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	<title>Rappresentanza Fiscale Estera &#8211; Tecno Vat </title>
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	<title>Rappresentanza Fiscale Estera &#8211; Tecno Vat </title>
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	<item>
		<title>Brexit e IVA: identificazione diretta in UK per le vendite a distanza</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/brexit-e-iva-uk-vendite-a-distanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 10:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rappresentanza Fiscale Estera]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[apertura partita IVA]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione diretta]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione fiscale]]></category>
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					<description><![CDATA[Brexit e IVA hanno cambiato in modo radicale le regole per le vendite di beni tra UE e Regno Unito.Le cessioni non sono più intracomunitarie e richiedono una valutazione puntuale del ruolo del venditore, del valore delle spedizioni e del canale di vendita utilizzato. Questo articolo approfondisce come gestire l’IVA nelle vendite a distanza verso [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Brexit e IVA</strong> hanno cambiato in modo radicale <strong>le regole per le vendite di beni tra UE e Regno Unito.</strong><br>Le cessioni non sono più intracomunitarie e richiedono una valutazione puntuale del ruolo del venditore, del valore delle spedizioni e del canale di vendita utilizzato.</p>



<p>Questo articolo approfondisce come gestire l’IVA nelle vendite a distanza verso il Regno Unito, chiarendo quando è necessaria l’identificazione diretta e come applicare correttamente le regole in vigore.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cos’è cambiato dopo la Brexit nei rapporti IVA tra UE e Regno Unito? </h2>



<p>Dopo la Brexit, le vendite UE–UK non sono più intracomunitarie ma operazioni di importazione ed esportazione soggette a IVA e dogana.</p>



<p>Dalla fine del periodo transitorio, il Regno Unito applica un sistema IVA autonomo. L’accordo di cooperazione con l’Unione europea disciplina gli scambi commerciali, ma non ripristina il regime IVA intracomunitario.</p>



<p>Questo significa che il trattamento fiscale delle vendite a distanza deve essere valutato secondo le regole britanniche, con particolare attenzione alla soglia di valore delle spedizioni e alla responsabilità dell’assolvimento dell’imposta.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come funzionano le vendite a distanza UE–Regno Unito? </h2>



<p>Le vendite a distanza verso il Regno Unito seguono regole diverse in base al valore della spedizione, con una soglia chiave fissata a 135 sterline.</p>



<p>Le cessioni dall’UE verso il Regno Unito sono considerate esportazioni. La normativa UK distingue le operazioni in base al valore complessivo della spedizione, introducendo una soglia che incide direttamente sugli obblighi IVA e doganali del venditore.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Quando la spedizione è pari o inferiore a 135£? </h3>



<p>Per spedizioni fino a 135£ l’IVA non si paga in dogana, ma viene applicata al momento della vendita e dichiarata nel Regno Unito.</p>



<p>In questo scenario, il venditore europeo è generalmente tenuto a:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>aprire una <strong>partita IVA nel Regno Unito</strong></li>



<li>ottenere un <strong>codice EORI</strong>, se coinvolto come importatore</li>



<li>applicare l’IVA al momento della vendita</li>



<li>presentare dichiarazioni IVA periodiche</li>
</ul>



<p></p>



<p>L’IVA non viene assolta all’importazione, ma gestita attraverso le dichiarazioni IVA periodiche secondo le regole britanniche.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Cosa succede se la spedizione supera le 135£? </h3>



<p>Oltre le 135£, l’IVA viene gestita in fase di importazione e dipende dalla resa Incoterms utilizzata.</p>



<p>Quando il valore della spedizione supera la soglia, l’IVA e gli eventuali dazi sono dovuti in dogana. Il soggetto responsabile del pagamento dipende dalla resa contrattuale adottata.</p>



<h2 class="wp-block-heading">DDP e DAP: chi paga IVA e dazi dopo la Brexit? </h2>



<p>Con DDP il venditore è responsabile di IVA, dazi e formalità doganali, mentre con DAP tali obblighi ricadono sull’importatore.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>DDP (Delivered Duty Paid)</strong>: il venditore si occupa di IVA, dazi e formalità doganali prima della consegna</li>



<li><strong>DAP (Delivered At Place)</strong>: l’acquirente assume il ruolo di importatore e paga IVA e dazi</li>
</ul>



<p></p>



<p>Se il venditore è identificato ai fini IVA in UK, può utilizzare il meccanismo di contabilità IVA posticipata, indicando l’imposta nella dichiarazione periodica senza versarla in dogana a ogni importazione.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Come funziona il regime IVA UK per le vendite a distanza? </h2>



<p>Il regime IVA UK distingue tra vendite B2C e B2B e considera il ruolo dei marketplace.</p>



<p>La normativa britannica tiene conto di tre elementi:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>valore della spedizione</li>



<li>tipologia di cliente</li>



<li>utilizzo o meno di un marketplace (OMP)</li>
</ul>



<p></p>



<p>La soglia di 135£ si riferisce al valore complessivo della spedizione, non ai singoli articoli, ed è stata introdotta per semplificare la gestione fiscale delle spedizioni di basso valore.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Come gestire le vendite B2C sotto i 135£? </h3>



