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	<title>fiscalità internazionale &#8211; Tecno Vat </title>
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		<title>EPR Amazon: nuovi obblighi per la vendita su registrazione e prodotti RAEE</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 12 Apr 2022 08:00:15 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità internazionale]]></category>
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					<description><![CDATA[A partire dal 2022 per le vendite Amazon in Francia e in Germania è obbligatorio agire in conformità della Direttiva EPR (Extended Producer Responsibility &#8211; Responsabilità Estesa del Produttore). Inoltre, i venditori devono esporre informazioni sul ritiro dell’usato degli AEE, rispettando gli obblighi dei prodotti RAEE. Vediamo nel dettaglio i nuovi obblighi per chi vende [&#8230;]]]></description>
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									<p>A partire dal 2022 per le vendite Amazon in Francia e in Germania è obbligatorio agire in conformità della Direttiva EPR (Extended Producer Responsibility &#8211; Responsabilità Estesa del Produttore). Inoltre, i venditori devono esporre informazioni sul ritiro dell’usato degli AEE, rispettando gli obblighi dei prodotti RAEE. Vediamo nel dettaglio i nuovi obblighi per chi vende su Amazon in Francia e in Germania.</p><h2>EPR: perché è importante</h2><p>L’EPR definisce la<a href="https://tecnovat.it/normativa-epr-cose-la-responsabilita-estesa-del-produttore-e-gli-obblighi-di-chi-vende-in-europa/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> responsabilità che il produttore ha nei confronti dell’intero ciclo di vita del prodotto che immette per la prima volta sul mercato</a> e che possiede i requisiti della normativa. Il ciclo di vita del prodotto parte dalla progettazione e termina con il fine vita, comprendendo anche la raccolta dei rifiuti.</p><h3>EPR venditore Amazon: la definizione di produttore</h3><p>Nel contesto della normativa EPR il produttore non è colui che fabbrica il prodotto, ma chi introduce per la prima volta il bene in Francia o in Germania, sia esso nazionale o importato. Il suo compito è ridurre l’impatto ambientale dei propri prodotti.</p><p>I soggetti che rientrano in una delle seguenti categorie sono classificabili come produttori, dunque devono <strong>rispettare i nuovi obblighi per poter vendere su amazon.fr e amazon.de:</strong></p><ul><li><strong>commercializzazione imballaggi:</strong> materiale di imballaggio che contiene merci ed è movimentato sul mercato francese o tedesco; l’imballaggio diventa rifiuto nelle mani dei consumatori privati;</li><li><strong>produzione:</strong> bene prodotto e venduto nel territorio nazionale;</li><li><strong>importazione:</strong> un bene soggetto ai requisiti della normativa importato in Francia o in Germania;</li><li><strong>vendita:</strong> un articolo che possiede i requisiti della normativa è venduto in Francia o in Germania ma la sede dell’attività è al di fuori di questi due Paesi.</li></ul><h3>Registrazione EPR: prodotti conformi e sanzioni ai venditori Amazon</h3><p>Le categorie interessate dalla normativa EPR per le quali è <strong>obbligatorio fornire ad Amazon i numeri di registrazione per vendere in Germania e in Francia</strong> sono le seguenti: imballaggi, AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) e batterie (vanno considerate a parte rispetto alle apparecchiature). Per vendere in Francia l’acquisizione del numero di registrazione EPR è obbligatoria anche per arredamento, pneumatici, carta, prodotti tessili, sostanze chimiche e apparecchiature mediche di iniezione e perforazione utilizzate dal paziente in auto trattamento.</p><p>Per i prodotti venduti in territorio francese senza un numero di registrazione EPR valido, <strong>Amazon da gennaio 2022 anticipa (con addebito sull’account del venditore) gli eco-contributi</strong> all’organizzazione competente per la responsabilità del produttore. Se il venditore non è produttore è necessario comunicarlo nel portale di conformità EPR di Amazon.</p><p>Per i prodotti venduti in territorio tedesco, invece,<strong> dal 1° luglio 2022 scatta la sospensione delle offerte non conformi all’EPR</strong> (imballaggi primari e secondari); <strong>per i prodotti AEE il blocco parte dal 1° gennaio 2023.</strong></p><h4>Come ottenere il numero di registrazione EPR</h4><p><strong>La registrazione EPR dimostra la conformità alla categoria di appartenenza del prodotto in vendita su Amazon.</strong><br />Il primo passaggio da compiere è <strong>comunicare il numero di registrazione EPR ad Amazon,</strong> ottenuto dalle autorità del Paese o dalle organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore.</p><p>Per vendere in Francia bisogna fornire ad Amazon l’UIN, il numero di identificazione univoco che da gennaio 2022 è creato in modo automatico per tutti i venditori già registrati; in caso contrario è necessario richiederlo all’organizzazione che si occupa della responsabilità dei prodotti.</p><p>Il secondo passaggio richiede l’<strong>adesione a un’organizzazione</strong> (talvolta centralizzata) competente in materia di responsabilità dei prodotti, la quale deve essere informata delle vendite così che possa interessarsi degli adempimenti; in alcuni casi le vendite vanno dichiarate anche alle autorità.</p><p>Il terzo passaggio prevede il <strong>pagamento delle commissioni all’organizzazione.</strong> La quota varia in base alla categoria EPR del prodotto, alla tipologia, ai materiali e al numero o al peso del singolo articolo.</p><p>Per la categoria imballaggi in Germania è necessario agire in maniera differenziata, secondo due passaggi.</p><h3>Imballaggi Germania: come procedere</h3><p>I produttori di imballaggi in Germania devono<strong> registrarsi al Registro Imballaggi LUCID,</strong> pagare la quota di partecipazione al sistema duale e dichiarare quanti chili di imballaggio sono stati prodotti.</p><p><strong>A partire dal 1° luglio 2022 chi vende prodotti imballati in Germania è responsabile dell’imballaggio primario e secondario,</strong> rispettivamente la confezione del prodotto e l’imballaggio di spedizione.</p><h2>Prodotti AEE e RAEE: come garantire il ritiro dell’usato</h2><p>Per i prodotti EPR idonei al ritiro dell’usato<strong> il venditore deve consentire la restituzione delle vecchie apparecchiature gratuitamente</strong> (RAEE, Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) per supportare l’economia circolare.</p><p><strong>In Germania il ritiro dell’usato da parte del venditore vale solo per i prodotti AEE;</strong> i produttori devono dichiarare nel registro EAR (Elektro-Altgeräte-Register) la quantità di AEE immesse sul mercato tedesco e gli articoli spediti all&#8217;estero mensilmente.</p><p><strong>In Francia il ritiro dell’usato deve essere garantito per prodotti AEE, mobili, prodotti chimici e cartucce di carburante monouso.</strong><br />I vecchi prodotti possono provenire da qualsiasi canale di vendita.<br />I venditori devono finanziare e predisporre il ritiro dei RAEE presso il punto di consegna del prodotto AEE acquistato, tramite un sistema di raccolta locale o via posta.<br />I produttori devono raccogliere i RAEE in proporzione alla quantità di AEE introdotta sul mercato, fornendo informazioni sulle misure intraprese per la gestione dei rifiuti di AEE che hanno terminato il loro ciclo di vita.</p><h2>Vendi su Amazon senza rischi: affidati al nostro team</h2><p>I venditori che si affidano ad Amazon aumentano la visibilità del proprio catalogo, sono maggiormente competitivi e hanno la possibilità di incrementare le vendite, quindi il fatturato. Gli utenti scelgono sempre più di acquistare su Amazon grazie all’ampia varietà di prodotti disponibili, all’affidabilità della piattaforma e alla velocità nella consegna della merce.</p><p>Per non incorrere in rischi e sanzioni è fondamentale affidarsi a <strong>esperti in fiscalità internazionale,</strong> che siano ben informati sulle normative dei diversi Paesi Ue.<br />Il nostro team ti offre un servizio pratico e veloce, così che tu possa vendere su Amazon senza pensare alla noiosa, ma obbligatoria, parte burocratica.</p><p><strong>Ti aiutiamo nella gestione degli adempimenti necessari per rispettare la conformità alla normativa EPR per le vendite Amazon in Germania e in Francia, anche per la categoria imballaggi e gli obblighi RAEE.</strong></p><p>Vendere su Amazon è una grande opportunità di crescita ed espansione per qualsiasi business.<strong> Con noi è tutto più semplice.</strong></p>								</div>
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		<title>Carbon border tax e tecnologia blockchain: le politiche fiscali Ue e lo sviluppo sostenibile</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/en/politiche-fiscali-e-sviluppo-sostenibile-la-blockchain-nella-strategia-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 02 Dec 2021 08:43:56 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[regime oss]]></category>
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					<description><![CDATA[Le politiche fiscali rappresentano uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e per la crescita economica del Paese.La sostenibilità ambientale, sociale ed economica è uno dei temi presenti nell’agenda europea delle politiche fiscali; questa, insieme all’Intelligenza Artificiale e alla tecnologia blockchain determina l’evoluzione e la competitività del settore industriale: grazie ad [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8655" class="elementor elementor-8655" data-elementor-post-type="post">
