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	<title>identificazione diretta &#8211; Tecno Vat </title>
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	<title>identificazione diretta &#8211; Tecno Vat </title>
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		<title>Come vendere e spedire vino in UK dopo la Brexit</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/en/come-vendere-e-spedire-vino-in-uk-dopo-la-brexit-dall-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 08:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[apertura posizione fiscale UK]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione diretta]]></category>
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					<description><![CDATA[L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea ha generato grandi cambiamenti nella movimentazioni di merci. Le novità normative che hanno accompagnato la Brexit hanno impattato in maniera importante su tutti i soggetti impegnati nell’ambito degli scambi commerciali, in maniera particolare per quanto riguarda l’export vino. Vediamo come vendere e spedire vino in UK dopo la Brexit. [&#8230;]]]></description>
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									<p>L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea ha generato grandi cambiamenti nella movimentazioni di merci. Le novità normative che hanno accompagnato la Brexit hanno impattato in maniera importante su tutti i soggetti impegnati nell’ambito degli scambi commerciali, in maniera particolare per quanto riguarda l’export vino. Vediamo come vendere e spedire vino in UK dopo la Brexit.</p><h2>Come esportare vino nel Regno Unito</h2><p>Dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito non fa più parte dell’Unione europea; è uscito dal territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Ue.<br />Coloro che intendono vendere e spedire vino in UK devono rispettare specifiche normative. <strong>Il commercio di vini è regolamentato dal Trade in Wine,</strong> l’allegato TBT n. 5 dell’Accordo di libero scambio tra Unione europea e Regno Unito.<br />Nella categoria dei vini vi rientrano le uve fresche, il mosto dell’uva e il mosto dell’uva parzialmente fermentato che è stato vinificato o aggiunto al vino nel territorio dell’esportatore.</p><h3>Requisiti obbligatori per la vendita di vino in UK</h3><p>Per poter procedere con la vendita di vino in UK è necessario rispettare i seguenti requisiti:</p><ul><li>presentare la dichiarazione doganale;</li><li>essere in possesso del codice EORI;</li><li>dimostrare l’origine della merce così da poter ottenere il dazio zero.</li></ul><p>I principali requisiti obbligatori riguardano il confezionamento e le informazioni da includere nell’etichetta da apporre sul vino prima dell’esportazione; ciò per facilitare la comunicazione tra produttore e cliente nel caso quest&#8217;ultimo necessiti di informazioni a riguardo.</p><p><strong>I prodotti soggetti ad accisa devono circolare con il documento e-AD;</strong> l’esportazione richiede che sia trasmessa la dichiarazione doganale da parte dell’operatore economico all’ufficio doganale di esportazione competente.</p><h4>Etichettatura vino: le informazioni obbligatorie</h4><p>Le informazioni presenti sull&#8217;etichetta dei vini sono utilizzate per identificarne il produttore; questo ha la responsabilità legale per il prodotto che immette sul mercato. Tra quelle obbligatorie vi rientrano:</p><ul><li>nome e indirizzo di un operatore del settore alimentare responsabile, cioè l’FBO (Food Business Operator);</li><li>codice identificativo del lotto a cui appartiene il prodotto; deve essere chiaramente leggibile e indelebile;</li><li>traduzione o indicazione del numero di unità di bevande alcoliche o di unità di alcol; in alcuni casi vanno inserite in un’etichetta a parte;</li><li>dichiarazione in merito agli allergeni se presenti quelli tra i 14 designati dalla legislazione alimentare; vini con latte o ovoprodotti devono essere chiaramente indicati, così come i vini con anidride solforosa superiore a 10 mg/litro; nella dicitura deve esservi la parola “contains”.</li></ul><p>Inoltre, i produttori di vino e di alcolici sono incoraggiati a riportare sull’etichetta del prodotto le<strong> informazioni inerenti alla salute e alla responsabilità sociale;</strong> ciò mediante l’utilizzo di un pittogramma relativo alla gravidanza o la dicitura “è più sicuro non bere alcolici durante la gravidanza”. Anche per quanto riguarda il consumo di alcol da parte di minorenni è consigliato adottare formule che ne scoraggiano la pratica.</p><h3>Export vino: gli obblighi normativi</h3><p>I vini che sono stati prodotti prima del 1° maggio 2021 (data in cui è entrato in vigore il TCA) possono continuare a circolare nel Regno Unito senza apportare modifiche all’etichetta fino al 1° maggio 2023. I vini prodotti dopo il 1° maggio possono circolare fino al 30 settembre 2022 con le vecchie etichette, ma <strong>dal 1° ottobre devono essere corredate di informazioni relative all’importatore, imbottigliatore o FBO situato nel Regno Unito.</strong></p><p>Nel caso dell’Irlanda del Nord (rimasta nel mercato unico dell’Ue) è necessario rispettare le norme dell’Unione europea relative alla circolazione delle merci e l&#8217;etichettatura degli alimenti. Dal 1° gennaio 2021 sull’etichetta del vino commercializzato in Irlanda del Nord va indicato il nome e l’indirizzo dell’importatore che ha sede in questo Paese o in Ue; nel caso in cui sia commercializzato vino sfuso va riportato il nome o l’indirizzo dell’imbottigliatore.</p><p>Anche il materiale da imballaggio in legno, come pallet, casse e scatole, movimentato tra Regno Unito e Unione europea è soggetto a normativa dal 1° gennaio 2021; deve soddisfare gli <strong>standard internazionali ISPM15</strong> (International Standards for Phytosanitary Measures).<br />Se il prodotto è commercializzato in Ue non è necessario rispettare tale standard, a meno che non sia diretto verso l’Irlanda del Nord con transito per il Regno Unito.</p><h3>Il nostro supporto per l’export vino</h3><p>L’export vino in UK richiede che siano rispettati determinati adempimenti fiscali e doganali; il nostro team ti supporta nelle operazioni che ti consentono di vendere e spedire vino in UK in tranquillità e semplicità.</p><p>Ci occupiamo dell&#8217;<strong>identificazione direttiva IVA in UK</strong> che ti permette di adempiere a tutti gli obblighi di natura fiscale, dell’ottenimento del <strong>codice EORI</strong> necessario per i rapporti con le autorità doganali e dell’<strong>apertura della posizione fiscale nel Regno Unito.</strong></p><p>Affidati ai nostri consulenti madrelingua, esperti in fiscalità internazionale. <strong>Contattaci per una prima consulenza gratuita.</strong></p>								</div>
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		<item>
		<title>Digital tax, web tax e dazi USA: evoluzione e accordo transitorio</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/en/digital-tax-web-tax-e-dazi-usa-evoluzione-e-accordo-transitorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 08:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza fiscale internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione diretta]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[Negli ultimi anni si discute sempre di più sulle tassazioni che vedono coinvolte le vendite online soprattutto da parte dei colossi del web. Durante il G20 si è assistito all’evoluzione dei meccanismi fiscali, passando dalla digital tax e web tax ad un accordo transitorio; questo prevede una tassazione globale equa e l’eliminazione dei dazi USA. [&#8230;]]]></description>
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									<p>Negli ultimi anni si discute sempre di più sulle tassazioni che vedono coinvolte le vendite online soprattutto da parte dei colossi del web. Durante il G20 si è assistito all’evoluzione dei meccanismi fiscali, passando dalla digital tax e web tax ad un accordo transitorio; questo prevede una tassazione globale equa e l’eliminazione dei dazi USA. Vediamo di cosa si tratta e quando entrerà in vigore la global minimum tax.</p><h2>Digital tax e web tax: cosa sono?</h2><p>versione italiana della web tax. È stata introdotta con la Legge di Bilancio 2019, poi modificata con la Manovra 2020, al fine di regolamentare la fiscalità digitale.<br />I soggetti passivi obbligati a versare la digital tax sono coloro che:</p><ul><li>hanno realizzato nel mondo un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750.000.000 di euro;</li><li>hanno realizzato nel territorio dello Stato un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali non inferiore a 5.500.000 euro.</li></ul><h2>Global minimum tax: la relazione Ue e USA</h2><p>Durante il G20 svoltosi a Roma il 30 ed il 31 ottobre 2021, è stata raggiunta l’intesa sulla global minimum tax tra USA ed Ue.<br /><strong><br />La global tax è l’imposta globale sulle multinazionali;</strong> la tassa interessa i colossi del web (Amazon, Facebook, etc.) con un’aliquota minima del 15% sugli utili.<br />L’obiettivo dell’imposta è porre fine al trasferimento dei ricavi presso la sede fiscale in cui vi è un trattamento più favorevole ai fini IVA.</p><p><strong>L’intesa ha avuto un impatto positivo sulla relazione tra Ue ed USA, grazie all’accordo transitorio siglato tra 6 Paesi: Stati Uniti, Italia, Francia, Spagna, Austria e Regno Unito.</strong><br />I 6 Paesi si sono impegnati ad eliminare la digital tax, concedendo alle aziende un periodo transitorio con termine al 2023, durante il quale si assisterà all&#8217;eliminazione della tassa sui servizi digitali ed entrerà in vigore la nuova regolamentazione OCSE sulla tassazione minima (Global Minimum Tax).<br />Si avrà quindi il passaggio dalle attuali imposte sui servizi digitali alla nuova soluzione multilaterale.</p><h3>Accordo transitorio: cosa prevede?</h3><p><strong>L’accordo transitorio raggiunto durante il G20 ha l’obiettivo di rendere il regime fiscale internazionale più equo ed efficace;</strong> favorisce gli investimenti e la crescita dei Paesi. Si basa su due pilastri:</p><ul><li>tassazione dei profitti realizzati nei Paesi dove si svolge l’attività commerciale;</li><li>aliquota minima del 15% a livello globale per le imprese multinazionali.</li></ul><p>Nel periodo transitorio un Paese può maturare un credito d’imposta da utilizzare a detrazione della global tax, dall’anno in cui questa sarà applicata. Il credito d’imposta è pari all’eccedenza della digital tax rispetto alla global tax che sarebbe stata calcolata, ma non applicata in quanto non in vigore, essendo attivo il periodo transitorio.</p><h2>Rimozione dazi USA acciaio: l’intesa con l’Ue</h2><p>L’intesa tra Stati Uniti, Italia, Francia, Spagna, Austria e Regno Unito, ha portato all’abolizione dei dazi USA del 25% su alcune categorie di prodotti.<br /><strong>Joe Biden ha annunciato di rimuovere i dazi sulle esportazioni di acciaio e alluminio (rispettivamente del 25 % e del 10%)</strong> che l’amministrazione Trump aveva imposto nel 2018, in aggiunta a quelli già esistenti. Il motivo dichiarato era proteggere la sicurezza nazionale.</p><p>L’Unione europea, dal canto suo, ha dichiarato di eliminare i dazi da una serie di prodotti importati dagli USA.</p><p>La presidente della commissione europea Von Der Leyen e il presidente degli USA Biden hanno raggiunto un accordo globale per la produzione di acciaio e alluminio sostenibili; l’obiettivo è rilanciare le relazioni transatlantiche e partecipare attivamente alla lotta contro i cambiamenti climatici.</p><h2>Vendite online all’estero: la nostra consulenza per il tuo business</h2><p>Rispettare gli adempimenti IVA e le norme fiscali è fondamentale per non incorrere in rischi e sanzioni. I nostri esperti in fiscalità internazionale ti supportano nelle vendite online all’estero, mediante l’apertura e la gestione di posizioni IVA.</p><p><strong>La nostra è una consulenza personalizzata, in base al tuo business e alle tue esigenze.</strong></p><p>Compila il form per ricevere maggiori informazioni.</p>								</div>
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		<item>
		<title>Brexit e IVA: identificazione diretta in UK per le vendite a distanza</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/en/brexit-e-iva-uk-vendite-a-distanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 10:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rappresentanza Fiscale Estera]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[apertura partita IVA]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione diretta]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[Brexit e IVA hanno cambiato in modo radicale le regole per le vendite di beni tra UE e Regno Unito.Le cessioni non sono più intracomunitarie e richiedono una valutazione puntuale del ruolo del venditore, del valore delle spedizioni e del canale di vendita utilizzato. Questo articolo approfondisce come gestire l’IVA nelle vendite a distanza verso [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph"><strong>Brexit e IVA</strong> hanno cambiato in modo radicale <strong>le regole per le vendite di beni tra UE e Regno Unito.</strong><br>Le cessioni non sono più intracomunitarie e richiedono una valutazione puntuale del ruolo del venditore, del valore delle spedizioni e del canale di vendita utilizzato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo articolo approfondisce come gestire l’IVA nelle vendite a distanza verso il Regno Unito, chiarendo quando è necessaria l’identificazione diretta e come applicare correttamente le regole in vigore.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cos’è cambiato dopo la Brexit nei rapporti IVA tra UE e Regno Unito? </h2>



