em><br />I soggetti passivi di IVA (operatori commerciali) che vendono beni e/o servizi online a privati consumatori (quindi soggetti non passivi IVA) residenti in Stati membri UE diversi da quello di residenza del fornitore/prestatore sono tenuti a versare l&#8217;IVA dovuta secondo le norme previste nel paese dell’acquirente.</p><p><em>Soglia unica europea</em><br />L&#8217;unica soglia che bisognerà rispettare sarà quella fissa a 10.000 € (importo delle vendite totali effettuate verso un dato paese UE, al netto dell’IVA e relative all&#8217;anno precedente o fino al raggiungimento di detta soglia per l&#8217;anno in corso).<br />Entro questa soglia il venditore può ancora scegliere di trattare la vendita secondo le norme vigenti nel proprio stato di stabilimento. Superata però la soglia dei 10.000 € il venditore/prestatore è tenuto a scegliere tra:</p><ul><li>Identificazione ai fini IVA nel Paese UE dell&#8217;acquirente</li><li>Nomina di un rappresentante fiscale nel paese dell&#8217;acquirente</li><li>Registrazione al <a href="https://tecnovat.it/e-commerce-all-estero-nomina-il-rappresentante-fiscale-per-il-versamento-iva/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sistema OSS</a> (One Stop Shop)</li></ul><p>Queste disposizioni &#8211; annesse a quelle di cui parleremo di seguito &#8211; sono contenute nell&#8217;art. 1 della Direttiva UE 2017/2455, <strong>attuato con apposito decreto in via definitiva lo scorso 20 maggio 2020 dal Consiglio dei Ministri.</strong></p><h2>Comunicazione IVA marketplace: le novità che interessano venditori e soggetti facilitatori</h2><p>Le modifiche introdotte con la direttiva UE 2017/2455 riguardano anche i cosiddetti soggetti &#8220;facilitatori&#8221;, ossia coloro che possiedono piattaforme o interfacce elettroniche che mettono a disposizione di produttori e commercianti per vendere i prodotti in Europa o altrove (Amazon, eBay, ecc.). A loro è dedicata un&#8217;ampia sezione della Direttiva, seguita da disposizioni nazionali inserite nel Decreto Crescita.</p><p>Dunque, il soggetto &#8220;facilitatore&#8221; o intermediario è tenuto ad inviare &#8211; agli Stati membri interessati dalla vendita ed entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre &#8211; una comunicazione mediante apposito modello riguardante gli obblighi IVA del soggetto venditore.</p><p>In caso di vendita di un bene a privati consumatori di importo non superiore a 150 € importati fuori dall&#8217;UE e in caso di vendita di un bene già presente all&#8217;interno dell’Unione Europea da parte di un cedente extracomunitario a un privato consumatore comunitario si verifica una fictio iuris:</p><ul><li>La vendita dal fornitore alla piattaforma online sarà esente da IVA</li><li>La vendita dalla piattaforma online al privato consumatore sarà assoggettata ad IVA secondo le norme vigenti nel paese del consumatore</li></ul><p><strong>Il soggetto facilitatore è dunque considerato responsabile del pagamento d&#8217;imposta del soggetto fornitore, ai quali chiederà &#8211; di conseguenza &#8211; il rispetto di ulteriori adempimenti.</strong></p><p>I marketplace sono inoltre tenuti a conservare per ben 10 anni le comunicazioni inoltrate per facilitare i controlli degli Stati membri.</p><h2>Rispetta gli adempimenti IVA per le vendite in UE con Tecno Vat</h2><p>Dal 1° luglio 2021 chi vende online in Europa deve adeguarsi alle nuove regole. Il nostro team, composto da esperti in fiscalità internazionale madrelingua, è pronto a guidarti passo dopo passo verso l&#8217;adesione al regime OSS, l&#8217;identificazione IVA nel Paese europeo d&#8217;interesse e la gestione degli adempimenti richiesti dai marketplace.</p><p>I venditori che non rispettano le nuove disposizioni rischiano sanzioni molto dure.</p><p><strong>Per ulteriori informazioni, scrivici; noi ci siamo.</strong></p>								</div>
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