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									<p>Le politiche fiscali rappresentano uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e per la crescita economica del Paese.<br />La sostenibilità ambientale, sociale ed economica è uno dei temi presenti nell’agenda europea delle politiche fiscali; questa, insieme all’Intelligenza Artificiale e alla tecnologia blockchain determina l’evoluzione e la competitività del settore industriale: grazie ad essi è possibile rafforzare il posizionamento dell’Unione europea nel mercato internazionale e combattere l’evasione fiscale.<br />Quali sono le proposte Ue per uno sviluppo sostenibile equo, efficiente e trasparente?<br />Vediamolo insieme.</p><h2>Digitalizzazione e trasparenza fiscale</h2><p>La digitalizzazione contribuisce alla crescita economica del Paese, ma presenta anche la necessità di gestire i rischi ad essa connessa, come il controllo della trasparenza delle informazioni e delle azioni.</p><p>Nel 2019 è stato pubblicato il primo standard globale per la trasparenza fiscale, <strong>il GRI 207, che consente alle aziende di rendicontare i pagamenti delle tasse in tutti i Paesi in cui operano.</strong> I GRI standards rappresentano le migliori best practice aziendali a livello globale per il reporting di sostenibilità, tramite cui le aziende contribuiscono a dimostrare la trasparenza degli impatti ambientali, sociali ed economici.</p><h2>Carbon border tax: competitività delle imprese e neutralità climatica</h2><p>L’Unione europea ha introdotto misure di fiscalità ambientale come il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) e ha sviluppato una strategia sulla regolamentazione dell’utilizzo della blockchain.</p><p><a href="https://productcarbonfootprint.it/news/carbon-border-tax-ue-decarbonizzazione-e-competitivit%C3%A0-delle-imprese.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Il CBAM è un meccanismo di adeguamento delle emissioni di CO2 dei beni importati in Ue.</a> Entrerà in vigore nel 2023, in modalità provvisoria fino al 2025; dal 2026 gli importatori Ue dovranno dichiarare la quantità di beni importati e le emissioni in essi presenti.<br /><strong>La carbon border tax previene il rischio di carbon leakage</strong> (rilocalizzazione delle emissioni di carbonio), assicura la compatibilità con le norme dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e promuove il percorso verso la neutralità climatica.</p><h3>Strategia Ue: innovazione e blockchain</h3><p>Tra i capisaldi della strategia Ue emergono la blockchain paneuropea per i servizi pubblici, l’aumento dei finanziamenti per la ricerca e l’innovazione e la promozione della blockchain per la sostenibilità.</p><p>La strategia della Commissione europea coinvolge diversi attori economici. A trarne beneficio sono in particolare le PMI; queste hanno accesso a linee di finanziamento più economiche ed efficienti, grazie a meccanismi di erogazione più intelligenti. Le aziende più grandi, invece, hanno un vantaggio sulla concorrenza grazie all’alto livello di automazione e innovazione; così facendo ottengono una riduzione dei costi ed al contempo offrono servizi migliori.</p><h3>Tecnologia blockchain: transazioni online al sicuro</h3><p>La blockchain è una tecnologia tramite cui è possibile creare e gestire un database distribuito per la gestione di transazioni condivisibili tra più reti.</p><p>Le persone e le organizzazioni che non si conoscono sviluppano un senso di fiducia che le porta a registrare in modo permanente le informazioni senza un’autorità di terze parti.<br /><strong>La tecnologia blockchain rivoluziona il modo in cui sono condivise le informazioni e sono effettuate le transazioni online.</strong></p><p>L’impiego della blockchain è destinato a diffondersi in quanto consente di tracciare e scambiare su una piattaforma virtuale quasi tutto ciò che ha valore.<br />In questo contesto nasce la <strong>strategia gold standard per la tecnologia blockchain in Europa.</strong></p><h4>Strategia gold standard Ue: cos’è</h4><p><strong>La Commissione europea ha approvato una strategia gold standard allo scopo di sviluppare e governare la tecnologia blockchain,</strong> in abbinamento ad altre soluzioni tecnologiche, come l’Intelligenza Artificiale e l’IoT. Questo permette di poter documentare, mediante i propri registri, tutte le transazioni di dati o denaro.<br />La strategia gold standard si basa sui valori europei della blockchain:</p><ul><li><strong>sostenibilità ambientale:</strong> deve essere sostenibile dal punto di vista energetico;</li><li><strong>protezione dei dati:</strong> deve supportare le normative europee inerenti la protezione dei dati e la privacy;</li><li><strong>identità digitale:</strong> deve rispettare e migliorare il quadro europeo in evoluzione, dalle normative sulla firma elettronica, all’eIDAS (regolamento europeo sull’identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni online nel mercato interno);</li><li><strong>cybersecurity:</strong> deve fornire un elevato livello di sicurezza informatica;</li><li><strong>interoperabilità:</strong> deve essere in grado di operare con altre blockchain e con i sistemi legacy nel mondo esterno.</li></ul><h2>Regime OSS: il sistema semplificato per l’assolvimento dell’IVA</h2><p>Alla luce dei cambiamenti tecnologici degli ultimi anni, che hanno portato ad un’importante crescita del commercio elettronico, l’Unione europea ha deciso di uniformare gli adempimenti IVA per le vendite online, ridurre il più possibile gli oneri che gravano sulle piccole imprese e proteggere le entrate fiscali degli Stati membri.</p><p>È stato così introdotto il regime OSS (One Stop Shop).<strong> Il sistema europeo di assolvimento dell&#8217;IVA interessa tutte le imprese che vendono beni e forniscono servizi ai consumatori finali in Ue.</strong></p><p><strong>Vendi online in Europa tramite sito web o marketplace?</strong><br />Il regime OSS ti permette di gestire in modo semplificato gli adempimenti IVA delle vendite che effettui, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale e all&#8217;identificazione diretta IVA.<br /><strong>I nostri consulenti ti assistono nell’iscrizione IVA OSS, nella gestione delle dichiarazioni trimestrali e nella documentazione richiesta dalle autorità estere.</strong></p><p><strong>Affidati ai nostri professionisti in fiscalità estera, non mettere a rischio il tuo business.</strong><br />Compila il form per una consulenza gratuita.<br /><br /></p>								</div>
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		<title>Digital tax, digital levy e global minimum tax: le posizioni Ue e dei colossi del web</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/en/digital-tax-le-posizioni-ue-e-dei-colossi-del-web/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 14 Oct 2021 08:00:38 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce europa]]></category>
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					<description><![CDATA[L’Unione europea svolge un ruolo fondamentale nel processo di adeguamento dei sistemi fiscali alla digitalizzazione. I ministri delle Finanze lavorano in direzione dell’economia digitale, attuando pratiche mirate a rafforzare la cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri. La creazione di un regime fiscale efficace ed equo nasce dalla necessità di assicurare norme internazionali adatte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8049" class="elementor elementor-8049" data-elementor-post-type="post">
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									<p>L’Unione europea svolge un ruolo fondamentale nel processo di adeguamento dei sistemi fiscali alla digitalizzazione. I ministri delle Finanze lavorano in direzione dell’economia digitale, attuando pratiche mirate a rafforzare la cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri. La creazione di un regime fiscale efficace ed equo nasce dalla necessità di assicurare norme internazionali adatte ai settori economici digitalizzati e a quelli tradizionali.<br /><strong>L’obiettivo principale è contrastare l’evasione delle tasse, soprattutto da parte dei grandi colossi del web, che ricoprono un ruolo importante nell’economia digitale.</strong> La digital tax, la digital levy e la global minimum tax fanno la loro comparsa in questo panorama. Vediamolo nel dettaglio.</p><h2>Ue e trasformazione digitale</h2><p>La trasformazione digitale apporta benefici ai cittadini e alle imprese, contribuendo a combattere i cambiamenti climatici e a realizzare la transizione verde.<br />Tra gli obiettivi che l’Ue intende raggiungere mediante la digitalizzazione, vi sono:</p><ul><li>aumentare le responsabilità delle piattaforme on line mediante leggi specifiche sui servizi digitali;</li><li>garantire la concorrenza leale tra le imprese Ue;</li><li>utilizzare la tecnologia al fine di aiutare il Paese a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 (obiettivo fissato nel Green Deal europeo);</li><li>migliorare l’accesso ai dati di qualità, assicurando la protezione dei dati personali e sensibili.</li></ul><h2>Cos’è la digital tax?</h2><p>La digital tax è l’imposta sui servizi digitali che spetta ai soggetti passivi che operano a livello internazionale e che:</p><ul><li>hanno realizzato un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750.000.000 euro;</li><li>hanno realizzato nel territorio dello Stato un ammontare di ricavi derivanti dai servizi digitali non inferiore a 5.500.000 euro.</li></ul><p>Questi requisiti devono essere soddisfatti nell’anno solare precedente a quello in cui viene versata la tassa.<br /><strong>La fiscalità digitale riguarda tutte le transazioni commerciali che avvengono tramite internet.</strong> Non parliamo solo di e-commerce e vendite on line, ma di tutti i servizi commerciali che si servono delle tecnologie digitali.