<p class="wp-block-paragraph">Dopo la Brexit, le vendite UE–UK non sono più intracomunitarie ma operazioni di importazione ed esportazione soggette a IVA e dogana.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dalla fine del periodo transitorio, il Regno Unito applica un sistema IVA autonomo. L’accordo di cooperazione con l’Unione europea disciplina gli scambi commerciali, ma non ripristina il regime IVA intracomunitario.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo significa che il trattamento fiscale delle vendite a distanza deve essere valutato secondo le regole britanniche, con particolare attenzione alla soglia di valore delle spedizioni e alla responsabilità dell’assolvimento dell’imposta.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come funzionano le vendite a distanza UE–Regno Unito? </h2>



<p class="wp-block-paragraph">Le vendite a distanza verso il Regno Unito seguono regole diverse in base al valore della spedizione, con una soglia chiave fissata a 135 sterline.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Le cessioni dall’UE verso il Regno Unito sono considerate esportazioni. La normativa UK distingue le operazioni in base al valore complessivo della spedizione, introducendo una soglia che incide direttamente sugli obblighi IVA e doganali del venditore.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Quando la spedizione è pari o inferiore a 135£? </h3>



<p class="wp-block-paragraph">Per spedizioni fino a 135£ l’IVA non si paga in dogana, ma viene applicata al momento della vendita e dichiarata nel Regno Unito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo scenario, il venditore europeo è generalmente tenuto a:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>aprire una <strong>partita IVA nel Regno Unito</strong></li>



<li>ottenere un <strong>codice EORI</strong>, se coinvolto come importatore</li>



<li>applicare l’IVA al momento della vendita</li>



<li>presentare dichiarazioni IVA periodiche</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">L’IVA non viene assolta all’importazione, ma gestita attraverso le dichiarazioni IVA periodiche secondo le regole britanniche.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Cosa succede se la spedizione supera le 135£? </h3>