<p>L’IVA è applicata al momento della vendita dal soggetto responsabile, che può essere il venditore o il marketplace.</p>



<p>Se la vendita avviene tramite marketplace, è generalmente il marketplace a:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>applicare l’IVA</li>



<li>dichiararla</li>



<li>versarla all’amministrazione fiscale britannica</li>
</ul>



<p></p>



<p>Se la vendita avviene senza marketplace, il venditore europeo identificato in UK resta responsabile della gestione IVA.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Come funzionano le vendite B2B sotto i 135£? </h3>



<p>Nelle vendite B2B si applica il reverse charge, se l’acquirente ha una partita IVA UK valida.</p>



<p>In questo caso:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>l’acquirente comunica il proprio numero IVA UK</li>



<li>l’IVA è assolta dall’acquirente tramite inversione contabile</li>



<li>in fattura va indicato che l’imposta è a carico del cliente</li>
</ul>



<p></p>



<p>Se il numero IVA non è valido, la vendita deve essere trattata come B2C.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Perché l’identificazione diretta in UK è centrale? </h2>



<p>L’identificazione diretta consente alle aziende UE di adempiere correttamente agli obblighi IVA nel Regno Unito.</p>



<p>La registrazione IVA è necessaria soprattutto per:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>vendite B2C</li>



<li>gestione di magazzini in UK</li>



<li>utilizzo di rese che attribuiscono al venditore il ruolo di importatore</li>
</ul>



<p></p>



<p>La registrazione avviene presso <strong>HMRC</strong>, l’autorità fiscale e doganale britannica, e il numero IVA deve essere indicato nella documentazione commerciale.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Il supporto di Tecno VAT nella gestione IVA UK </h2>



<p><strong>Tecno VAT</strong> interviene nelle fasi chiave della gestione IVA UK, a partire dall’analisi del modello di vendita adottato dall’azienda. In particolare, il supporto riguarda:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>la valutazione dell’obbligo di apertura della partita IVA nel Regno Unito</li>



<li>la gestione dell’identificazione diretta presso <strong>HMRC</strong></li>



<li>l’impostazione corretta dei flussi IVA in funzione del valore delle spedizioni</li>