<br />Non tutti gli Stati membri hanno lo stesso livello di digitalizzazione o tempi uguali per le procedure burocratiche. L’Italia, ad esempio, è stato uno degli ultimi Paesi ad adeguarsi alle normative Ue per quanto riguarda la tassazione dell’economia digitale.</p><h3>Digital tax in Italia</h3><p>In Italia è stato introdotto il pagamento di un’imposta con aliquota pari al 3% del reddito maturato da aziende o fornitori di servizi che utilizzano strumenti e tecnologie digitali. Nello specifico la digital tax si applica alle aziende che hanno i seguenti requisiti:</p><ul><li>il reddito annuo è uguale o superiore a 750 milioni</li><li>i servizi digitali portano un guadagno superiore o uguale a 5,5 milioni</li></ul><p>Il reddito annuo non tiene conto solo dei servizi digitali e fa riferimento all’intero anno solare. Sono esclusi dal pagamento della digital tax i seguenti soggetti:</p><ul><li>banche, finanziarie e istituti di credito;</li><li>operatori di telefonia;</li><li>giornali e pubblicazioni on line, chi fornisce servizi di comunicazione (tv e radio);</li><li>siti aziendali relativi alla fornitura di servizi.</li></ul><h3>Francia e Spagna: come reagiscono alla web tax i colossi del web</h3><p>In Francia la digital tax è attiva dal 2019. Incide del 3% sul fatturato dei big del mercato digitale; nello specifico riguarda le società con un fatturato globale di 750 milioni di euro e 25 milioni nel territorio francese. A seguito dell’introduzione della web tax, alcuni colossi del web si sono così adeguati:</p><ul><li>Google ha aumentato del 3% le tariffe pubblicitarie sulla sua piattaforma;</li><li>Amazon ha aumentato le tariffe normalmente applicate alle aziende che hanno sede in Francia;</li><li>Apple ha aumentato le commissioni nei confronti degli sviluppatori che vendono app sulla piattaforma in Francia, in Gran Bretagna e in Italia.</li></ul><p>Anche la Spagna ha introdotto nuove imposte sui servizi digitali e finanziari (tobin tax), entrate in vigore nel 2021.<br />La digital tax spagnola ha le stesse modalità di quella francese. La tassa sulle transazioni finanziarie, invece, impone un prelievo dello 0,2% sulle operazioni di acquisto o vendita delle azioni di società con valore di mercato azionario superiore a 1 miliardo di euro.</p><h2>Digital levy e global minimum tax: cosa sono</h2><p><strong>La Commissione europea lavora affinché vi sia un’equa tassazione della digital economy.</strong><br />La <em>digital levy,</em> (prelievo digitale) è la versione europea della digital tax proposta dall&#8217;Unione; l’obiettivo è tassare anche le imprese digitali europee, sotto forma di addizionale o imposta.<br />L’Unione ha recentemente messo da parte l’applicazione della digital levy, per non mettere a rischio l’accordo globale sulla tassazione delle multinazionali.</p><p>L’OCSE ha elaborato diverse proposte per adeguare la tassazione a livello globale.<br />I ministri delle Finanze delle sette potenze mondiali (Francia, Germania, Italia, Canada, Giappone, Stati Uniti e Regno Unito) hanno concordato su un’aliquota minima globale per tassare le multinazionali, denominata global minimum tax. Questa tassa vede finalmente allineati Ue e Usa per il contrasto all’evasione fiscale e alla concorrenza tra gli Stati.<br />Dal 1° gennaio 2023 i colossi del web con un fatturato superiore ai 20 miliardi di dollari saranno tassati al 15% con la nuova imposizione fiscale; il 20% del ricavato sarà destinato ai Paesi in cui il ricavo è superiore ad un milione di euro o di 250 mila euro nel caso in cui il PIL è inferiore ai 40 miliardi di euro.<br /><strong>La global minimum tax, una volta entrata in vigore, sostituirà la digital tax presente nei diversi Stati membri.</strong></p><p>È necessario un continuo aggiornamento sulle norme di fiscalità internazionale, al fine di non commettere errori che possono compromettere la propria attività.</p><p><strong>Continua a seguire il nostro blog per non perdere le ultime novità.</strong></p>								</div>
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		<title>Regime IVA OSS, One Stop Shop: da luglio nuove regole per le vendite online in Ue</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/en/regime-iva-oss-da-luglio-nuove-regole-per-le-vendite-online-in-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 13 May 2021 08:37:21 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[regime iva moss]]></category>
		<category><![CDATA[regime speciale iva oss]]></category>
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					<description><![CDATA[Il 1° luglio 2021 entrano in vigore importanti novità in ambito IVA che interessano chi vende online in Ue tramite marketplace ed e-commerce. L’obiettivo dell&#8217;Unione è quello di uniformare gli adempimenti fiscali per le imprese europee che vendono online; creare un sistema di regole che favorisca l’economia digitale in Europa, eliminando le differenze tra i [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="7965" class="elementor elementor-7965" data-elementor-post-type="post">
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									<p><span style="font-weight: 400;">Il 1° luglio 2021 entrano in vigore importanti novità in ambito IVA che interessano chi vende online in Ue tramite marketplace ed e-commerce. </span><span style="font-weight: 400;">L’obiettivo dell&#8217;Unione è quello di uniformare gli adempimenti fiscali per le imprese europee che vendono online; creare un sistema di regole che favorisca l’economia digitale in Europa, eliminando le differenze tra i vari Stati membri. Un sistema che si integra nel progetto </span><b>DSM Digital Single Market</b><span style="font-weight: 400;"> &#8211; Mercato Unico Digitale &#8211; partito nel 2016. </span><span style="font-weight: 400;">Approfondiamo insieme quali sono le novità che modificano la </span><b>Direttiva IVA 2006/112/CE</b><span style="font-weight: 400;"> e che interessano i soggetti passivi impegnati nelle vendite a distanza in Ue.</span></p><h2>Vendite a distanza Ue: nuovi obblighi per il B2C</h2><p>Le novità riguardano nello specifico il settore B2C &#8211; Business to Consumer &#8211; cioè le <b>vendite a distanza, all’interno dell’Unione europea, tra impresa e consumatore. </b>Tutte le aziende con sede in Italia che vendono in un altro Paese Ue tramite e-commerce o marketplace, dovranno adeguarsi alle nuove regole.</p><p><strong>Cosa cambia rispetto ad oggi?</strong></p><p><span style="font-weight: 400;">Oggi, l’impresa italiana che vende online ad un consumatore in un altro Stato dell’Unione europea applica l’IVA nello stesso modo in cui questa è applicata ad un’operazione che avviene interamente in Italia.<br /></span>Nel caso in cui il totale delle vendite effettuate nel Paese estero dall’impresa italiana superi la soglia stabilita, che varia da Paese a Paese, il venditore è soggetto alle norme IVA dello Stato dell’acquirente e deve registrarsi in quello Stato. La soglia in molti Paesi Ue è di 35.000 euro, ma può arrivare anche a 100.000 euro.</p><p><b>Dal 1° luglio, invece, sarà introdotta una soglia unica di 10.000 euro, valida in tutti gli Stati membri Ue, ad eccezione del Paese in cui l’impresa è stabilita.</b> Tale soglia corrisponde a quella attualmente in vigore per i servizi TBE &#8211; Telecommunications, Broadcasting and Electronically supplied services &#8211; cioè servizi di telecomunicazione e radiodiffusione, sviluppo di siti web, software, web hosting, app, sviluppo di database, intrattenimento digitale, didattica online.<br />Per il calcolo della soglia vanno considerati i fatturati sia delle vendite a distanza, sia dei servizi TBE.</p><p><span style="font-weight: 400;"><strong>Cosa succede al superamento della soglia unica?</strong> Anche in questo caso c&#8217;è una novità. </span><span style="font-weight: 400;"><br /></span></p><h3>Dal MOSS all’OSS: One Stop Shop, il nuovo portale online</h3><p><span style="font-weight: 400;">Il MOSS &#8211; Mini One Stop Shop &#8211; è stato introdotto come sistema utile alla semplificazione del luogo di tassazione dell’IVA, corrispondente allo Stato membro del consumatore finale e non a quello in cui si è identificati. Il regime, infatti, aveva lo scopo di evitare l’identificazione in ogni Stato membro in cui si concludeva la vendita online.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><b><br /></b><b>Dal 1° luglio il regime opzionale MOSS si estende a tutti i servizi B2C</b><span style="font-weight: 400;"> che hanno luogo in Stati membri in cui il fornitore non è stabilito, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alcune cessioni nazionali di beni, trasformandosi in </span><b>OSS &#8211; One Stop Shop &#8211; il nuovo sistema europeo di assolvimento dell’IVA, </b>centralizzato e digitale.<b><br /></b><span style="font-weight: 400;">Attraverso questo portale l’impresa che supera la soglia di 10.000 euro può versare l’IVA dovuta ai diversi Paesi Ue.<br /></span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Il regime One Stop Shop include:</span></p><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">le vendite a distanza intracomunitarie di beni da parte di fornitori o tramite l’utilizzo di un’interfaccia elettronica (marketplace, ecommerce o portali analoghi)</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">le vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">prestazione di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti in Ue o soggetti passivi stabiliti in Ue ma non nello Stato membro di consumo, verso i consumatori finali (soggetti non passivi)</span></li></ul><p>Il <b>regime</b> <b>IOSS &#8211; Import One Stop Shop &#8211; </b> sarà dedicato, invece, alle vendite a consumatori finali di beni importati da Paesi terzi con spedizione di valore non superiore a 150,00 euro.