<p class="wp-block-paragraph">Oltre le 135£, l’IVA viene gestita in fase di importazione e dipende dalla resa Incoterms utilizzata.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Quando il valore della spedizione supera la soglia, l’IVA e gli eventuali dazi sono dovuti in dogana. Il soggetto responsabile del pagamento dipende dalla resa contrattuale adottata.</p>



<h2 class="wp-block-heading">DDP e DAP: chi paga IVA e dazi dopo la Brexit? </h2>



<p class="wp-block-paragraph">Con DDP il venditore è responsabile di IVA, dazi e formalità doganali, mentre con DAP tali obblighi ricadono sull’importatore.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>DDP (Delivered Duty Paid)</strong>: il venditore si occupa di IVA, dazi e formalità doganali prima della consegna</li>



<li><strong>DAP (Delivered At Place)</strong>: l’acquirente assume il ruolo di importatore e paga IVA e dazi</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Se il venditore è identificato ai fini IVA in UK, può utilizzare il meccanismo di contabilità IVA posticipata, indicando l’imposta nella dichiarazione periodica senza versarla in dogana a ogni importazione.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come funziona il regime IVA UK per le vendite a distanza? </h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il regime IVA UK distingue tra vendite B2C e B2B e considera il ruolo dei marketplace.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La normativa britannica tiene conto di tre elementi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>valore della spedizione</li>



<li>tipologia di cliente</li>



<li>utilizzo o meno di un marketplace (OMP)</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">La soglia di 135£ si riferisce al valore complessivo della spedizione, non ai singoli articoli, ed è stata introdotta per semplificare la gestione fiscale delle spedizioni di basso valore.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Come gestire le vendite B2C sotto i 135£? </h3>



<p class="wp-block-paragraph">L’IVA è applicata al momento della vendita dal soggetto responsabile, che può essere il venditore o il marketplace.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Se la vendita avviene tramite marketplace, è generalmente il marketplace a:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>applicare l’IVA</li>



<li>dichiararla</li>



<li>versarla all’amministrazione fiscale britannica</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Se la vendita avviene senza marketplace, il venditore europeo identificato in UK resta responsabile della gestione IVA.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Come funzionano le vendite B2B sotto i 135£? </h3>



<p class="wp-block-paragraph">Nelle vendite B2B si applica il reverse charge, se l’acquirente ha una partita IVA UK valida.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In questo caso:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’acquirente comunica il proprio numero IVA UK</li>



<li>l’IVA è assolta dall’acquirente tramite inversione contabile</li>



<li>in fattura va indicato che l’imposta è a carico del cliente</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Se il numero IVA non è valido, la vendita deve essere trattata come B2C.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Perché l’identificazione diretta in UK è centrale? </h2>



<p class="wp-block-paragraph">L’identificazione diretta consente alle aziende UE di adempiere correttamente agli obblighi IVA nel Regno Unito.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La registrazione IVA è necessaria soprattutto per:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>vendite B2C</li>



<li>gestione di magazzini in UK</li>



<li>utilizzo di rese che attribuiscono al venditore il ruolo di importatore</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">La registrazione avviene presso <strong>HMRC</strong>, l’autorità fiscale e doganale britannica, e il numero IVA deve essere indicato nella documentazione commerciale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il supporto di Tecno VAT nella gestione IVA UK </h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Tecno VAT</strong> interviene nelle fasi chiave della gestione IVA UK, a partire dall’analisi del modello di vendita adottato dall’azienda. In particolare, il supporto riguarda:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la valutazione dell’obbligo di apertura della partita IVA nel Regno Unito</li>



<li>la gestione dell’identificazione diretta presso <strong>HMRC</strong></li>



<li>l’impostazione corretta dei flussi IVA in funzione del valore delle spedizioni</li>



