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Obblighi CBAM 2025: cosa cambia con il nuovo Regolamento (UE) 2025/2083

Gli obblighi CBAM del 2025 segnano l’avvio di una fase più chiara e strutturata del meccanismo europeo, grazie al Regolamento (UE) 2025/2083 che definisce soglie precise, nuove scadenze e criteri operativi più ordinati. Le imprese devono contare su dati affidabili, strumenti digitali adeguati e una tracciabilità continua per gestire questo nuovo assetto.

L’articolo approfondisce tutte le novità CBAM 2025 e analizza come cambia, nella pratica, la compliance per gli importatori europei.

Cosa cambia per gli importatori

Le novità CBAM 2025 introducono un quadro più chiaro e strutturato per l’applicazione del meccanismo previsto dal Regolamento (UE) 2025/2083, che riorganizza l’intero sistema con regole più leggibili e criteri operativi definiti. Il nuovo impianto normativo porta maggiore stabilità a un processo che finora ha richiesto alle imprese un notevole sforzo interpretativo, grazie a una soglia di esenzione più precisa, un calendario delle dichiarazioni più lineare e nuove indicazioni per la gestione dei certificati.

Il Regolamento amplia anche il perimetro del carbon price riconoscibile lungo la filiera e consente l’uso di valori predefiniti per le emissioni incorporate, creando un sistema che punta a coniugare semplificazione e responsabilità.

Un quadro normativo che cambia la struttura del meccanismo

Il Regolamento (UE) 2025/2083 non si limita a correggere alcune procedure del CBAM: introduce una struttura più rigorosa che ridisegna l’intero funzionamento del meccanismo. La norma elimina molte delle ambiguità emerse nella fase transitoria e definisce criteri operativi più chiari per tre aree cruciali: la determinazione dei volumi di riferimento, la gestione dei certificati e il riconoscimento del carbon price sostenuto lungo la filiera internazionale.

Questa revisione non ha un valore formale. Incide sulla qualità dei dati che le imprese devono raccogliere, sul modo in cui devono essere archiviati e sulla capacità delle aziende di dimostrare ogni passaggio della dichiarazione CBAM. Il Regolamento introduce infatti un principio chiaro: la conformità non dipende solo dall’invio della dichiarazione, ma dalla tracciabilità dell’intero processo.

La richiesta di dati verificabili, coerenti e costantemente aggiornati trasforma la dichiarazione CBAM in un esercizio che coinvolge procurement, supply chain e funzioni tecniche, e che richiede strumenti adeguati per gestire informazioni complesse in modo affidabile.

La soglia di esenzione e il nuovo ritmo delle dichiarazioni con gli obblighi CBAM del 2025

Dal 1° gennaio 2026 la soglia di esenzione sarà fissata a 50 tonnellate annue di beni CBAM. La soglia non guarda alla singola importazione, ma al totale dei prodotti in ingresso nell’arco dell’anno e coinvolge quattro comparti: ferro e acciaio, alluminio, cemento e fertilizzanti.

Le imprese che superano questo limite dovranno richiedere la qualifica di dichiarante autorizzato entro il 31 marzo 2026, una scadenza che anticipa la necessità di verificare con attenzione i flussi di importazione e di stabilire da subito una struttura interna dedicata alla raccolta dei dati. La prima dichiarazione CBAM, riferita alle importazioni del 2026, andrà presentata entro il 30 settembre 2027.

L’introduzione di una soglia unica e di un calendario più preciso mira a evitare interpretazioni disomogenee e a dare alle aziende un orizzonte temporale chiaro per adeguare i propri processi.

Certificati CBAM: un sistema più ordinato

Il Regolamento interviene in modo significativo anche sulla gestione dei certificati. Dal 2027 si potranno acquistare a partire da febbraio, mentre il riacquisto sarà possibile fino al 31 ottobre dello stesso anno. Il limite massimo riacquistabile coinciderà con la quantità che l’azienda avrebbe dovuto acquistare nello stesso anno, secondo i valori stimati dal meccanismo CBAM. Questa operazione ha un fine preciso: evitare accumuli eccessivi, mantenere coerente il mercato dei certificati e rafforzare la proporzione tra emissioni incorporate e titoli detenuti.

Il nuovo obbligo di copertura, fissato al 50% delle emissioni incorporate su base trimestrale, richiede un monitoraggio puntuale e un controllo costante dei flussi, soprattutto per le aziende che approvvigionano materiali da fornitori differenti o con volumi variabili.

Il riconoscimento del carbon price nei Paesi terzi

Una delle novità più rilevanti riguarda il riconoscimento del carbon price pagato all’estero. Il Regolamento consente di considerare gli importi sostenuti anche in Paesi terzi diversi da quello di origine del bene, utilizzando un valore medio annuale predefinito.

Questo cambiamento:

• amplia lo spettro dei costi riconosciuti
• offre un riferimento uniforme per le filiere più complesse
• richiede una documentazione più robusta lungo la catena di fornitura

Diventa quindi necessario consolidare i processi di verifica delle informazioni fornite dai partner esteri per evitare discrepanze in fase di dichiarazione.

Emissioni incorporate: quando usare i valori predefiniti

Il Regolamento permette di utilizzare valori predefiniti come alternativa ai dati reali delle emissioni incorporate.

La scelta alleggerisce il carico iniziale di raccolta dati, ma introduce un mark-up che può incidere sul costo finale dei certificati.

L’opzione può essere utile:

• nei primi anni di applicazione
• quando i dati dei fornitori non sono completi
• per filiere con un elevato numero di attori

Tuttavia, l’uso costante dei valori predefiniti può aumentare i costi e ridurre la qualità del dato disponibile in azienda.

Una compliance costruita sui dati

Il CBAM 2025 richiede un sistema di compliance che vive di continuità e di rigore. Le attività principali — dal monitoraggio delle importazioni alla verifica del carbon price — diventano parti di un unico processo, che deve essere coerente e documentato.

Per garantire un sistema affidabile, le imprese devono:

• consolidare la tracciabilità dei dati emissivi
• organizzare la raccolta delle informazioni dai fornitori
• adottare strumenti digitali che permettono di archiviare e verificare ogni passaggio
• definire ruoli e responsabilità interne
• programmare gli acquisti dei certificati sulla base di stime realistiche

La digitalizzazione non è un supporto accessorio, ma una condizione necessaria per costruire un ciclo di compliance lineare e verificabile.

Il contributo di Tecno VAT

Le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2083 richiedono alle imprese una gestione più accurata dei dati emissivi, una conoscenza puntuale delle nuove scadenze e una pianificazione attenta dell’acquisto dei certificati. Per interpretare correttamente il nuovo quadro e organizzare un percorso di compliance coerente, Tecno VAT offre un supporto completo che integra competenze normative, esperienza fiscale e strumenti digitali dedicati alla raccolta e alla verifica delle informazioni.

Per accompagnare le aziende già nella fase preliminare, abbiamo sviluppato anche un calcolatore CBAM che fornisce una stima orientativa del fabbisogno di certificati per i beni ad alta intensità di carbonio attualmente inclusi nel meccanismo, dall’acciaio al cemento.

Scopri come possiamo supportarti nell’applicazione delle nuove regole CBAM e consulta il nostro calcolatore CBAM per valutare i possibili impatti sulle tue importazioni.

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