</p><h4>Soggetti e modalità di accesso all’OSS</h4><p><span style="font-weight: 400;">Per accedere all’OSS è necessario registrarsi tramite sezione apposita nel portale dell’Agenzia delle entrate; la registrazione è aperta dal 1° aprile 2021. </span><strong>I soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2021, passeranno automaticamente al nuovo regime OSS dal 1° luglio.</strong><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;"><br />Possono aderire al regime OSS i seguenti i soggetti passivi IVA:</span></p><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">domiciliati o residenti in Italia che si occupano di vendite a distanza o cessione di beni, tramite interfaccia elettronica, a soggetti non passivi all’estero</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato Ue</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione in Ue, optando quindi per</span><span style="font-weight: 400;"> l’<a href="https://www.tecnovat.it/servizi/identificazione-fiscale/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">identificazione diretta o per la nomina di un rappresentante fiscale</a></span></li></ul><p>Il soggetto passivo che sceglie di avvalersi dello sportello unico deve registrarsi nello Stato membro di identificazione, che nel regime Ue risulterà come sede della propria attività economica. Se la sede della propria attività economica non è fissata in Ue si considera lo Stato in cui si ha stabile organizzazione. Nel caso di più stabili organizzazioni si ha la facoltà di scegliere lo Stato membro di identificazione.</p><p>Ai fini dell’OSS, per i soggetti passivi Ue il numero di identificazione IVA sarà lo stesso di quello originario, usato anche per le dichiarazioni IVA nazionali.<br />Diversamente, gli operatori economici che ricorrono al regime IOSS ricevono apposito numero identificativo IVA.</p><h4>Iscrizione OSS: come funziona e vantaggi</h4><p><span style="font-weight: 400;">L’OSS funziona come sportello unico allo scopo di semplificare gli obblighi IVA per tutte le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in Ue. </span><span style="font-weight: 400;">Grazie allo sportello unico è possibile:</span></p><ul><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">registrarsi ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di consumatori presenti in altro Stato dell’Unione europea</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">presentare un’unica dichiarazione IVA elettronica ed effettuare un solo pagamento comprendente l’IVA di tutte le operazioni effettuate</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">collaborare con l’Amministrazione fiscale dello Stato membro in cui è avvenuta la registrazione per l’OSS, in un’unica lingua, indipendentemente dallo Stato in cui sono avvenute vendite e/o cessioni</span></li></ul><h2>Vendi online in Europa? Affidati alla nostra consulenza fiscale internazionale</h2><p>La consulenza fiscale nell’era digitale è fondamentale per il tuo business all’estero: ti consente di sfruttare tutte le potenzialità di un settore sempre in crescita, quello delle vendite online, con il supporto di professionisti madrelingua, su adempimenti e normative in materia di IVA.</p><p><span style="font-weight: 400;">Le autorità estere, mediante l’Agenzia delle Entrate, possono effettuare degli audit, cioè verifiche sui dati inviati dai venditori e richiedere documentazione in lingua.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><b>In Tecno VAT seguiamo ogni aspetto della tua posizione fiscale:</b><span style="font-weight: 400;"> ti aiutiamo nella produzione della documentazione richiesta dalle autorità estere e ci occupiamo dell’iscrizione all’OSS.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><b><br /></b><span style="font-weight: 400;">Compila il form, non correre rischi per le tue vendite online all’estero.<br /></span></p>								</div>
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		<title>Internazionalizzazione delle imprese italiane: perchè affidarsi al rappresentante fiscale</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/en/internazionalizzazione-delle-imprese-italiane-perche-nominare-un-rappresentante-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 20 Apr 2021 08:00:05 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[rappresentante fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[L’internazionalizzazione è un percorso ricco di opportunità, ma allo stesso tempo anche di ostacoli e barriere. È necessaria una strategia efficace che permetta alle imprese italiane di competere a livello globale e la fiscalità internazionale è una parte fondamentale di questa strategia. L’obiettivo è garantire lo sviluppo di un mercato globale neutrale, libero, con una [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="7920" class="elementor elementor-7920" data-elementor-post-type="post">
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									<p><span style="font-weight: 400;">L’internazionalizzazione è un percorso ricco di opportunità, ma allo stesso tempo anche di ostacoli e barriere. È necessaria una strategia efficace che permetta alle imprese italiane di competere a livello globale e la </span><b>fiscalità internazionale </b><span style="font-weight: 400;">è una parte fondamentale di questa strategia. L’obiettivo è garantire lo sviluppo di un mercato globale neutrale, libero, con una concorrenza fiscale che non danneggi il benessere della popolazione.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Ogni Stato ha il potere di definire le regole impositive valide all’interno del proprio territorio, pertanto, prima di insediarsi in un nuovo Paese è importante </span><span style="font-weight: 400;">valutare con attenzione quale “forma” preferire. Approfondiamo.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span></p><h2><b>Cosa significa internazionalizzare l’impresa?</b></h2><p><span style="font-weight: 400;">Internazionalizzare l’impresa vuol dire espanderla al di fuori del proprio mercato nazionale, allo scopo di ottenere vantaggi prevalentemente economici, quindi aumentare i ricavi e ridurre i costi. </span><span style="font-weight: 400;">Il processo di<b> internazionalizzazione delle imprese italiane</b> è composto da tre fasi:</span></p><ol><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Entrata dell’impresa nel mercato estero</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Approfondimento sulla strategia competitiva da attuare nel nuovo mercato</span></li><li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Consolidamento definitivo della propria posizione</span></li></ol><p>L’espansione del mercato, agevolata anche dallo sviluppo di nuove tecnologie, ha garantito sbocchi commerciali alternativi al proprio mercato interno.<br />L’internazionalizzazione rappresenta l’evoluzione del modello tradizionale di fare impresa, un’alternativa alla saturazione dei settori produttivi, all’eccessiva burocratizzazione, alla concorrenza dei competitors e al carico fiscale che grava su aziende e consumatori.</p><h3><b>Gli ostacoli all’internazionalizzazione d’impresa</b></h3><p>Nel momento in cui si pianifica un investimento in un Paese estero, l’impresa deve tenere conto delle differenze culturali, linguistiche e normative. Una volta scelto il Paese in cui operare è necessario studiarne i contesti politici, economici, sociali e legali.</p><p><span style="font-weight: 400;">Quando un’impresa italiana si trova a compiere operazioni rilevanti ai fini IVA all’estero, deve identificarsi per poter assolvere il pagamento delle tasse. Per farlo ha diverse possibilità a disposizione: </span><span style="font-weight: 400;">costituire una</span><b> stabile organizzazione</b><span style="font-weight: 400;">, una </span><b>società</b><span style="font-weight: 400;">, o <a href="https://www.tecnovat.it/servizi/identificazione-fiscale/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nominare un rappresentante fiscale</a></span><span style="font-weight: 400;">. Analizziamo nel dettaglio queste opzioni.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span></p><h2><b>Stabile organizzazione IVA: definizione e caratteristiche</b><b></b></h2><p><span style="font-weight: 400;">Con la stabile organizzazione si fa riferimento alla presenza di una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita totalmente o parzialmente la sua attività, salvo situazioni in cui questa attività sia di supporto a quella prodotta presso la casa madre.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Può essere materiale, nel caso in cui vi sia la presenza fisica della sede dell’impresa italiana in territorio estero, o personale, con presenza di agenti che concludono contratti per conto dell’impresa.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Dal punto di vista fiscale si tratta di un soggetto residente fiscalmente nello Stato estero, per cui ha un numero identificativo, che sia partita IVA o codice fiscale.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span></p><h2><b>Costituzione di una società estera</b></h2><p>La società estera ha una propria personalità giuridica e, anche se controllata dalla casa madre italiana, deve avere organi decisionali e gestionali propri; ciò per escludere la possibilità di una localizzazione fittizia all’estero, al fine di beneficiare dei regimi fiscali presenti in quel Paese.</p><p><span style="font-weight: 400;">Le società estere controllate, collegate residenti o localizzate in paradisi fiscali, sono soggette alla disciplina delle </span><b>Controlled Foreign Companies,</b><span style="font-weight: 400;"> le quali prevedono la tassazione per trasparenza in capo alla società italiana dei redditi realizzati dalla società estera, per le quali non è dimostrato l&#8217;effettivo svolgimento delle attività economiche.