<li>il coordinamento tra trattamento IVA e procedure doganali</li>



<li>il supporto nella gestione delle dichiarazioni IVA britanniche</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Questo approccio consente alle imprese di operare nel mercato UK con un assetto fiscale coerente rispetto alle regole post-Brexit, riducendo il rischio di errori in fase di importazione, fatturazione e dichiarazione.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magazzino merci in Ue: regime OSS o identificazione diretta IVA?</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/en/vendite-online-con-magazzini-in-ue-regime-oss-o-identificazione-diretta-iva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 08:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[ec sales list lista vendite intracomunitarie]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione diretta]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione diretta ai fini IVA]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[regime oss]]></category>
		<category><![CDATA[trasferimento merce in magazzini Ue]]></category>
		<category><![CDATA[vendite intracomunitarie]]></category>
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					<description><![CDATA[Il 1° luglio 2021 sono entrate in vigore nuove regole IVA per le vendite a distanza transfrontaliere. La riforma IVA riguarda i venditori che operano in Paesi Ue diversi da quello in cui risiedono e diversi da quello del consumatore finale. Il regime OSS e l’identificazione diretta consentono al venditore di assolvere agli obblighi fiscali. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8010" class="elementor elementor-8010" data-elementor-post-type="post">
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									<p>Il 1° luglio 2021 sono entrate in vigore nuove regole IVA per le vendite a distanza transfrontaliere. La riforma IVA riguarda i venditori che operano in Paesi Ue diversi da quello in cui risiedono e diversi da quello del consumatore finale. Il regime OSS e l’identificazione diretta consentono al venditore di assolvere agli obblighi fiscali. Vediamo nel dettaglio cosa cambia per le vendite online con magazzini in Ue.</p><h2>Prima e dopo la riforma IVA: ecco cosa è cambiato</h2><p>Prima della riforma IVA il venditore aveva l’obbligo di versare l’IVA nel Paese di destinazione della merce. Questo avveniva nel momento in cui si superava la soglia minima imposta da ogni Paese (da 35.000 a 100.000 euro, in base alle disposizioni dello Stato membro).<br /><strong>Con l’entrata in vigore della riforma per le vendite intracomunitarie, la soglia minima è stata unificata in tutta l’Unione europea. Il limite è 10.000 euro.</strong> Al di sotto di questa soglia il venditore paga l’IVA nel suo Paese, secondo le disposizioni IVA nazionali; superata tale soglia vi è l’obbligo di versare l’IVA nello Stato membro del destinatario.<br />Il venditore ha due alternative per poter assolvere gli obblighi fiscali:</p><ul><li>aprire la partita IVA in ogni Paese in cui sussistono vendite o trasferimenti di beni</li><li>iscriversi al regime OSS &#8211; One Stop Shop</li></ul><p>Vediamo in cosa si differenziano le due soluzioni.</p><h3>Identificazione diretta IVA: cos’è</h3><p><strong>L’identificazione diretta IVA è necessaria quando il venditore si trova in un Paese diverso da quello dell’acquirente e dal luogo in cui è depositata la merce.</strong> Il venditore ha l’obbligo di identificarsi fiscalmente nel Paese dove è situato il magazzino che contiene la merce da spedire, ogni volta che lo stock dei prodotti passa da un magazzino all’altro e nel Paese in cui è consegnata la merce.<br />L’identificazione diretta consente di applicare l’IVA dello Stato del destinatario sulle vendite effettuate.</p><h3>Come e quando accedere al regime OSS</h3><p><a href="https://tecnovat.it/regime-iva-oss-da-luglio-nuove-regole-per-le-vendite-online-in-ue/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Il regime OSS ha l’obiettivo di semplificare gli obblighi in materia di IVA.</a> Il venditore può decidere, in maniera volontaria, di aderire all’OSS anche se non supera la soglia minima di 10.000 euro; tale soglia si riferisce a tutte le vendite effettuate in Unione europea, nell’arco di un anno.<br />I soggetti che vendono all&#8217;interno dell&#8217;Ue possono aderire al regime OSS, evitando di identificarsi fiscalmente in ogni Paese in cui vendono. Il venditore che si avvale di magazzini deve aprire obbligatoriamente la partita IVA in ogni Paese in cui vi è il magazzino e ogni volta che la merce viene trasferita tra magazzini di diversi Stati dell&#8217;Unione. Il venditore che utilizza il regime OSS per le vendite intracomunitarie può inserirvi anche le vendite che avvengono tramite magazzini in Ue.</p><h2>Vendite online su marketplace ed EC Sales List per vendite intracomunitarie</h2><p>Quando un venditore si affida ad un marketplace può scegliere di dare in gestione o meno lo stock della merce che intende vendere. Se il venditore decide di darla in gestione, la merce viene depositata all’interno di uno dei magazzini presenti nei diversi Stati dell’Unione.<br />I magazzini Amazon e i magazzini Zalando, ad esempio, sono situati in diverse nazioni europee.<br />Ogni volta che la merce viene venduta in un Paese diverso o è trasferita da un magazzino all’altro, (es. Amazon FBA) il venditore deve presentare le Ec Sales List (ESL).<br />Le ESL sono liste in cui sono fornite informazioni sulle vendite intracomunitarie; servono a confermare che l’IVA è dichiarata in modo corretto ed integrale. Vanno presentate sia per le vendite B2C sia per le vendite B2B.</p><h3>Amazon FBA: i vantaggi delle vendite online con magazzini</h3><p><strong>Amazon FBA &#8211; Fulfillment by Amazon &#8211; è un servizio offerto ai venditori per aiutarli a gestire lo stock, il magazzino, le spedizioni e il servizio clienti.</strong> I venditori che utilizzano il servizio Amazon FBA spediscono la merce al centro di distribuzione, il quale la colloca all’interno dei diversi magazzini Amazon; da qui partono i prodotti destinati all’acquirente.<br />Uno dei vantaggi dell’utilizzo di questo servizio è che i prodotti diventano “prime”, quindi sono visualizzati prima rispetto a quelli che non appartengono a questa categoria. Ciò genera un aumento di clienti, vendite e fatturato.<br />La merce, prima di essere venduta, può essere trasferita da un deposito all’altro, su tutto il territorio Ue in cui sono presenti i magazzini del marketplace. Questo passaggio obbliga il venditore all’iscrizione al regime OSS o ad identificarsi fiscalmente.</p><h2>Per le tue vendite online in Ue affidati alle competenze dei consulenti Tecno VAT</h2><p>Vendi online su marketplace in Ue o vuoi espandere il tuo business fuori dai confini nazionali?</p><p>Ecco cosa facciamo per te:</p><ul><li><strong>Iscrizione al regime OSS One Stop Shop:</strong> ci occupiamo della registrazione e della dichiarazione IVA, con cadenza trimestrale</li><li><strong>Identificazione fiscale:</strong> apriamo posizioni IVA in tutte le località in cui sono presenti i magazzini dei marketplace in cui vendi; gestiamo la dichiarazione IVA con l’Agenzia delle Entrate del Paese in cui la tua impresa è identificata fiscalmente</li><li><strong>Ec Sales List:</strong> gestiamo con cadenza mensile o trimestrale le tue liste di vendite intracomunitarie e i trasferimenti di merce da un magazzino all’altro dell’Unione europea</li></ul><p>Inquadrare correttamente la propria posizione da un punto di vista fiscale e tributario è necessario per non incorrere in rischi e sanzioni.</p><p><strong>In Tecno VAT trovi esperti multilingua in consulenza fiscale internazionale. </strong><br /><strong>Contattaci, valutiamo insieme il servizio migliore per le tue vendite online all’estero.</strong></p>								</div>
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		<title>Fiscalità internazionale: le misure di sostegno in tema di versamenti, rimborsi e adempimenti</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/en/proroga-versamenti-e-rimborsi-iva-le-misure-adottate-in-italia-e-nel-mondo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 08:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione diretta]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso iva pagata all'estero]]></category>