<li>il coordinamento tra trattamento IVA e procedure doganali</li>



<li>il supporto nella gestione delle dichiarazioni IVA britanniche</li>
</ul>



<p></p>



<p>Questo approccio consente alle imprese di operare nel mercato UK con un assetto fiscale coerente rispetto alle regole post-Brexit, riducendo il rischio di errori in fase di importazione, fatturazione e dichiarazione.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Normativa IVA: soggetti facilitatori e comunicazione vendite a distanza</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/normativa-iva-soggetti-facilitatori-e-comunicazione-vendite-a-distanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 08:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rappresentanza Fiscale Estera]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[regime oss]]></category>
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					<description><![CDATA[Con l’espansione dell’e-commerce è cresciuto il numero di piattaforme digitali (marketplace); questo ha portato alla necessità di regolamentarne le attività, per far si che la normativa IVA sia rispettata correttamente. I marketplace fungono da soggetti facilitatori e si occupano della comunicazione delle vendite a distanza, in ambito fiscale.Vediamo quali sono le novità che rientrano nel [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="8024" class="elementor elementor-8024" data-elementor-post-type="post">
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									<p>Con l’espansione dell’e-commerce è cresciuto il numero di piattaforme digitali (marketplace); questo ha portato alla necessità di regolamentarne le attività, per far si che la normativa IVA sia rispettata correttamente. I marketplace fungono da soggetti facilitatori e si occupano della comunicazione delle vendite a distanza, in ambito fiscale.<br />Vediamo quali sono le novità che rientrano nel VAT e-commerce package e chi sono i soggetti interessati.</p><h2>VAT e-commerce package: cos’è</h2><p>Il VAT e-commerce package (pacchetto e-commerce) rappresenta una delle priorità del Digital Single Market Strategy e uno dei pilastri della riforma IVA del VAT action plan della Commissione europea. I suoi obiettivi sono:</p><ul><li>semplificare l’adempimento degli obblighi IVA per le vendite transfrontaliere</li><li>assicurare alle imprese Ue la giusta competitività nel mercato europeo</li></ul><p>Il pacchetto e-commerce modifica la normativa IVA in ambito B2C, importazioni in Ue e scambi intra-Ue. <a href="https://tecnovat.it/regime-iva-oss-da-luglio-nuove-regole-per-le-vendite-online-in-ue/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Inoltre, attua i nuovi regimi IVA opzionali OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop).</a></p><h3>Regime OSS: digitale e centralizzato</h3><p><strong>Il regime IVA OSS permette di semplificare le procedure per regolarizzare la posizione fiscale; in modo centralizzato e digitale.</strong> Rappresenta la versione estesa del MOSS, in quanto non si limita più alle prestazioni TTE (servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione), ma si estende alle vendite a distanza di beni e servizi intracomunitari.<br /><strong>La registrazione all’OSS evita di identificarsi fiscalmente in ogni singolo Stato in cui avviene una vendita.</strong> L’adempimento avviene attraverso la presentazione di una dichiarazione telematica unica, trimestrale, ai fini IVA.</p><h3>Direttiva europea IVA: cosa cambia dal 2021</h3><p><strong>Il 1° luglio 2021 è entrata in vigore la Direttiva europea IVA sul commercio elettronico, </strong>che rientra nel pacchetto e-commerce. L’obiettivo della Direttiva è semplificare gli obblighi relativi al pagamento dell’IVA nelle vendite transfrontaliere. La novità principale è relativa all’eliminazione delle soglie di fatturato (diverse nei vari Paesi Ue) e all’introduzione della soglia Pan-UE, uguale per tutta la comunità europea, pari a 10.000 euro.<br /><strong>Le aziende che usufruiscono degli e-commerce per le proprie vendite on line e superano la soglia unica di 10.000 euro hanno tre opzioni alternative per l’assolvimento dell’IVA:</strong></p><ul><li>identificarsi fiscalmente in tutti gli Stati membri in cui sussistono vendite</li><li>registrarsi al regime OSS per assolvere gli adempimenti IVA</li><li>nominare un rappresentante fiscale</li></ul><p>Vediamo gli obblighi introdotti dalla Direttiva europea che interessano i soggetti facilitatori.</p><h2>Soggetti facilitatori e comunicazione IVA: nuovi obblighi dal 2021</h2><p><strong>I soggetti facilitatori sono intermediari tra fornitori e consumatori, anche stabiliti in Paesi diversi.</strong> Possiedono piattaforme utilizzate da produttori e commercianti (ad esempio Amazon, eBay, Zalando, ecc.) per la vendita di prodotti in Ue.</p><p>I soggetti facilitatori sono tenuti ad inviare alle autorità degli Stati membri, interessati dalla vendita, una comunicazione in merito agli obblighi IVA del venditore; ciò entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre.<br /><strong>Sono responsabili del pagamento d’imposta del venditore</strong> e sono tenuti a conservare per dieci anni le comunicazioni inviate, così da facilitare i controlli da parte degli Stati membri. Sono esclusi coloro che effettuano vendite on line per conto proprio.</p><h3>Cosa comunicare all’Agenzia delle Entrate?</h3><p>Le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate riguardano le vendite che avvengono mediante marketplace o e-commerce di terze parti.