</span></p><h2><b>Nomina rappresentante fiscale: una scelta decisamente vantaggiosa</b></h2><p>Come anticipato sopra, altro metodo utile all&#8217;internazionalizzazione dell&#8217;impresa è la nomina di un rappresentante fiscale in loco. Attraverso questa figura gli operatori economici non residenti adempiono agli obblighi in materia di IVA. Pensiamo ad esempio agli e-commerce o alle aziende multinazionali che operano su più mercati.</p><p><span style="font-weight: 400;">Il rappresentante fiscale agisce in qualità di mandatario fiscale per l’azienda nominatrice; va nominato prima che avvenga qualsiasi operazione ai fini IVA, tramite atto pubblico, scrittura privata registrata o tramite lettera da presentare e registrare presso l’Agenzia delle Entrate. Tra i suoi compiti rientrano: liquidazione dell’IVA, presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, registrazione delle fattura attive e passive; inoltre si occupa dei controlli che possono esserci da parte dell’autorità fiscale locale.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">La nomina del rappresentante fiscale non varia lo status del soggetto non residente, infatti agisce per nome e per conto del titolare dell’impresa per tutte le operazioni IVA nel territorio estero.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span></p><h3><b>I vantaggi della rappresentanza fiscale per le vendite all’estero</b></h3><p><span style="font-weight: 400;">La rappresentanza fiscale agevola le transazioni commerciali e ti mette in sicurezza dalle sanzioni previste per il mancato versamento dell’IVA. Attraverso la nomina del rappresentante fiscale ottieni vantaggi nell’attività economica da svolgere in un qualsiasi Paese.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">In Tecno VAT ci occupiamo dell’apertura e della gestione delle posizioni fiscali per tutte le aziende italiane che si occupano della vendita di beni e/o servizi in Europa e all’estero.</span></p><p><b>Contattaci per una consulenza personalizzata: internazionalizza la tua azienda, senza dubbi e paure</b><span style="font-weight: 400;">. </span></p>								</div>
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		<title>Tassazione economia digitale: una misura necessaria, ma unitaria</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/en/la-tassazione-dell-economia-digitale-nel-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 09 Dec 2019 08:00:39 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[rappresentanza fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[La lotta ai colossi del web genera un cambio di prospettiva per la tassazione dei ricavi esteri: dalla persona alla materia. La lotta fiscale ai giganti del web continua a smuovere gli animi di organismi e degli Stati interessati. Proviamo a capire insieme cosa sta succedendo in materia di contrasto all&#8217;evasione fiscale delle web companies, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6987" class="elementor elementor-6987" data-elementor-post-type="post">
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									<p><strong>La lotta ai colossi del web genera un cambio di prospettiva per la tassazione dei ricavi esteri: dalla persona alla materia.</strong></p><p>La lotta fiscale ai giganti del web continua a smuovere gli animi di organismi e degli Stati interessati. Proviamo a capire insieme cosa sta succedendo in materia di contrasto all&#8217;evasione fiscale delle web companies, e non solo.</p><h2>I colossi del web: grandi i guadagni, pochi i versamenti</h2><p>Iniziamo proprio dai <strong>giganti del web,</strong> i colossi del commercio digitale che hanno dato una grande scossa all&#8217;economia mondiale. Si tratta di ben 15 compagnie tra cui: Amazon, Microsoft, Facebook, Alibaba ed Apple. Il ricco fatturato di questi colossi è frutto di operazioni di vendita svolte sia nel territorio in cui risiede la loro stabile organizzazione sia in altri mercati esteri. Società perlopiù americane che beneficiano di un sistema di tassazione che impone loro il pagamento delle tasse solo per i ricavi generati nel paese di residenza aziendale.</p><p>Parliamo di un ricavo che, solo in Italia, è pari a circa 2,5 miliardi di euro l’anno a cui corrisponde un gettito fiscale che nel 2018 è di soli 64 milioni di euro (il 2,7 % dei ricavi maturati).</p><p><strong>Perché le tasse per i ricavi nostrani non arrivano nelle tasche dello Stato italiano?</strong></p><p>Per diversi fattori:</p><ul><li>Lo spostamento di parte dei ricavi maturati nel territorio italiano in altri paesi a regime fiscale agevolato con aliquote più basse</li><li>Cash pooling: una forma di cash management che permette di gestire la liquidità di un gruppo effettuando diversi spostamenti finanziari; l’interesse è sempre verso i paesi a tassazione agevolata</li><li>In Italia manca una legge che impone alle società estere il pagamento delle imposte dovute sui ricavi generati nel mercato italiano</li></ul><p>È, dunque, in merito a quest’atteggiamento che gli Stati interessati e gli organismi internazionali hanno scelto di agire al fine di favorire un&#8217;imposizione fiscale equa e ragionevole.</p><h2>Web tax italiana: sarà solo una chimera?</h2><p>Lo Stato italiano con la Legge di bilancio 2019 ha previsto la web tax, una tassa con aliquota del 3% sui ricavi generati da operazioni di vendita sul territorio italiano. <strong>Nell&#8217;anno corrente la web tax però non è stata applicata a causa della mancata pubblicazione di decreti attuativi</strong> ed è stata re-inserita nella Legge di Bilancio 2020.</p><p>Il nuovo testo indica non obbligatoria l&#8217;emissione di un decreto ministeriale per la sua applicazione e include un comma che ne prevede l&#8217;abrogazione in caso di nuove norme da parte degli organismi sovranazionali.</p><h2>OCSE, Unione Europea ed Entità Nazionali: un sistema condiviso o soluzioni autonome?</h2><p><strong>La Francia, come l&#8217;Italia, sceglie di cominciare a muoversi autonomamente. </strong></p><p>Applica, infatti, dallo scorso ottobre, una digital tax sui ricavi delle web companies generati da scambi commerciali in territorio francese. L&#8217;aliquota fissata al 3% colpisce le sole aziende che hanno un fatturato superiore ai 750 milioni nel mondo e 25 milioni in Francia.</p><p><strong>L&#8217;OCSE, l&#8217;Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico,</strong> da tempo attenta a questo tema, durante il G20 tenutosi a Washington il 17 e il 18 ottobre, ha presentato una valida proposta al fine di arrivare a una soluzione condivisa entro il 2020.</p><p>Il documento denominato &#8220;<em>Secretariat proposal for a &#8216;unified approach&#8217; under pillar one</em>&#8221; prevede una sola risoluzione da applicare a tutti i paesi membri del <strong>Progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting),</strong> un progetto volto a contrastare i fenomeni di evasione fiscale delle multinazionali digitali, di evitare lo spostamento delle liquidità in paesi a tassazione agevolata e di contrastare le politiche di pianificazione fiscale aggressiva.</p><p><strong>Obiettivi della proposta avanzata dall&#8217;OCSE sono:</strong></p><ul><li>Rivedere i principi di transfer pricing</li><li>Rendere l&#8217;imposizione fiscale indipendente dalla stabile organizzazione</li></ul><p>Ciò che propone l&#8217;OCSE è una misura che cambia il nexus: <strong>un&#8217;imposizione fiscale non più legata all&#8217;esistenza di una persona fisica bensì al bene.</strong></p><p>La proposta dell&#8217;organizzazione mira a tassare, però, non solo le web companies, ma tutte le aziende che maturano ricavi a fronte di vendite effettuate in paesi diversi da cui sussiste la stabile organizzazione, se superata una data soglia di fatturato.</p><p>Secondo l&#8217;OCSE gli obiettivi fissati possono essere raggiunti attraverso due misure:</p><ol><li>Il pagamento dell&#8217;imposta per le attività di marketing e per altro tipo di attività connesse all&#8217;uso di strumenti utili ad evitare controversie fra Stati a seguito di doppia imposizione</li><li>Il versamento di una tassa a fronte dei ricavi maturati per le vendite online se superata una data soglia di fatturato</li></ol><p>Restano ancora da definire: la soglia di fatturato, i parametri di inclusione e i settori esclusi.</p><p><strong>Nel frattempo, cosa propone l&#8217;Unione Europea?</strong></p><p>L&#8217;Unione Europea ha mostrato in diverse occasioni il suo interesse per il tema in questione e afferma che &#8220;se per la fine del 2020 non si arriva ad una soluzione globale per una tassazione digitale equa (come proposto dall&#8217;OCSE), gli Stati membri dovrebbero agire in via autonoma&#8221;.</p><p>La Commissione economica dell&#8217;UE, attraverso la presidente Irene Tanagli, ha recentemente firmato una risoluzione che approva l&#8217;imposizione fiscale per i colossi del web per ricavi maturati in paesi lontani dalla sede stabile aziendale. Queste devono pagare le tasse dovute in ogni Stato in cui generano profitto.</p><p>Nella prima parte di novembre <strong>il Parlamento Europeo, con 565 voti favorevoli, ha approvato alcune norme incentrate sullo stesso tema di imposizione fiscale</strong> affermando che, grazie a questa misura, i paesi membri potrebbero ricavare circa 5 miliardi di euro annui dal gettito fiscale finora perso dal settore del commercio elettronico.</p><p>Ricordiamo che il Parlamento Europeo ha solo potere consultivo, bisogna, pertanto, attendere l&#8217;esito dell’analisi del Consiglio Europeo.</p><h2>Quali sono le reazioni dei GAFA?</h2><p>Finora sono poche le aziende che hanno espresso la loro opinione in merito alle azioni e alle proposte avanzate dagli Stati e dagli organismi internazionali. Amazon, tra tutte, ha affermato di voler aumentare del 3% la commissione a carico di piccole e medie imprese francesi. Di versare già più di quanto dovuto per le tasse italiane e di aver contribuito notevolmente all&#8217;economia del nostro paese aprendo numerosi poli logistici e generando molti posti di lavoro.</p><p>Invece, in merito alla risoluzione condivisa dell&#8217;OCSE, Amazon si esprime favorevole pur di evitare i casi di doppia imposizione fiscale.</p><p>Le aziende tecnologiche che fanno parte dell&#8217;Information Technology Industry Council, lobby dell’industria digitale, attraverso la vice presidente Jennifer McCloskey, hanno fatto sapere che intendono prevenire ogni tipo di escalation unilaterale.</p><h2>Tecno Vat: non solo parole</h2><p>Ci occupiamo di <strong>rappresentanza fiscale</strong> per tutte le realtà aziendali italiane impegnate nella vendita di beni e/o servizi online ed offline che hanno bisogno di essere rappresentati fiscalmente nei mercati europei.</p><p>Scopri come possiamo supportare il tuo business, contatta i nostri esperti.</p>								</div>