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					<description><![CDATA[I rinvii previsti dall&#8217;art. 62 del Decreto Cura Italia hanno generato un po&#8217; di confusione tra i soggetti interessati, specie tra gli operatori economici non residenti in Italia. Si tratta della questione legata al domicilio fiscale, un requisito che risulta ancora poco chiaro.Vediamo insieme come affrontare questo problema e conosciamo le misure adottate nel mondo [&#8230;]]]></description>
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									<p>I rinvii previsti dall&#8217;art. 62 del Decreto Cura Italia hanno generato un po&#8217; di confusione tra i soggetti interessati, specie tra gli operatori economici non residenti in Italia. Si tratta della questione legata al domicilio fiscale, un requisito che risulta ancora poco chiaro.<br />Vediamo insieme come affrontare questo problema e conosciamo le misure adottate nel mondo in materia di versamenti Iva, scadenze e rimborsi.</p><h2>Decreto Cura Italia e domicilio fiscale: concetti da definire</h2><p>L&#8217;emergenza del Covid -19 sta mettendo a dura prova imprese, lavoratori e famiglie del territorio italiano; soggetti che dall&#8217;inizio del mese di marzo hanno dovuto fare i conti con rallentamenti e chiusure di attività produttive.</p><p>Con l&#8217;intento di agire a sostegno dei contribuenti e delle realtà imprenditoriali italiane, in data 17 marzo il Governo emana il cosiddetto Decreto Cura Italia – D. L. n. 18 del 17/03/2020 – e annuncia la pubblicazione del prossimo decreto di aprile.</p><p><strong>Con il Decreto Cura Italia il Governo ha attivato diverse misure di sostegno:</strong> sospensioni, dilazioni e differimenti in materia di versamenti tributari, fiscali, rimborsi e imposte varie.</p><p>Nonostante le relazioni tecniche fornite dal Governo e le prime circolari diffuse dall&#8217;Agenzia delle Entrate, ci sono ancora dei chiarimenti che alcuni contribuenti stentano a ricevere; in particolare, in merito alla <strong>sospensione degli adempimenti in scadenza tra l&#8217;8 marzo e il 31 maggio.</strong></p><p>L&#8217;art. 62 del Decreto Cura Italia di marzo, infatti, fissa al 30 giugno 2020 il pagamento di tali adempimenti estendendo il beneficio ai soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legalo o operativa nel territorio italiano.</p><p><strong>Quali sono gli adempimenti oggetto di rinvio dei termini?</strong> Eccone alcuni:</p><ul><li>presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2019</li><li>modello di richiesta di rimborso Iva in eccedenza (modello TR in scadenza al 30 aprile 2020)</li><li>liquidazione Iva primo semestre 2020</li><li>presentazione modelli Intrastat per i mesi di febbraio, marzo, aprile e prima parte del primo trimestre 2020</li><li>presentazione di dichiarazioni di successione e di scritture private</li></ul><h2>Domicilio fiscale e identificazione diretta: ecco cosa fare</h2><p>Sebbene l&#8217;Agenzia delle Entrate abbia già diffuso chiarimenti in merito alle disposizioni del Decreto Cura Italia con le circolari di marzo e con la circolare n. 8/E del 3 aprile – consultabili nella sezione online dell&#8217;ente – resta ancora da capire cosa s&#8217;intende per domicilio fiscale.<br /><strong>I soggetti non residenti identificati fiscalmente in Italia</strong> o che hanno <strong>nominato un rappresentante fiscale</strong> possono beneficiare anch&#8217;essi del termine differito al 30 giugno?</p><p>Secondo il D. Lgs. 191/2002, art. 35 -ter del D.P.R. 633/1972, lo Stato italiano recepisce la direttiva europea n. 2000/65/CE e riconosce la possibilità ai soggetti non residenti in Italia di procedere all&#8217;attribuzione della partita Iva ai fini dell&#8217;adempimento delle norme italiane in materia fiscale, relative a cessione di beni e prestazioni di servizi.<br />Tale possibilità viene riconosciuta attraverso l&#8217;identificazione diretta o mediante la nomina di un rappresentante fiscale (art. 17 D.P.R. 633/1972).</p><p>La registrazione dell&#8217;attività di un soggetto non residente per l&#8217;identificazione diretta viene affidata al Centro Operativo dell&#8217;Agenzia delle Entrate di Pescara; sede presso cui il soggetto non residente affida il proprio <strong>domicilio fiscale. </strong>Quest&#8217;ultimo non viene usato per l&#8217;inoltro di normali comunicazioni – inviate alla sede legale – bensì come riferimento per eventuali contenziosi tributari o procedure in contraddittorio con l&#8217;ente impositore.</p><p>Procedura simile anche in caso di nomina di rappresentante fiscale, con utilizzo del domicilio di quest&#8217;ultimo per l&#8217;inoltro di normali comunicazioni.</p><p>Ai soggetti non residenti con identificazione fiscale in Italia e a coloro che hanno nominato un rappresentante fiscale non resta altro che <strong>attendere e sperare in ulteriori chiarimenti delle autorità.</strong></p><h2>Emergenza Covid-19: l&#8217;invito dell&#8217;UE e le misure adottate nel mondo</h2><p>In poche settimane il Coronavirus si è diffuso in più Stati, europei e non, e con esso anche i provvedimenti a sostegno dell&#8217;economia globale.</p><p>L&#8217;Unione Europea ha raccomandato a tutti gli Stati membri di prevedere misure immediate a sostegno delle imprese e dei contribuenti, attraverso differimenti per versamenti Iva e imposte.</p><p><strong>L&#8217;Austria</strong> prevede sostegni in materia fiscale per imprese e contribuenti in difficoltà attraverso il rinvio delle date di scadenza per pagamenti Iva e la riduzione degli interessi per versamenti in ritardo.</p><p><strong>Il Belgio</strong> introduce sgravi fiscali per le società che dimostrano di essere in difficoltà generata dal Covid-19. Sono previste: l&#8217;esenzione da multe e da interessi di mora, una distribuzione per pagamenti Iva, ritenute alla fonte professionale e imposte sul reddito delle società.<br />È indetto, inoltre, il differimento di due mesi per i versamenti e di due settimane per le dichiarazioni periodiche.</p><p><strong>La Spagna</strong> interviene con la sospensione di pagamenti Iva e delle tasse per le piccole imprese, ossia quelle i cui ricavi annuali non superano i 6 milioni di euro. Un provvedimento che non vale per le grandi imprese e in caso di Iva dovuta superiore a 30 milioni di euro.<br />Il 12 marzo il governo spagnolo ha emanato il regio decreto legge 7/200 con ulteriori misure flessibili dedicate a PMI e lavoratori.</p><p><strong>A Cipro</strong> vengono ridotte le aliquote ordinarie, sospesi per due mesi i versamenti delle imposte per le imprese con fatturato inferiore ad un milione di euro e vengono previste ulteriori possibilità di concordare piani rateali per pagamenti fino a novembre 2020.</p><p><strong>In Romania</strong> vengono sospese le verifiche fiscali e posticipate alcune scadenze, tra cui: rimborsi per i crediti (a partire dal 1° aprile) e presentazione della dichiarazione dei redditi (25 aprile).</p><p>Infine <strong>la Danimarca,</strong> che prevede scadenze rinviate di versamenti Iva per società con fatturato superiore a 50 milioni di DKK.</p><p><strong>Tuttavia, queste procedure riguardano solo le società residenti; per quelle non residenti le disposizioni a favore di un differimento dei pagamenti risultano ancora incerte.</strong></p><h2>Fiscalità internazionale e rappresentanza fiscale: il nostro team non ti abbandona</h2><p>Se hai bisogno di <strong>procedere all&#8217;identificazione diretta o nominare un rappresentante fiscale</strong> in Europa per adempiere ai versamenti Iva o se necessiti di un aiuto per ottenere il <strong>rimborso dell&#8217;Iva pagata all&#8217;estero</strong> contattaci.</p><p>Ti offriamo tutta la nostra pluriennale esperienza per superare insieme le difficoltà di questo momento.</p>								</div>
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		<title>Prova cessione intracomunitaria: tra imponibilità Iva e trasferimento dei beni</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/en/cessioni-intracomunitarie-i-tuoi-beni-in-ue-con-il-rappresentante-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 08:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rappresentanza Fiscale Estera]]></category>