<br />Per ciascun venditore vanno comunicati: denominazione, dati anagrafici, domicilio e residenza, identificativo fiscale, indirizzo e-mail, il numero totale di prodotti venduti, il prezzo medio di vendita o il totale dei prezzi di vendita.<br /><strong>La comunicazione all’Agenzia delle Entrate spetta anche alle piattaforme estere non residenti, che facilitano le vendite in Italia.</strong><br />In questo caso i gestori devono provvedere all’identificazione fiscale o alla nomina di un rappresentante fiscale per gli adempimenti IVA.</p><h3>Piattaforme digitali: quando sono facilitate le vendite a distanza?</h3><p><strong>Le piattaforme digitali si definiscono “facilitate” quando consentono ad un venditore terzo di vendere i propri prodotti ad un acquirente, usufruendo del marketplace.</strong></p><p>I marketplace sono soggetti facilitatori; non sono definibili tali, invece, le piattaforme di pagamento, gli e-commerce che effettuano vendita diretta, i siti di annunci e gli aggregatori.<br />Le vendite a distanza sono facilitate quando la piattaforma consente di:</p><ul><li>determinare le condizioni di vendita</li><li>riscuotere i pagamenti</li><li>ordinare o consegnare i beni</li></ul><p>Le vendite a distanza non sono facilitate, invece, nel caso in cui la piattaforma consente solo una delle seguenti operazioni:</p><ul><li>trattamento dei pagamenti inerenti alle cessione dei beni</li><li>catalogazione e pubblicità dei prodotti</li><li>reindirizzamento degli acquirenti in altre interfacce elettroniche, dove è in vendita la merce</li></ul><h2>Non rischiare sanzioni, affidati alla nostra consulenza fiscale</h2><p>Il periodo della pandemia da Covid 19 ha fatto emergere la necessità di intervenire con controlli da parte della Guardia di Finanza e del Fisco. I controlli mirano ad identificare l’evasione delle tasse da parte delle attività commerciali. Tra i settori sottoposti ai controlli fiscali rientra quello dell’e-commerce; nello specifico, le piattaforme digitali che si pongono come intermediari per le vendite a distanza.</p><p><strong>L’iscrizione al regime OSS e l’identificazione fiscale ti permettono di adempiere agli obblighi IVA per le vendite on line.</strong></p><p>Avvalendoti della nostra consulenza fiscale salvaguardi il tuo business on line.<br /><strong>Per conoscere nel dettaglio il servizio più adatto alle tue esigenze, compila il form e sarai ricontattato.</strong></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rimborso Conai su esportazioni: novità e procedure nella guida CONAI 2021</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/rimborso-conai-su-esportazioni-novita-e-procedure-nella-guida-conai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 12:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rappresentanza Fiscale Estera]]></category>
		<category><![CDATA[contributo ambientale conai]]></category>
		<category><![CDATA[rappresentante fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso contributo conai]]></category>
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					<description><![CDATA[Nella guida CONAI 2021 sono illustrati nuovi obblighi e procedure per l’intero sistema imballaggi, tra cui novità per il rimborso CONAI su esportazioni. Vediamo di seguito le novità principali e chi sono i soggetti interessati. I Consorziati aderenti al CONAI: produttori e utilizzatori CONAI è il Consorzio Nazionale Imballaggi a cui aderiscono circa 800.000 imprese, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="7974" class="elementor elementor-7974" data-elementor-post-type="post">
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									<p>Nella guida CONAI 2021 sono illustrati nuovi obblighi e procedure per l’intero sistema imballaggi, tra cui novità per il rimborso CONAI su esportazioni. Vediamo di seguito le novità principali e chi sono i soggetti interessati.</p><h2>I Consorziati aderenti al CONAI: produttori e utilizzatori</h2><p>CONAI è il Consorzio Nazionale Imballaggi a cui aderiscono circa 800.000 imprese, tra produttori e utilizzatori. Un sistema integrato che incentiva l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili. <strong>Il contributo economico che spetta alle imprese è correlato all’impatto ambientale delle fasi di fine vita e nuova vita degli imballaggi.</strong> Il contributo ambientale è diversificato per materiale.<br />Gli obblighi e le procedure operative per le imprese variano in base alla categoria in cui rientrano i consorziati aderenti al CONAI.</p><p>Categoria dei produttori:</p><ul><li>produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi</li><li>produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi</li><li>produttori di imballaggi vuoti</li><li>importatori-rivenditori di imballaggi vuoti</li></ul><p>Categoria degli utilizzatori:</p><ul><li>acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti</li><li>importatori di imballaggi pieni (merci imballate)</li><li>autoproduttori (producono imballaggi per confezionare le proprie merci)</li><li>commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate)</li><li>commercianti di imballaggi vuoti (acquistano in Italia e li rivendono)</li></ul><p>Entrambe le categorie aderiscono al CONAI versando il contributo ambientale.<br />Se un’azienda rientra in entrambe le categorie, l’adesione va effettuata in base all’attività economicamente prevalente, cioè quella che genera maggiore fatturato all’impresa.</p><h2>Contributo ambientale CONAI e guida 2021</h2><p>Il contributo ambientale CONAI è impiegato per far fronte agli oneri della raccolta differenziata organizzata dai Comuni, per le attività di recupero, riciclo e valorizzazione dei rifiuti di imballaggio.