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		<title>ICE e Amazon insieme per sostenere il made in Italy nelle vendite on line all&#8217;estero</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/en/nomina-rappresentante-fiscale-vendi-su-amazon-all-estero-e-sostieni-il-made-in-italy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 29 Jul 2019 08:00:36 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Rappresentanza Fiscale Estera]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Rappresentanza fiscale estera]]></category>
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					<description><![CDATA[Consolidare la presenza italiana dei prodotti nel mercato estero: questa l&#8217;idea alla base del piano straordinario nato dalla collaborazione tra Amazon e l&#8217;agenzia ICE.È stata prorogata al 6 settembre 2019 la scadenza per l&#8217;adesione al progetto, il quale esalta l&#8217;italianità e l&#8217;artigianato sia a livello nazionale, sia internazionale, nelle vendite on line all’estero.L’iniziativa, infatti, punta [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6528" class="elementor elementor-6528" data-elementor-post-type="post">
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									<p><span style="font-weight: 400;">Consolidare la presenza italiana dei prodotti nel mercato estero: questa l&#8217;idea alla base</span> <span style="font-weight: 400;">del</span><b> piano straordinario</b><span style="font-weight: 400;"> nato dalla </span><b>collaborazione tra Amazon e l&#8217;agenzia ICE</b><span style="font-weight: 400;">.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">È stata prorogata al </span><b>6 settembre 2019</b><span style="font-weight: 400;"> la scadenza per l&#8217;adesione al progetto, il quale esalta </span><b>l&#8217;italianità e l&#8217;artigianato sia a livello nazionale, sia internazionale</b><span style="font-weight: 400;">, nelle <strong>vendite on line all’estero</strong>.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">L’iniziativa, infatti, punta alla </span><b>promozione del made in Italy nell&#8217;esportazione digitale</b><span style="font-weight: 400;">.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">L&#8217;obiettivo è realizzare un piano di sviluppo per le vendite all&#8217;estero, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese italiane.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Saranno selezionate circa 600 aziende, di cui 350 con un fatturato sui mercati internazionali inferiore a 25.000 euro, con la cosiddetta condizione </span><b>newcomer zero export.</b></p><h2><b>Digital export: l’investimento di ICE per le imprese italiane</b></h2><p><b>ICE</b><span style="font-weight: 400;"> è l’agenzia che si occupa della </span><b>promozione all&#8217;estero e l&#8217;internalizzazione delle imprese italiane</b><span style="font-weight: 400;">.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">È l&#8217;organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico-commerciale delle imprese italiane sui mercati esteri.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">La collaborazione tra Amazon e ICE nasce per promuovere il </span><b>digital export</b><span style="font-weight: 400;"> ed è dedicato ai canali e-commerce, allo scopo di </span><b>affermare le eccellenze del made in Italy nel mondo</b><span style="font-weight: 400;">.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Il progetto prevede un piano di marketing e formazione per le imprese italiane che vi prendono parte.</span></p><p><b><i>ICE ed Amazon insieme si propongono di:</i></b></p><ul><li><span style="font-weight: 400;">aiutare le imprese a dare visibilità ai prodotti nella <strong>vetrina Made in Italy;</strong></span></li><li>supportare le imprese nel <strong>processo di digitalizzazione nell&#8217;e-commerce</strong> tramite corsi di formazione on line e off line e webinair.</li></ul><p><span style="font-weight: 400;">Inoltre, Amazon mette a disposizione del materiale su come sviluppare al meglio il percorso di vendita.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Poi ancora:</span></p><ul><li><span style="font-weight: 400;">fornire un&#8217;<strong>esperienza di acquisto</strong> incentrata sul valore del made in Italy;</span></li><li>offrire<strong> visibilità ai nuovi prodotti</strong> inseriti nei banner di Amazon e specifiche pagine.</li></ul><h2><b>Quali sono i requisiti per partecipare al progetto?</b></h2><p><span style="font-weight: 400;">Sono ammesse a partecipare le aziende italiane regolarmente registrate presso la CCIAA, organismi italiani come federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi; le aziende dovranno avere sede legale in Italia.</span></p><h3><b><i>I requisiti obbligatori</i></b></h3><ol><li><span style="font-weight: 400;">Almeno 5 unità di prodotto appartenenti alle categorie merceologiche dei prodotti ammessi;</span></li><li>prodotti realizzati interamente in Italia o che hanno subito l&#8217;ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata in Italia, in conformità dei requisiti normativi richiesti;</li><li>sito web aziendale, che sia regolarmente on line e attivo;</li><li>almeno due immagini di qualità per prodotto;</li><li>descrizione dei prodotti in lingua italiana e straniera, in base ai mercati di riferimento;</li><li>contratto con un corriere espresso per le spedizioni nazionali ed internazionali;</li><li>logistica idonea ai prodotti da vendere;</li><li>risorsa dedicata al funzionamento della piattaforma.</li></ol><h3><b><i>I requisiti preferenziali</i></b></h3><ul><li><span style="font-weight: 400;">Documentazione doganale e fiscale necessaria in caso di esportazione negli USA;</span></li><li>gestionale facilmente integrabile con il marketplace di Amazon;</li><li>possesso di codici ean per poter vendere prodotti su Amazon;</li><li>commercializzazione di brand che abbiano un seguito social di almeno 3000 like su facebook o 1000 follower su instagram.</li></ul><h2><b>Vetrina Made in Italy Amazon: qual è il vantaggio per le imprese?</b></h2><p><span style="font-weight: 400;">Amazon e Agenzia ICE sostengono le aziende italiane <strong>promuovendo l&#8217;imprenditorialità italiana e le vendite all&#8217;estero</strong>.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">La </span><b>vetrina Made in Italy di Amazon </b><span style="font-weight: 400;">è presente sui marketplace amazon.it, amazon.co.uk, amazon.de, amazon.fr, amazon.es, amazon.com.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">I prodotti presenti nell&#8217;apposita vetrina sono realizzati in Italia e sono rappresentativi del made in Italy.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">All&#8217;interno della vetrina si garantisce visibilità a prodotti realizzati da<strong> aziende artigiane</strong>, <strong>piccole e medie imprese</strong>, <strong>grandi realtà del mercato della produzione italiana</strong>.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Le sezioni presenti sono:</span></p><ul><li><span style="font-weight: 400;"><strong>Food &amp; Wine</strong>: cucina e cantina;</span></li><li><strong>Fashion</strong>: abiti e accessori;</li><li><strong>Design</strong>: casa e arredo;</li><li><strong>Beauty</strong>: bellezza e benessere;</li><li><strong>Gift</strong>: idee regalo. Racchiude i prodotti delle categorie principali;</li><li><strong>Handmade</strong>: artigianato italiano.</li></ul><p><span style="font-weight: 400;">Inoltre, vi sono i seguenti <strong>percorsi regionali</strong>:</span></p><p><span style="font-weight: 400;">Calabria, Campania, Piemonte, Sardegna, Sicilia e Toscana.</span></p><p><span style="font-weight: 400;">I prodotti esposti nella vetrina devono rispettare la normativa prevista per i prodotti made In Italy ai sensi del regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario, della Legge 8 aprile 2010 n.55 e della Legge 24 dicembre 2003 n. 35, integrata in D.Lgs. e successivamente convertito in altra legge nel 2009.</span></p><h2><b>Hai tempo fino al 6 settembre 2019: non perdere l&#8217;opportunità di espandere il tuo e-commerce estero</b></h2><p><span style="font-weight: 400;">Un&#8217;opportunità offerta per </span><b>supportare le PMI italiane</b><span style="font-weight: 400;"> e promuovere il made in Italy in Italia, Regno Unito, Francia, Spagna, Germania e Stati Uniti d&#8217;America.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Le aziende beneficiano di </span><b>18 mesi di flusso di traffico</b><span style="font-weight: 400;">, i quali consentono un aumento del numero di visitatori all&#8217;<strong>e-store amazon</strong>, grazie alle campagne advertising generate dall&#8217;ICE.