		<category><![CDATA[cessioni intracomunitarie]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione diretta]]></category>
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					<description><![CDATA[Dal 1° gennaio 2020 il trasferimento fisico dei beni interessati da una cessione intracomunitaria deve essere testimoniato con documenti e dichiarazioni. Vediamo cosa cambia per gli operatori UE e come adempiere agli obblighi Iva con la nomina di un rappresentante fiscale in loco. Cessioni intracomunitarie: operazione imponibile o non imponibile Iva? La cessione intracomunitaria riguarda [&#8230;]]]></description>
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									<p>Dal 1° gennaio 2020 il trasferimento fisico dei beni interessati da una cessione intracomunitaria deve essere testimoniato con documenti e dichiarazioni. Vediamo cosa cambia per gli operatori UE e come adempiere agli obblighi Iva con la nomina di un rappresentante fiscale in loco.</p><h2>Cessioni intracomunitarie: operazione imponibile o non imponibile Iva?</h2><p>La cessione intracomunitaria riguarda l&#8217;operazione di vendita di un bene o di un servizio che avviene tra due soggetti imprenditoriali residenti in due diversi paesi UE.</p><p>Il comma 1 dell&#8217;art. 41 del D. L. 331/1993 prevede che per questo tipo di cessioni è possibile godere del regime di non imponibilità Iva solo se presenti precise condizioni:</p><ul><li>Onerosità dell&#8217;operazione di vendita</li><li>Trasferimento del titolo di proprietà del bene o del servizio</li><li>Status di operatore economico dei soggetti coinvolti, ossia soggetti passivi iva</li><li>Trasferimento fisico del bene dal luogo del venditore al luogo dell’acquirente</li></ul><p><strong>Se manca anche uno solo di questi requisiti il regime di non imponibilità Iva non può essere applicato.</strong> Per i trasgressori è prevista una sanzione di importo compreso tra il 90 e il 180% dell&#8217;Iva dovuta.</p><p>Chi intende effettuare cessioni intracomunitarie senza avvalersi del regime di non imponibilità Iva deve procedere all&#8217;identificazione diretta dell’impresa o alla nomina del rappresentante fiscale.</p><h2>Un trasferimento con prove a seguito: le novità del 2020</h2><p>La normativa in materia di cessioni intracomunitarie ha subito una modifica con l&#8217;introduzione dell’art. 45 bis al Regolamento UE 282/2011. Un cambiamento entrato in vigore il 1° gennaio 2020 e che muta la norma in materia di prove documentali da produrre per testimoniare l&#8217;avvenuto trasferimento del bene.</p><p>Finora, infatti, la Direttiva 2006/112/CE lasciava i legislatori nazionali dei paesi UE coinvolti nella cessione piuttosto liberi di definire il tipo di prove da far seguire al passaggio fisico dei beni, senza mai ottenere però risultati vincenti.</p><p>Ecco dunque che, per limitare l&#8217;evasione fiscale in tema di commercio internazionale, <strong>l&#8217;UE mette un punto alla questione e introduce due nuove prove da produrre:</strong></p><ol><li>Documenti relativi al trasporto o alla spedizione di beni: documento o CRM firmato, polizza di carico, fattura di trasporto aereo oppure fattura emessa dallo spedizioniere</li><li>Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o per il trasporto di beni</li><li>Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità – anche un notaio – a conferma dell&#8217;arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione</li><li>Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che conferma la ricezione e il deposito del bene</li></ol><p>Inoltre, nel rispetto di quanto già previsto dall&#8217;art. 43 dello stesso Regolamento, i soggetti coinvolti nella cessione intracomunitaria devono produrre ulteriori prove che si differenziano in base al soggetto su cui ricade l&#8217;onere del trasporto dei beni:</p><ul><li>Se a carico del venditore, spediti o trasportati, o da un soggetto terzo per suo conto</li><li>Se a carico dell&#8217;acquirente, spediti o trasportati, o da un soggetto terzo per suo conto</li></ul><p>Questa documentazione viene seguita da ulteriori dichiarazioni e attestazioni, che variano caso per caso, da conservare per evitare le sanzioni previste dalla norma in caso di violazioni della legislazione corrente.</p><p>Infine, i soggetti che scelgono di adottare la clausola ex work – ancora vigente – devono inoltre continuare a compilare correttamente il registro dei trasportatori in loro possesso.</p><h2>Le cessioni intracomunitarie con un rappresentante fiscale</h2><p>Le aziende interessate dalle cessioni intracomunitarie possono scegliere di agire nel regime di imponibilità Iva procedendo con il versamento di quanto dovuto nel paese comunitario coinvolto nella cessione.</p><p>Contatta il nostro team per capire se procedere all&#8217;identificazione diretta o alla nomina di un rappresentante fiscale.</p><p><strong>Compila il form per saperne di più.</strong></p>								</div>
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		<title>Partita Iva comunitaria: cos&#8217;è e perché è importante per le operazioni intracomunitarie</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/en/partita-iva-comunitaria-identificazione-diretta-per-vendite-all-estero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 08:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rappresentanza Fiscale Estera]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione diretta]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[partita iva comunitaria]]></category>
		<category><![CDATA[rappresentante fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[Estendere la propria attività all&#8217;estero significa consentire al proprio business di posizionarsi su nuovi mercati; ciò comporta innumerevoli vantaggi, tra cui: maggiore competitività, aumento del fatturato d&#8217;impresa, accesso a nuove risorse finanziarie e molto altro. I soggetti imprenditoriali che intendono avviare scambi commerciali con paesi europei devono acquisire la partita Iva comunitaria, iscriversi al VIES [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="6572" class="elementor elementor-6572" data-elementor-post-type="post">
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									<p><span style="font-weight: 400;">Estendere la propria attività all&#8217;estero significa consentire al proprio business di posizionarsi su nuovi mercati; ciò comporta innumerevoli vantaggi, tra cui: maggiore competitività, aumento del fatturato d&#8217;impresa, accesso a nuove risorse finanziarie e molto altro. I soggetti imprenditoriali che intendono avviare scambi commerciali con paesi europei devono acquisire la partita Iva comunitaria, iscriversi al VIES e adempiere agli obblighi correlati. Scopriamo di più.</span></p><h2><span style="font-weight: 400;">Partita Iva comunitaria: cos&#8217;è</span></h2><p><span style="font-weight: 400;">La partita Iva comunitaria è un codice necessario per chi</span><span style="font-weight: 400;"> vuole fare scambi commerciali (solo acquisti, solo vendite o entrambi) con i paesi della comunità europea. I soggetti imprenditoriali che intendono intraprendere operazioni intracomunitarie devono comunicarlo all&#8217;Agenzia delle Entrate e avviare un iter che gli consentirà di emettere/ricevere fatture verso e da paesi UE.</span></p><h3><b>Come ottenere la partita Iva comunitaria</b></h3><p> </p><p>I soggetti che aprono per la prima volta una partita Iva e che vogliono ottenere l&#8217;autorizzazione a compiere operazioni intracomunitarie devono esplicitarlo nel modulo di dichiarazione attività compilando il campo &#8220;operazioni intracomunitarie&#8221; del quadro I. Ricordiamo che i soggetti diversi dalle persone fisiche devono utilizzare il modello AA7, le imprese individuali e i lavoratori autonomi, invece, il modello AA9.