<br />Produttori e utilizzatori devono dichiarare periodicamente al CONAI la quantità di imballaggi ceduti o importati nel territorio nazionale.<br />Il contributo ambientale CONAI è previsto dal D.Lgs. 152/2006, in particolare dall&#8217;articolo 224, comma 3, lett. h.</p><p><strong>La guida CONAI 2021 contiene obblighi e procedure sul sistema imballaggi.</strong><br />L’obiettivo è responsabilizzare produttori e utilizzatori di imballaggi e rifiuti generati dal consumo dei propri prodotti, sulla corretta gestione ambientale.</p><h3>Le novità contenute nella guida CONAI 2021</h3><p>Evidenziamo alcune tra le principali novità presenti nella guida CONAI 2021:</p><ul><li>aggiornamenti dei testi e della modulistica per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile certificati e conformi alle norme UNI EN 13432 e/o UNI EN 14995 da parte di organismi accreditati;</li><li><a href="https://tecnovat.it/contributo-conai-plastica-vetro-e-acciaio-nuovi-aumenti-da-gennaio-2021/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">variazioni del contributo ambientale CONAI</a> per gli imballaggi in acciaio da 3,00 a 18,00 €/t; per gli imballaggi in vetro da 31,00 a 37,00 €/t; per gli imballaggi in plastica da 436,00 a 560,00 €/t per la fascia B2 e da 546,00 a 660,00 €/t per la fascia C; restano invariati i Contributi per la fascia A (€ 150,00) e per la fascia B1 (€208,00);</li><li>variazioni dei contributi forfetari per le procedure semplificate riservate alla dichiarazione degli imballaggi pieni importati e altre tipologie di imballaggi;</li><li>diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta, con una nuova modulistica dichiarativa per gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta, diversi dai CPL;</li><li>aumento della soglia di contributo ambientale dichiarato con le procedure semplificate per accedere al rimborso del contributo sulle esportazioni di imballaggi pieni effettuate nel 2020;</li><li>nuova modalità semplificata di esposizione del contributo ambientale in fattura per alcune imballaggi di piccole dimensioni;</li><li>nuovi provvedimenti giurisprudenziali sulla natura di imballaggio/non imballaggio di alcuni articoli in polietilene.</li></ul><p>La guida è dedicata alle imprese coinvolte negli adempimenti per gli imballaggi e alla partecipazione al CONAI.</p><h2>Biorepack: gestione a fine vita degli imballaggi in plastica</h2><p><a href="https://tecnovat.it/biorepack-obiettivi-vantaggi-e-potenzialita-degli-imballaggi-in-bioplastica/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Biorepack è il Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.</a> É stato approvato con Decreto del 16 ottobre 2020 ed è collocato all’interno del sistema CONAI.<br />L’obbligo di adesione spetta a:</p><ul><li>produttori e importatori di biopolimeri biodegradabili e compostabili</li><li>fabbricanti e trasformatori di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, e dei relativi semilavorati</li><li>importatori di imballaggi vuoti in plastica biodegradabile e compostabile, e dei relativi semilavorati</li></ul><p>Il valore del nuovo contributo entrerà in vigore a luglio 2021. Attualmente è applicato il CAC previsto per gli imballaggi in plastica nelle varie fasce contributive.</p><h2>Diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta</h2><p>Nel 2019 il CONAI ha applicato un contributo di diversificazione EXTRA CAC per gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta, idonei a contenere liquidi (CPL).<br />Ad ottobre 2020 è iniziata una fase sperimentale su richiesta di COMIECO. <strong>Nel progetto di diversificazione del contributo EXTRA CAC sono stati inseriti anche imballaggi poliaccoppiati, diversi dai CPL.</strong><br />Sono previste 4 nuove categorie in base alla percentuale in peso della carta presente nell’imballaggio:</p><p>Poliaccoppiati di tipo A: componente carta &gt;= 90% e &lt; 95% Poliaccoppiati di tipo B: componente carta &gt;= 80% e &lt; 90% Poliaccoppiati di tipo C: componente carta &gt;= 60% e &lt; 80%<br />Poliaccoppiati di tipo D: componente carta &lt; 60%</p><p>L’entrata in vigore del contributo CONAI carta sarà reso noto con almeno 6 mesi di anticipo, non prima di ottobre 2021.</p><h2>Il contributo ambientale per l’impresa estera</h2><p>L’impresa estera non è obbligata a versare il contributo ambientale al CONAI. Può però provvedere agli adempimenti previsti per i clienti italiani nominando un rappresentante fiscale.<br />Il rappresentante fiscale deve iscriversi al CONAI in nome e per conto dell’impresa estera; assolvere gli obblighi di liquidazione e versamento del relativo contributo ambientale.<br />In alternativa alla nomina del rappresentante fiscale, l’impresa estera può optare per l’identificazione diretta, con domicilio speciale solo per assolvere gli obblighi CONAI.</p><p>L&#8217;impresa estera se ha stabile organizzazione in Italia può sostituirsi ai clienti italiani per gli adempimenti. Ciò, in nome e per conto della casa madre e in alternativa alla rappresentanza fiscale e all’identificazione diretta.<br />L’impresa estera con sede fuori dall’Unione europea, che non ha stabile organizzazione in Italia, deve garantire copertura del presumibile contributo ambientale per i successivi 12 mesi.</p><h2>Rimborso CONAI su esportazioni ed estensione dei consorziati</h2><p>Il Consorziato che ha esportato imballaggi pieni e/o vuoti o li ha ceduti in esenzione a clienti esportatori, può chiedere il rimborso del contributo ambientale CONAI versato. Per ottenere il rimborso CONAI su esportazioni il consorziato deve inoltrare una richiesta al CONAI, tramite il modulo 6.6 entro e non oltre l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata l’esportazione.