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">L&#8217;adesione all&#8217;iniziativa è possibile tramite la domanda di ammissione e deve pervenire entro i termini indicati, quindi il <strong>6 settembre 2019</strong>. Inoltre dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorietà.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">La partecipazione al progetto è gratuita, non vi sono costi aggiuntivi rispetto alle tariffe applicate da Amazon per i servizi di vendita.</span></p><h2><b>Vendi in Europa senza limiti: nomina il rappresentante fiscale!</b></h2><p><span style="font-weight: 400;">Uno dei settori presenti nella vetrina Made in Italy di Amazon è </span><b>Food &amp; Wine</b><span style="font-weight: 400;">.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">A tal proposito è importante ricordare che la vendita internazionale di vino, birra, liquori e altre bevande alcoliche è <strong>soggetta al pagamento di accise</strong> ed adempimenti amministrativi, fiscali e doganali. Ogni impresa iscritta al progetto ICE-Amazon dovrà gestire il proprio e-commerce estero</span><span style="font-weight: 400;"> &#8211; quindi l&#8217;accesso ai mercati in altri Paesi UE e extra UE &#8211; organizzando la parte amministrativa, doganale, logistica, autonomamente.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><b>Tecno Vat</b><span style="font-weight: 400;"> gestisce l&#8217;</span><b>apertura della posizione IVA</b><span style="font-weight: 400;"> in modo che tu possa vendere alcolici e superalcolici in tutta Europa, risolvendo eventuali problematiche che possono subentrare con la vendita di prodotti sottoposti ad accisa.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Per le altre categorie di prodotti, ogni Paese europeo ha delle soglie di fatturato oltre le quali è obbligatoria la registrazione IVA.<br />Avrai quindi bisogno di </span><b>nominare un rappresentante fiscale</b><span style="font-weight: 400;"> che si occupi di tutte le operazioni imponibili IVA in un paese europeo diverso da quello in cui risiedi.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><b>Contattaci per una consulenza fiscale</b><span style="font-weight: 400;">. Ci occupiamo di tutti i settori merceologici</span></p>								</div>
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		<item>
		<title>Approfitta del rimborso iva estera per recuperare l’imposta versata</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/en/vuoi-recuperare-l-iva-versata-all-estero-ecco-come-fare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 13 May 2019 08:00:52 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso iva estera]]></category>
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					<description><![CDATA[Aliquote più basse e possibilità di rimborsi: scopri come recuperare l&#8217;iva versata nei paesi europei ed extraeuropei Sostieni numerose spese all&#8217;estero? Sebbene molti paesi dell&#8217;UE applicano aliquote minori rispetto all&#8217;Italia, puoi beneficiare del rimborso iva per le spese che sostieni nei paesi UE ed extra UE. Recuperare l&#8217;iva per le spese all&#8217;estero Il rimborso iva [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6261" class="elementor elementor-6261" data-elementor-post-type="post">
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									<p><strong>Aliquote più basse e possibilità di rimborsi: scopri come recuperare l&#8217;iva versata nei paesi europei ed extraeuropei</strong></p><p>Sostieni numerose spese all&#8217;estero? Sebbene molti paesi dell&#8217;UE applicano aliquote minori rispetto all&#8217;Italia, puoi beneficiare del rimborso iva per le spese che sostieni nei paesi UE ed extra UE.</p><h2>Recuperare l&#8217;iva per le spese all&#8217;estero</h2><p><strong>Il rimborso iva è un beneficio che l&#8217;Agenzia delle Entrate riconosce a tutti i soggetti passivi</strong> che sostengono spese all&#8217;estero relative alla prestazione di servizi e/o all&#8217;acquisto di beni.</p><p>Lo Stato italiano, che ha accolto la Direttiva Europea 2008/9/CE emanando il D. Lgs. 18/2018, riconosce questo privilegio solo a coloro che hanno sostenuto spese nei paesi dell&#8217;UE. Per coloro che, invece, intendono richiedere il rimborso iva per l&#8217;acquisto di beni e/o servizi effettuati in paesi extracomunitari devono prima accertarsi che questi siano inclusi in specifici accordi.</p><p><strong>Diverse sono le spese soggette al rimborso iva:</strong></p><ul><li>costi sostenuti per servizi fieristici, organizzazione di eventi e convention</li><li>spese per il taxi, noleggio auto o altro trasporto</li><li>spese per montaggio, installazione o utilizzo di beni immobili</li><li>spese di alloggio e servizi di ristoro</li><li>costi sostenuti per la riparazione di mezzi di trasporto</li></ul><h2>L&#8217;iva nei paesi europei</h2><p>Secondo un recente sondaggio l&#8217;Italia resta tra le nazioni che applicano regimi di aliquota più alti tra i paesi dell&#8217;Unione Europea.</p><p>Ben tre regimi del 4, 10 e 22% contro nazioni che presentano aliquote più basse di quella minima o nazioni che hanno anche meno regimi, come la Danimarca che dispone di una sola aliquota standard.</p><p>Se Francia, Germania e Spagna registrano aliquote lievemente minori rispetto all&#8217;Italia, la Gran Bretagna si posiziona al primo posto con l&#8217;aliquota più bassa del continente (ridotta al 5% e ordinaria al 20%).</p><p>Sebbene la presenza di aliquote inferiori consenta di pagare un costo minore per il versamento dell&#8217;iva, <strong>molti soggetti imprenditoriali scelgono di beneficiare del rimborso iva che lo Stato eroga</strong> a fronte di alcune spese sostenute all&#8217;estero.</p><h2>Recuperare l&#8217;iva sui prodotti esportati nel bagaglio a mano</h2><p>Con una recente disposizione l&#8217;Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di recuperare l&#8217;iva versata per l&#8217;acquisto di beni da rivenditori italiani per soggetti non residenti che esportano i prodotti con il bagaglio a mano.</p><p>A seguito di una palese richiesta fatta da un soggetto interessato, l&#8217;Agenzia chiarisce però che per accedere alla possibilità di rimborso gli acquirenti devono richiedere fattura e non scontrino fiscale ai rivenditori.<br />Come indicato già dal DPR 633/72 l&#8217;Agenzia delle Entrate riconosce questo beneficio per le sole spese di beni destinati ad uso familiare o personale il cui importo totale non supera i 154,94 €.</p><h2>I soggetti inclusi ed esclusi dal rimborso iva estera</h2><p><a href="https://tecnovat.it/servizi/rimborso-iva-estera/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Il rimborso iva estera viene riconosciuto a soggetti passivi</a> che hanno sede organizzativa diversa dal paese in cui richiedono il recupero e che hanno svolto operazioni deducibili ai fini Iva.</p><p>Non possono, invece, fare richiesta di rimborso i soggetti che non hanno svolto attività d&#8217;impresa, d&#8217;arte o di professione all&#8217;estero, i contribuenti in regime dei minimi e i contribuenti che si avvalgono dei regimi speciali (es. per produttori agricoli).</p><h3>Come e quando inoltrare la richiesta di rimborso iva</h3><p>L&#8217;istanza di rimborso iva estera viene inoltrata all&#8217;Agenzia delle Entrate compilando un apposito modulo nel quale vengono inseriti i dati del soggetto richiedente e gli importi – tassativamente espressi in euro &#8211; relativi alle fatture delle spese sostenute.</p><p>Dal 2010 non è più obbligatorio allegare alla richiesta le fatture per gli acquisti di beni e servizi acquistati o goduti all&#8217;estero.</p><p>Recepita la domanda, compilabile anche in lingua francese o inglese, l&#8217;Agenzia delle Entrate rilascia al richiedente una ricevuta dotata di codice di autenticazione per il servizio Entratel e di codice di riscontro per i servizi internet. Una ricevuta solitamente inviata dopo cinque giorni.</p><p><strong>Quando bisogna fare la richiesta di rimborso iva?</strong></p><p>È possibile fare richiesta di rimborso iva per le spese sostenute nell&#8217;arco di un trimestre o di un anno <strong>entro il 30 settembre</strong> dell&#8217;anno successivo. Se l&#8217;ammontare delle spese è inferiore a 400 € la richiesta va effettuata con cadenza annuale.</p><p>Dunque i soggetti passivi interessati al rimborso iva estera possono farne richiesta autonomamente o attraverso esperti in fiscalità internazionale capaci di assolvere a tutte le incombenze burocratiche e amministrative previste dalla legge.</p><p><strong>Affidati ai nostri esperti madrelingua; con Tecno Vat paghi dopo aver ottenuto il rimborso!</strong></p>								</div>
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		<title>Web tax 2019: arriva la tassa per le operazioni digitali</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/en/operazioni-digitali-annunciata-la-web-tax-italiana-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 25 Mar 2019 08:00:52 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[web tax 2019]]></category>
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					<description><![CDATA[Conosciamo meglio l&#8217;imposta annunciata dalla Legge di Bilancio 2019 Con la Legge di Bilancio 2019 il governo ha riproposto l&#8217;applicazione di una web tax. La nuova proposta è diversa dall&#8217;imposta per le transazioni digitali del 2018 e porterà cambiamenti per i soggetti impegnati nelle vendite online. A pochi mesi dalla sua probabile entrata in vigore, [&#8230;]]]></description>