</p><p>Coloro che già possiedono una partita Iva italiana devono, invece, rivolgersi all&#8217;Agenzia delle Entrate richiedendo<strong> l&#8217;iscrizione al VIES</strong> (<a href="https://tecnovat.it/operazioni-intracomunitarie-obbligo-iscrizione-vies-e-nomina-rappresentante-fiscale/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vat Information Exchange System</a>). Quest&#8217;ultimo è <span style="font-weight: 400;">l&#8217;archivio informatico europeo sull&#8217;IVA, il quale consente di controllare la validità di una partita Iva e favorisce </span>scambi di informazioni<span style="font-weight: 400;"> tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell&#8217;UE. </span></p><h3>Partita Iva comunitaria: quali oneri comporta?</h3><p>Chi possiede la partita Iva comunitaria è obbligato alla <strong>presentazione trimestrale degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie compiute</strong> (sia acquisti che vendite). Coloro che non rispettano tale obbligo, evitando la presentazione degli elenchi per quattro mesi consecutivi, rischiano la cancellazione dal VIES da parte dell&#8217;Agenzia delle Entrate. Quest&#8217;ultima avrà luogo a seguito della comunicazione che l&#8217;ente inoltra al contribuente, a scopo informativo, e avrà effetto a partire dal 60° giorno successivo alla data della comunicazione.</p><h3><b>Chi può richiedere la partita Iva comunitaria?</b></h3><p>Possono richiedere la partita Iva comunitaria tutti i soggetti che esercitano attività d&#8217;impresa, arte o professione nel territorio di uno Stato membro o che vi istituiscono una stabile organizzazione. Anche i soggetti non residenti possono ottenere la partita Iva comunitaria, ma ad alcune condizioni:</p><ul><li>che si identifichino nel territorio nominando un rappresentante fiscale</li><li>che presentino richiesta di identificazione diretta ai fini Iva</li></ul><p><span style="font-weight: 400;">Tutti i soggetti che svolgono operazioni rilevanti ai fini IVA devono <strong>presentare la </strong></span><strong>DIA o la SCIA</strong><span style="font-weight: 400;"><strong>,</strong> compilando un apposito modello, scaricabile on line.</span></p><h4><b>Dichiarazione di inizio attività e Scia: quali sono le differenze?</b></h4><p>La dichiarazione di inizio attività (DIA)<span style="font-weight: 400;"> è stata introdotta per la prima volta nel 1985 con la </span>Legge n. 47/1985<span style="font-weight: 400;">, al fine di snellire le pratiche burocratiche necessarie alla realizzazione di alcuni interventi di natura edilizia. </span><span style="font-weight: 400;">La dichiarazione va presentata compilando il modello AA9/11 entro 30 giorni dalla data d&#8217;inizio dell&#8217;attività, quindi prima di qualsiasi operazione attiva e passiva, riconducibile all&#8217;attività da svolgere. </span><span style="font-weight: 400;">Sul modello bisogna riportare i seguenti dati:</span></p><ul><li><span style="font-weight: 400;">attività che si esercita</span></li><li><span style="font-weight: 400;">codice Ateco – codice alfanumerico tramite cui l&#8217;ISTAT classifica le attività economiche</span></li><li><span style="font-weight: 400;">una descrizione del luogo in cui si esercita l&#8217;attività lavorativa</span></li><li><span style="font-weight: 400;">volume d&#8217;affari presunto</span></li><li><span style="font-weight: 400;">luogo in cui sono conservate le scritture contabili</span></li><li><span style="font-weight: 400;">in quale regime fiscale si rientra</span></li><li><span style="font-weight: 400;">indirizzo di posta elettronica, sito web</span></li><li><span style="font-weight: 400;">dati catastali del luogo dove si svolge l&#8217;attività</span></li></ul><p>La <strong>SCIA &#8211; Segnalazione Certificata Inizio Attività</strong><span style="font-weight: 400;"><strong> &#8211;</strong> è l&#8217;autocertificazione con cui l&#8217;imprenditore conferma di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi utili per avviare la propria attività economica. </span><span style="font-weight: 400;">La Scia va presentata prima dell&#8217;inizio, della modifica o della cessazione dell&#8217;attività economica. </span><span style="font-weight: 400;">Alla presentazione è legata la ricezione della ricevuta dell&#8217;ufficio competente; da questo momento l&#8217;impresa può avviare la propria attività.<br /></span><span style="font-weight: 400;"><strong>Per quali attività economiche vige l&#8217;obbligo di presentazione SCIA?</strong> Attività del settore commerciale</span><span style="font-weight: 400;"> (ristorazione, negozi, e-commerce), artigianali e turistiche. </span><span style="font-weight: 400;">Anche chi possiede e-commerce senza magazzino, opera in dropshipping o utilizzando la logistica di Amazon, deve presentare la SCIA. </span></p><h2><b>E-commerce e regime Iva delle vendite a distanza</b></h2><p><span style="font-weight: 400;">I soggetti imprenditoriali (passivi ai fini Iva) che vendono online i propri prodotti a soggetti non passivi ai fini Iva, dunque privati, devono rispettare le soglie Iva definite dalla direttiva europea. <strong>Il regime delle vendite a distanza si applica nei seguenti casi:</strong></span></p><ol><li><span style="font-weight: 400;">i beni sono spediti dal venditore o per suo conto dall&#8217;acquirente</span></li><li><span style="font-weight: 400;">le vendite avvengono tra Stati membri dell&#8217;Unione europea </span></li><li><span style="font-weight: 400;">l&#8217;acquirente è una persona fisica non identificata ai fini Iva o non si dispone di una partita Iva</span></li></ol><p><span style="font-weight: 400;">La normativa vigente prevede che per le operazioni intracomunitarie per le vendite a distanza sia applicata la </span>tassazione nel Paese UE di destinazione<span style="font-weight: 400;">, se le vendite effettuate in quel Paese superano una determinata soglia annua. </span><span style="font-weight: 400;">La tassazione nel Paese di destinazione nelle vendite a distanza si applica a partire dalla prima cessione con la quale si è sforata la soglia minima, quindi, poi per tutte quelle effettuate nell&#8217;anno in corso e in quello successivo. </span></p><p><em><span style="font-weight: 400;">Al superamento della soglia la società deve identificarsi ai fini Iva nello Stato di interesse o nominare un rappresentante fiscale.</span></em></p><p><strong>Operazioni attive: quando l&#8217;Iva è applicata nel Paese UE di destinazione</strong></p><ul><li><span style="font-weight: 400;">i beni sono spediti dal venditore/fornitore, o per suo conto, in un altro Paese UE, a privati che non sono tenuti ad applicare l&#8217;imposta sugli acquisti intracomunitari;</span></li><li><span style="font-weight: 400;">le cessioni effettuate in altro Stato UE sono superiori a 100.000 euro, per l&#8217;anno precedente o in corso;</span></li><li><span style="font-weight: 400;">le cessioni effettuate in altro Stato UE superano la soglia minima stabilita dal Paese di destinazione.</span></li></ul><p><b>Operazioni passive: quando l&#8217;Iva è applicata in Italia</b></p><ul><li><span style="font-weight: 400;">i beni sono spediti nello Stato del venditore/fornitore, o per suo conto, da un altro Paese UE, nei confronti di persone fisiche non soggetti d&#8217;imposta;</span></li><li><span style="font-weight: 400;">le cessioni effettuate in Italia sono superiori a 35.000 euro, per l&#8217;anno precedente o in corso.</span></li></ul><p><span style="font-weight: 400;">Per le vendite per cui è applicata l&#8217;Iva del Paese di destinazione – nel caso di superamento soglia – è necessario, quindi, identificarsi ai fini IVA nel Paese UE destinatario. </span><span style="font-weight: 400;">La soglia massima in Italia è 35.000 euro, così come in Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Spagna, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.</span></p><h2><b>L&#8217;adesione al Moss per la vendita dei servizi digitali</b></h2><p><span style="font-weight: 400;">Il Mini One Stop Shop &#8211; MOSS &#8211;</span><span style="font-weight: 400;"> è un </span>regime IVA opzionale<span style="font-weight: 400;"> che può essere adottato da coloro che <strong>vendono servizi digitali</strong> nell&#8217;ambito dell&#8217;Unione Europea – </span>prestazioni TTE<span style="font-weight: 400;"> e </span>servizi elettronici B2C<span style="font-weight: 400;">. </span><span style="font-weight: 400;">Vi si può aderire nel caso di transazioni verso clienti privati che non siano soggetti passivi IVA e ci si occupi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, servizi digitali, quali hosting, software, musica, videogiochi, etc. </span><span style="font-weight: 400;">Solo in questi casi, la soglia minima si abbassa a 10.000 euro per tutti i paesi UE, infatti lo scopo del regime MOSS è evitare l&#8217;identificazione IVA in ogni paese in cui vi sono operazioni di vendita intracomunitarie. In questo caso, quindi, le prestazioni IVA sono imponibili nel paese UE del venditore, non nel paese di destinazione.