</p><p>I consorziati che presentano la richiesta con un ritardo contenuto nei 30 giorni successivi alla data di scadenza riceveranno un rimborso pari al 75% dell’importo spettante.<br />Il rimborso del contributo spetta agli utilizzatori esportatori di merci imballate ma si estende anche per:</p><ul><li>imballaggi vuoti esportati dai piccoli commercianti che hanno aderito alla procedura agevolata</li><li>materiali di confezionamento per imballaggi vuoti prodotti o commercializzati ed esportati</li></ul><p><strong>La soglia del contributo ambientale CONAI dichiarato per poter ottenere il rimborso è stata aumentata da 4.000 a 5.000 euro.</strong> Ciò ha comportato un’estensione dei consorziati che possono farne richiesta.</p><p>L’esenzione del contributo ambientale è riservata solo ai consorziati che presentano la dichiarazione con procedure semplificate sul valore delle merci o sulla tara. L’importo complessivo annuo non deve superare i 5.000 euro e la dichiarazione va presentata tramite il modulo 6.6 bis.</p><p><strong>Con il nostro team recuperi il contributo ambientale CONAI versato in Italia.</strong> Ci occupiamo di tutto l’iter, a partire dalla registrazione della tua azienda presso il consorzio estero.<br /><strong>Contattaci per ottenere il rimborso CONAI su esportazioni.</strong></p>								</div>
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		<item>
		<title>Brexit con accordo: le conseguenze dell’uscita soft del Regno Unito</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/brexit-con-accordo-le-conseguenze-dell-uscita-soft-del-regno-unito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 08:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rappresentanza Fiscale Estera]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[identificazione diretta ai fini IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Rappresentanza fiscale estera]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso Iva Regno Unito]]></category>
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					<description><![CDATA[Rimborso Iva, vendite e acquisti di beni, prestazioni di servizi: ecco come comportarsi dopo la Brexit. Il Regno Unito esce dall’Unione Europea e lo fa siglando un accordo all’ultimo minuto con la controparte. Come bisognerà comportarsi in tema di operazioni commerciali con il Regno Unito? Sarà ancora possibile recuperare l’Iva versata per spese effettuate nel [&#8230;]]]></description>
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									<p><strong>Rimborso Iva, vendite e acquisti di beni, prestazioni di servizi: ecco come comportarsi dopo la Brexit.</strong></p><p>Il Regno Unito esce dall’Unione Europea e lo fa siglando un accordo all’ultimo minuto con la controparte. Come bisognerà comportarsi in tema di operazioni commerciali con il Regno Unito? Sarà ancora possibile recuperare l’Iva versata per spese effettuate nel territorio oltre Manica? Scopriamolo.</p><h2>L’uscita &#8220;soft&#8221; del Regno Unito dall’Unione Europea</h2><p>La sorte decisa dal referendum inglese di quattro anni e mezzo fa si è manifestata: il Regno Unito lascia l’UE. L’uscita teoricamente avvenuta il 1° gennaio 2020 ora è definitiva, in quanto anche il periodo transitorio – con scadenza 31 dicembre 2020 – è culminato.</p><p>Le parti hanno lavorato fino agli ultimi giorni possibili per scongiurare una hard brexit. Dunque, <strong>il 24 dicembre 2020 l’Unione Europea e il Regno Unito hanno siglato un accordo</strong> che evita l’imposizione dei dazi doganali &#8211; al fine di agevolare il transito delle merci &#8211; e trovano un punto di incontro su più importanti questioni.</p><p>L’accordo siglato potrà essere modificato in seguito da entrambe le parti firmatarie; intanto vediamo cosa cambia con l’abbandono del Regno Unito dell’unione doganale europea.</p><h2>Effetto Brexit: stop ai rimborsi Iva per le spese nel Regno Unito</h2><p>I soggetti passivi che finora hanno potuto esercitare il diritto al recupero Iva per le spese sostenute nel Regno Unito non potranno più accedere a questo beneficio.<br />In effetti, a partire dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito diviene un territorio extra-UE. Pertanto, bisognerà attendere eventuali accordi bilaterali prima di poter nuovamente inoltrare una richiesta di rimborso Iva.</p><p>Intanto, le parti fanno sapere che i soggetti passivi interessati al recupero dell’Iva per le spese sostenute nel Regno Unito nel 2020 potranno <strong>farlo inoltrando una richiesta entro – e non oltre – il 31 marzo 2021.</strong></p><p>Ricordiamo che, nel rispetto della direttiva 86/560 (la cosiddetta tredicesima direttiva), il diritto al recupero Iva versata per acquisti sostenuti in territori extra UE è previsto solo se tra i paesi interessati sussistono accordi di reciprocità/bilaterali. Finora, l’Italia ha accordi di questo tipo solo con Svizzera, Norvegia ed Israele.</p><h3>Acquisti e vendite tra paesi membri UE e Regno Unito post Brexit</h3><p>A partire dal 1° gennaio 2021 le cessioni di beni (vendite) che si verificano tra un paese membro UE e il Regno Unito non sono più operazioni intracomunitarie, bensì esportazioni. Lo stesso vale per gli acquisti che però si qualificano come importazioni.</p><p><strong>Cambia pertanto anche la dicitura da inserire in fattura.</strong> La vendita effettuata entro il 31 dicembre 2020 sarà ancora identificata come &#8220;cessione intracomunitaria&#8221;; dopo questa data la dicitura da inserire sarà &#8220;non imponibile&#8221;.