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									<p><strong>Conosciamo meglio l&#8217;imposta annunciata dalla Legge di Bilancio 2019</strong></p><p>Con la Legge di Bilancio 2019 il governo ha riproposto l&#8217;applicazione di una web tax.</p><p>La nuova proposta è diversa dall&#8217;imposta per le transazioni digitali del 2018 e porterà cambiamenti per i soggetti impegnati nelle vendite online.</p><p>A pochi mesi dalla sua probabile entrata in vigore, approfittiamo del tempo a disposizione e cerchiamo di capire di cosa si tratta.</p><h2>Nuova web tax: definizione</h2><p>La web tax è apparsa per la prima volta nella normativa italiana con la Legge di Bilancio 2018. La sua, però, è stata una breve comparsa in quanto abrogata prima della sua entrata in vigore.</p><p>La web tax 2019, prevista all&#8217;art. 1, comma 35-49, della Legge di Bilancio, è un&#8217;imposta sui servizi digitali. Consiste in un&#8217;aliquota del 3% versata dai soggetti impegnati nelle vendite online.</p><p>La nuova web tax è denominata ufficialmente “web tax italiana”, questa specifica è dovuta al fatto che potrebbe essere prevista anche una web tax europea.</p><p><strong>L&#8217;obiettivo della web tax 2019 è colpire i ricavi dei grandi colossi del web advertising, i ricavi dei servizi a pagamento dei social network e i ricavi delle grandi piattaforme digitali del commercio online.</strong></p><h3>Le operazioni, l&#8217;aliquota e la territorialità della web tax 2019</h3><p>La web tax italiana viene applicata a specifiche prestazioni di servizi resi tramite un&#8217;interfaccia digitale, pertanto:</p><ul><li>Veicolazione di pubblicità mirata agli utenti dell&#8217;interfaccia</li><li>Fornitura dei beni e servizi venduti su piattaforme digitali</li><li>Trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall&#8217;utilizzo di un&#8217;interfaccia digitale</li></ul><p>Le operazioni o le prestazioni di servizi effettuate tramite un&#8217;interfaccia digitale devono essere realizzate con dispositivi utilizzati nel territorio dello Stato italiano. <strong>Ai ricavi derivanti da queste operazioni sarà applicata un’aliquota pari al 3%.</strong></p><h3>Soggetti inclusi e soggetti esclusi dalla web tax</h3><p>Il pagamento della web tax riguarda specifici soggetti, ossia chi presta servizi digitali e ha ottenuto un ricavo pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati in Italia.</p><p>La web tax prevista nella legge di bilancio 2018 escludeva i seguenti soggetti:</p><ul><li>Contribuenti nel regime forfettario e nel regime dei minimi</li><li>Imprese agricole</li><li>E-commerce</li><li>Soggetti che realizzano corrispettivi pari a 30 €</li><li>Contribuenti che hanno una stabile organizzazione non residente</li><li>I debitori che hanno natura di persona fisica che non esercita attività imprenditoriali</li></ul><p>Per conoscere <strong>i soggetti esclusi dal pagamento della web tax 2019</strong> bisogna attendere la pubblicazione ufficiale del decreto ministeriale previsto per il 30 aprile 2019.</p><h3>Quando bisognerà pagare la web tax 2019?</h3><p>Chiarito che l&#8217;imposta sarà pari al 3% e che sarà un&#8217;imposta indiretta (tipo IVA) applicata ai ricavi registrati, bisogna ora definire con quale cadenza deve essere versata allo Stato.</p><p>Il tributo dovrà essere versato allo Stato entro il mese successivo alla chiusura del trimestre.</p><p>I soggetti passivi dovranno presentare una dichiarazione annuale entro quattro mesi dalla chiusura del periodo d&#8217;imposta.</p><p>Coloro che non hanno un&#8217;organizzazione stabile nel territorio italiano e sono privi di numero di identificazione ai fini IVA, se realizzano nel corso dell&#8217;anno i presupposti d&#8217;imposta, dovranno procedere per regolarizzare la loro posizione ed effettuare i versamenti dovuti.</p><p><strong>Consulenza gratuita con esperti di fiscalità internazionale. Compila il form.</strong></p>								</div>
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		<title>Legge Macron: trasporti internazionali e distacco degli autisti. Tutto ciò che devi sapere</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/en/legge-macron-alcune-dritte-per-migliorare-la-tua-attivita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 18 Feb 2019 11:32:54 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Distacco autisti autotrasporto]]></category>
		<category><![CDATA[distacco autisti]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[trasporti internazionali]]></category>
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					<description><![CDATA[La procedura per la dichiarazione di distacco autisti cambia nel 2022. Clicca qui per saperne di più. Legge Macron: ecco alcune dritte per agevolare la tua attività sul suolo francese.Se ti occupi di trasporti internazionali e vuoi allargare il tuo business anche in Francia ecco alcune informazioni utili per capire come procedere e quali normative [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="5847" class="elementor elementor-5847" data-elementor-post-type="post">
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									<p style="text-align: right;"><em>La procedura per la dichiarazione di distacco autisti cambia nel 2022. </em><br /><em>Clicca <a href="https://tecnovat.it/distacco-transnazionale-ue-nuova-procedura-per-il-distacco-dei-lavoratori-del-settore-autotrasporto/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">qui</a> per saperne di più.</em></p><p><strong>Legge Macron: ecco alcune dritte per agevolare la tua attività sul suolo francese.<br /></strong>Se ti occupi di <strong>trasporti internazionali</strong> e vuoi allargare il tuo business anche in Francia ecco alcune<strong> informazioni utili</strong> per capire come procedere e quali normative rispettare.</p><h2>Legge Macron: disposizioni e sanzioni da conoscere</h2><p>La Legge Macron è una norma entrata in vigore in Francia nel luglio 2016 prevista dal decreto n° 418 del 7 aprile dello stesso anno. Una norma particolarmente interessante per le società che si occupano di trasporto merci e persone che vogliono portare il proprio business in Francia o procedere con il distacco degli autisti.</p><p>Fondamentale per il rispetto del provvedimento è il confronto con una figura professionale, il <strong>rappresentante legale in loco</strong>, ossia una persona che rappresenti l’azienda nel territorio francese, chiamata a risolvere tempestivamente eventuali problematiche a seguito di controlli e noiosi iter burocratici.</p><p> </p><h3>I soggetti interessati</h3><p>Il provvedimento si rivolge alle <strong>società di autotrasporto</strong> che intendono effettuare (o già effettuano) operazioni di trasporto con partenza o destinazione in Francia, oppure attività di <strong>cabotaggio</strong> (trasporti effettuati da autisti che non sono residenti e che circolano nel territorio estero temporaneamente) sul territorio francese.</p><h3>Cosa devono fare?</h3><p>Tra i principali adempimenti c’è quello della <strong>nomina di un legale rappresentante</strong> per l&#8217;azienda; un soggetto che deve rappresentarla sul territorio francese, rapportarsi con le autorità e conservare tutta la documentazione prodotta.</p><p>Gli imprenditori che intendono procedere al distacco dei propri autisti devono <strong>produrre un’apposita attestazione,</strong> ossia un documento in lingua francese con validità massima di 6 mesi che va compilato prima dell’inizio dell’attività di distacco.</p><p>Bisogna, inoltre, assicurare agli autisti dipendenti uno stipendio commisurato alla base minima francese e assicurarsi del rispetto delle norme sociali del territorio da parte degli autisti.</p><h3>Le sanzioni previste per i trasgressori</h3><p>Le aziende che non rispettano la legge rischiano sanzioni molto dure:</p><ul><li>fino a 750 € per mancanza di attestazione di distacco a bordo del veicolo o di compilazione errata della stessa</li><li>fino a 450 € per mancanza a bordo di ulteriori documenti (contratto di lavoro tradotto in francese e altro)</li><li>2000 € per mancanza del rappresentante designato</li><li>500.000 € di penale per le aziende che non si conformano alla legge</li></ul><h2>Le ultime modifiche alla normativa europea</h2><p>Se la Legge Macron opera in territorio francese, lo scorso 3 dicembre 2018 il Consiglio dei Trasporti dell’UE ha apportato delle <a href="https://tecnovat.it/2019-nuove-regole-per-il-distacco-degli-autisti/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">modifiche alla normativa europea</a> vigente in tema di trasporti internazionali in favore di una<strong> maggior tutela del lavoratore.</strong></p><p>Le modifiche riguardano la dotazione del tachigrafo intelligente (capace di registrare ora e luogo del transito alla frontiera) obbligatorio per tutti entro il 2024, le ore di riposo dell’autista e particolari eccezioni alla legge di distacco. Le ultime novità chiariscono che gli autisti impegnati nel trasporto internazionale devono rispettare la relativa normativa sul distacco, incluse le attività di cabotaggio.</p><p><strong>Le eccezioni</strong> alla legge sul distacco riguardano i trasporti bilaterali (ossia tra due singoli paesi), che diversamente rispettano la normativa vigente nel paese di cui l’autista risulta dipendente, e il transito in un paese terzo. Inoltre si precisa che nel tragitto di destinazione e di ritorno è consentito effettuare un massimo di due operazioni di carico e scarico, in entrambe le direzioni, senza rientrare nel regime di distacco.</p><h2>Come procedere quindi?</h2><p>Aiuta i tuoi autisti supportandoli con i dispositivi elettronici previsti dalla legge e affidati a esperti di consulenza fiscale estera.</p><h2>Cosa possiamo fare per te?</h2><p>Gestiamo l’iter completo dell’attestazione di distacco, liberandoti dagli oneri burocratici. Produciamo e manteniamo la documentazione<strong> richiesta dal portale francese SIPSI</strong> e provvediamo a ogni tua richiesta con il supporto di esperti di fiscalità estera madrelingua.</p><p><strong>Tecno Vat agisce per te!</strong> Compila il form e ricevi una nostra consulenza.</p>								</div>
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