</span></p><h2><b>Identificazione diretta e rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi Iva in UE</b></h2><p><span style="font-weight: 400;">In caso di soggetto non residente e/o superamento della soglia minima nei paesi dell&#8217;UE, per poter assolvere agli obblighi Iva bisogna <strong>ricorrere all&#8217;</strong></span><strong>identificazione diretta</strong> nei paesi<span style="font-weight: 400;"> in cui vendi o </span><b>nominare un rappresentante fiscale</b><span style="font-weight: 400;">. </span></p><p><span style="font-weight: 400;">È importante sfruttare ogni possibilità di contatto commerciale con l&#8217;estero, ma è necessario prestare attenzione alle leggi imposte dall&#8217;Unione Europea, quindi regolarizzare la posizione fiscale.</span></p><p><span style="font-weight: 400;"><strong>In Tecno Vat trovi esperti in fiscalità internazionale madrelingua pronti ad aiutarti.</strong> Contattaci.</span></p>								</div>
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		<title>Identificazione diretta IVA o nomina rappresentante fiscale?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 08:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rappresentanza Fiscale Estera]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione diretta]]></category>
		<category><![CDATA[numero di identificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Rappresentanza fiscale estera]]></category>
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					<description><![CDATA[Commercializzare con l’estero senza perdere di vista gli obblighi fiscali. Per vendere prodotti e/o prestare servizi in UE o all&#8217;estero bisogna procedere nel rispetto di tutti gli adempimenti normativi previsti ai fini fiscali. Esistono disposizioni legislative che permettono di evitare la costituzione di un&#8217;organizzazione stabile nei Paesi stranieri con cui si effettuano scambi commerciali. Scopriamo [&#8230;]]]></description>
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									<p><strong>Commercializzare con l’estero senza perdere di vista gli obblighi fiscali.</strong></p><p>Per vendere prodotti e/o prestare servizi in UE o all&#8217;estero bisogna procedere nel rispetto di tutti gli adempimenti normativi previsti ai fini fiscali. Esistono disposizioni legislative che permettono di evitare la costituzione di un&#8217;organizzazione stabile nei Paesi stranieri con cui si effettuano scambi commerciali. Scopriamo quando bisogna procedere con l&#8217;identificazione diretta e quando nominare un rappresentante fiscale.</p><h2>Identificazione diretta ai fini IVA o fiscale: cos&#8217;è?</h2><p>Per identificazione diretta s&#8217;intende la possibilità di <strong>commercializzare in territorio estero senza dover costituire un&#8217;organizzazione stabile</strong> nel territorio di interesse.</p><p>Questo sistema è stato introdotto in Italia con il decreto legislativo n. 191 del 2002 in recepimento della direttiva europea n. 2000/65/CE, attualmente riconosciuta negli articoli 204 e s. della direttiva UE n. 2006/112/CE.</p><p>Nato dall&#8217;esigenza di rendere più agevoli le operazioni commerciali ai fini degli adempimenti IVA nei differenti Stati dell&#8217;UE, questo decreto riconosce la duplice possibilità di identificare la propria azienda o la propria realtà commerciale attraverso l&#8217;identificazione diretta o attraverso la nomina di un rappresentante fiscale.</p><h3>Chi deve ricorrere all&#8217;identificazione diretta?</h3><p>I soggetti tenuti a procedere all&#8217;identificazione diretta sono tutti quelli che esercitano attività d&#8217;impresa, arte o professione in un altro Stato membro dell&#8217;UE e che non hanno un&#8217;organizzazione stabile nello Stato interessato. È possibile identificare la propria azienda anche in più Stati, comunitari o paesi terzi, per rispondere agli obblighi fiscali da adempiere e per evitare sanzioni o penali.</p><p><strong>Non è possibile procedere all&#8217;identificazione diretta se è stato già nominato un rappresentante fiscale nello Stato interessato dallo scambio commerciale.</strong></p><p>Anche gli e-commerce sono tenuti a regolarizzare la loro posizione fiscale in quanto si occupano di vendita di beni in località talvolta estere. Per questa categoria imprenditoriale bisogna però fare una distinzione sul fatturato. Mentre per gli e-commerce che commercializzano prodotti vinicoli è sempre obbligatorio procedere all&#8217;apertura di una posizione fiscale, per le altre categorie di e-commerce l&#8217;obbligo vige solo quando viene superata una data soglia di fatturato.</p><h2>Numero di identificazione fiscale o codice di identificazione fiscale</h2><p>Il numero di identificazione fiscale &#8211; o codice di identificazione fiscale &#8211; è richiesto e utilizzato dalle autorità governative locali per identificare persone e aziende al fine di valutare le tasse dovute per legge. Il luogo in cui risiede la persona o l&#8217;azienda e la modalità di gestione di quest&#8217;ultima sono fattori determinanti per il numero di identificazione fiscale. All&#8217;occorrenza, i soggetti imprenditoriali che scelgono di farsi rappresentare ai fini Iva all&#8217;estero o nell&#8217;UE &#8211; affidandosi ad esperti di consulenza fiscale estera &#8211; possono chiedere loro un supporto pratico per recuperare il proprio numero/codice di identificazione fiscale.</p><h2>Nomina del rappresentante fiscale</h2><p>Le realtà commerciali che non hanno costituito un&#8217;organizzazione stabile nel territorio di interesse e non hanno effettuato l&#8217;identificazione diretta possono nominare un <strong>rappresentante fiscale in loco.</strong> Si tratta di un soggetto che rappresenta l&#8217;azienda &#8211; o la realtà commerciale &#8211; nel territorio estero e che si rapporta con le autorità locali.</p><p>Per alcune operazioni intracomunitarie, laddove non esiste un&#8217;organizzazione stabile o identificazione diretta, bisogna obbligatoriamente nominare un rappresentante fiscale. Questo avviene quando:</p><ul><li>Vengono effettuate operazioni rilevanti in Italia il cui acquirente, essendo soggetto privato, non può assolvere l&#8217;imposta</li><li>Vengono effettuate vendite a distanza di beni mobili materiali in Italia da un soggetto passivo in un altro paese dell&#8217;UE</li><li>Vengono importati beni per esigenze della propria impresa</li><li>Vengono introdotti beni esteri da operatori dell&#8217;UE a seguito di acquisto da soggetti italiani</li></ul><p>Inoltre, a seguito della recente introduzione della Legge Macron, le aziende che effettuano trasporti o attività di cabotaggio in suolo francese devono obbligatoriamente nominare un rappresentante fiscale in loco.</p><h2>Identificazione diretta o nomina rappresentante fiscale: la soluzione è Tecno Vat</h2><p>I soggetti imprenditoriali non residenti che vogliono procedere all&#8217;identificazione diretta devono acquisire uno status. Avviare, quindi, una procedura che inizia con l&#8217;analisi della normativa fiscale del Paese estero e continua con il compimento di una serie di operazioni volte a definire le competenze, le eventuali figure professionali e gli altri adempimenti amministrativi previsti.<br />La nomina, invece, del rappresentante fiscale avviene attraverso un atto pubblico, una scrittura registrata o una lettera annotata in un apposito registro.</p><p>In entrambi i casi, in Tecno Vat trovi professionisti madrelingua esperti in fiscalità internazionale, pronti a seguirti step by step.</p><p><strong>Possiamo gestire le tue posizioni fiscali ovunque tu ne abbia bisogno. </strong><strong>Lascia fare a noi!</strong></p>								</div>
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