</p><p>L’acquisto di un bene verificatosi entro il 31 dicembre 2020 sarà trattato mediante il meccanismo del <a href="https://tecnovat.it/reverse-charge-iva-contenere-il-vat-gap-nelle-vendite-online/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">reverse charge</a> (inversione contabile); dopo tale data bisognerà trattarla come un&#8217;importazione. Inoltre, grazie all&#8217;accordo del 24 dicembre, l&#8217;applicazione dei dazi sarà evitata, tranne in alcuni casi. In effetti, in caso di <strong>acquisti online da e-commerce inglesi</strong> è prevista l&#8217;applicazione di dazi solo su ordini superiori a 135 sterline (147 euro). La merce acquistata ad un costo minore sarà interessata dai soli controlli doganali.</p><p>Cambia anche il trattamento delle <strong>prestazioni di servizi da e verso il Regno Unito.</strong> Finora queste sono state trattate come operazioni intracomunitarie, sia in caso attivo (prestazione verso operatori del Regno Unito) sia in caso passivo (prestazione da operatori del Regno Unito).</p><p>Quindi, nel primo caso l’operatore italiano ha emesso la fattura e il ricevente britannico ha applicato il reverse charge. <strong>Dal 2021 si cambia:</strong> le prestazioni fatte nei confronti di operatori britannici verranno fatturate ai sensi dell’art. 7, DPR 633/72, indicando in fattura la dicitura &#8220;operazione di prestazione di servizi non soggetta&#8221;.</p><p>Invece, in caso di prestazione di servizi passiva, ossia quando il soggetto italiano riceve una prestazione da un operatore britannico, si continuerà ad applicare il reverse charge per l’emissione della fattura, ma il ricevente non dovrà procedere all’integrazione.</p><h4>Irlanda del Nord: come trattare le operazioni post Brexit</h4><p>La Brexit non avrà effetti sull’Irlanda del Nord che <strong>continuerà a far parte del Regno Unito, ma anche del mercato comune europeo.</strong> Con questa decisione, presa già nel gennaio 2020, per l’Irlanda del Nord vige un regime speciale che sarà oggetto di consenso periodico dell’assemblea legislativa locale. Intanto bisognerà applicare le disposizioni presenti nel protocollo allegato all’accordo di recesso per i prossimi quattro anni.</p><p><strong>Quali sono le disposizioni del protocollo?</strong></p><ol><li>Le operazioni che prevedono un passaggio di beni tra UE e Irlanda del Nord sono da considerarsi quali operazioni intra-comunitarie; quelle tra l’UE e altre parti del Regno Unito sono invece importazioni o esportazioni;</li><li>Per il versamento dell’Iva dovuta sulle vendite a distanza verso acquirenti residenti in Irlanda del Nord o in Stati membri UE, i soggetti passivi – stabiliti in paesi UE o in Irlanda del Nord &#8211; potranno usare il regime One Stop Shop, sia per i beni provenienti dal territorio irlandese sia per quelli provenienti dall’UE;</li><li>I soggetti passivi che hanno versato l’Iva sugli acquisti sostenuti in Irlanda del Nord possono esercitare il diritto di rimborso Iva (e viceversa), così come avviene di solito per i paesi membri UE, e quindi nel rispetto dei presupposti della direttiva 2008/CE del Consiglio Europeo.</li></ol><h2>Identificazione diretta ai fini IVA nel Regno Unito: con Tecno Vat rappresentanza e consulenza fiscale</h2><p>Se hai bisogno di una consulenza o di un supporto operativo per gestire posizioni fiscali o procedere all&#8217;identificazione diretta ai fini IVA nel Regno Unito, puoi contare sui nostri esperti in fiscalità internazionale.</p><p>Il nostro team di professionisti madrelingua è pronto ad ascoltare e soddisfare le tue richieste.</p><p> </p>								</div>
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		<title>Internazionalizzazione PMI: vendere all’estero online con un rappresentante fiscale</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/internazionalizzazione-pmi-vendere-online-con-un-rappresentante-fiscale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 08:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rappresentanza Fiscale Estera]]></category>
		<category><![CDATA[internazionalizzazione pmi italiane]]></category>
		<category><![CDATA[vendere online all'estero]]></category>
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					<description><![CDATA[Il futuro delle imprese/aziende italiane nelle mani dell&#8217;internazionalizzazione e della digitalizzazione. Digitali e internazionali: sono i neo requisiti che le imprese/aziende italiane devono possedere per aumentare la propria visibilità ed essere più competitivi sui mercati nazionali ed esteri. Ecco come avviare un processo di internazionalizzazione di successo, tra strategie, fondi e partner all&#8217;altezza dell’ambizione aziendale. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="7708" class="elementor elementor-7708" data-elementor-post-type="post">
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									<p><strong>Il futuro delle imprese/aziende italiane nelle mani dell&#8217;internazionalizzazione e della digitalizzazione.</strong></p><p>Digitali e internazionali: sono i neo requisiti che le imprese/aziende italiane devono possedere per aumentare la propria visibilità ed essere più competitivi sui mercati nazionali ed esteri. Ecco come avviare un processo di internazionalizzazione di successo, tra strategie, fondi e partner all&#8217;altezza dell’ambizione aziendale.</p><h2>Internazionalizzazione PMI: un percorso in salita, ma ricco di soddisfazioni</h2><p>Divenire digitali e internazionali è diventato fondamentale per le aziende e le imprese italiane, qualsiasi sia il settore di appartenenza e la dimensione.</p><p>Sebbene l&#8217;avvio di un percorso di digitalizzazione presenti delle difficoltà, quello volto all&#8217;internazionalizzazione dell&#8217;azienda è ancora più arduo. L&#8217;obiettivo è <strong>estendere il proprio business laddove ancora non è presente,</strong> offrendo i prodotti in mercati finora inesplorati e magari non solo europei.</p><p>Non si tratta solo di aprire una sede operativa o di vendere all&#8217;estero; per avviare un processo di internazionalizzazione bisogna fare molto di più. È necessario definire nuove strategie &#8211; partendo dall&#8217;individuazione del target e degli obiettivi -, realizzare progetti validi e funzionali, conoscere e adempiere agli obblighi burocratici previsti dalle normative locali in materia e talvolta accedere a fondi o finanziamenti che consentano all&#8217;impresa/azienda di rendere più agevole l&#8217;inizio di questo percorso.</p><p><strong>Quali sono i vantaggi dell’internazionalizzazione?</strong> Visibilità, competitività, rinnovo dell&#8217;immagine aziendale e – ovviamente – aumento del fatturato e dunque dei guadagni.</p><h3>Dall&#8217;accordo ICE-Amazon al Fondo SIMEST: interventi che potrebbero divenire strutturali</h3><p>Sono tante le iniziative nate per dare un valido supporto alle imprese che intendono avviare un percorso di internazionalizzazione, specie negli ultimi anni.<br />Nel 2018, l&#8217;agenzia ICE e il colosso statunitense Amazon hanno siglato un accordo per favorire l&#8217;espansione estera delle imprese italiane, sfruttando la vetrina Made in Italy dell&#8217;e-commerce. Da una parte abbiamo l&#8217;agenzia ICE, che agisce per conto del Ministero dello Sviluppo Economico e per la promozione all&#8217;estero delle realtà italiane; dall&#8217;altro c’è Amazon, il marketplace per eccellenza che, nell&#8217;ambito di questo accordo, non chiede nessun costo aggiuntivo oltre alle consuete tariffe sui servizi di vendita.</p><p><strong>L&#8217;accordo è stato esteso fino al 15 dicembre 2020.</strong> Fino ad allora le imprese/aziende interessate a vendere i propri prodotti online mediante <a href="https://www.amazon.it/b/ref=sxts_snps_0_0_b4f13f89-8572-4755-82a2-4b726e966248?node=6224633031&amp;pd_rd_w=ygNPl&amp;pf_rd_p=b4f13f89-8572-4755-82a2-4b726e966248&amp;pf_rd_r=1R9AGNV59CG9J6FR46Y3&amp;pd_rd_r=dddf5d65-0f7b-491c-b57b-e703267762b6&amp;pd_rd_wg=JMKdB&amp;qid=1605621323" target="_blank" rel="noopener noreferrer">la vetrina Made in Italy di Amazon</a>, possono accedere ad ulteriori benefici, quali: supporto nelle attività di marketing e vendita online e formazione.<br />Grazie all&#8217;<strong>accordo ICE-Amazon,</strong> ad oggi sono 2mila le imprese che hanno avviato questo percorso. Oltre il 75% vende in Germania, Spagna, Regno Unito e USA; il 50% delle imprese appartiene al settore Casa e Arredo, oltre il 30% al settore fashion (moda e accessori), il 10% a quello Cucina e Vino e il 5% al settore Beauty e Benessere.</p><p>Altra interessante iniziativa è stata siglata lo scorso 8 giugno 2020 alla Farnesina, dalle principali istituzioni dell’internazionalizzazione e dalle associazioni di categoria. Si tratta del <strong>Patto per l&#8217;export;</strong> una misura di sostegno per le imprese, già operativa e che mira alla sincronizzazione di tutti gli attori coinvolti: SACE – SIMEST – ICE per fare sistema.</p><h4>Fondo SIMEST internazionalizzazione delle imprese: una possibile stabilizzazione all&#8217;orizzonte</h4><p>Il fondo 394-81 di SIMEST è un fondo rotatorio destinato alle imprese che cercano un sostegno economico per finanziare gli investimenti di crescita aziendale. L&#8217;accezione &#8220;rotatoria&#8221; rimanda alla sua natura, ossia al fatto che il fondo è alimentato dal denaro restituito da altre aziende che hanno usufruito dei finanziamenti SIMEST e da risorse pubbliche.</p><p>Per effetto delle decisioni della Commissione UE in merito all&#8217;emergenza Covid-19 e dell’entrata in vigore del relativo decreto dello scorso luglio, <strong>il fondo 394-81 SIMEST subisce importanti modifiche</strong> rispetto a quanto previsto nell’ambito del Decreto Crescita. Vengono infatti ampliate: le aree geografiche, le imprese ammesse, le spese finanziabili e modulati i parametri del contributo.</p><p>Se prima il denaro del fondo poteva essere utilizzato solo per operazioni compiute in paesi extra-UE, ora le imprese interessate possono accedervi anche per finanziare spese sostenute per l&#8217;internazionalizzazione dell’impresa in ambito UE.</p><p>Tra le spese finanziabili sono state incluse quelle relative alla partecipazione a fiere internazionali svolte in Italia, anche in modalità virtuale, o ad eventi di questo tipo. Sono ammesse al finanziamento i costi relativi ai servizi resi da figure professionali temporanee, utili all’espansione dell’impresa, ed è prevista la <strong>finanziabilità degli investimenti in e-commerce</strong> <strong>per tutti i domini,</strong> senza alcuna limitazione (es.: .com, .net, .it, .eu, ecc.).</p><p>A causa dell&#8217;enorme quantità di richieste pervenute, il 21 ottobre 2020 la società SIMEST ha comunicato lo stop per la ricezione delle domande. Lo stop però non dovrebbe essere definitivo; tra gli obiettivi della prossima Legge di Bilancio, infatti, c&#8217;è anche quello di <strong>rendere strutturali interventi fatti durante l&#8217;emergenza</strong> sanitaria per l&#8217;internazionalizzazione delle imprese e apprezzati dal pubblico destinatario.</p><h3>Tecno Vat: fare la differenza con il partner giusto</h3><p><strong>Hai deciso di espandere i tuoi affari all&#8217;estero e di vendere online i tuoi prodotti mediante un e-commerce?<br /></strong>Che sia indipendente o mediante una piattaforma di marketplace potresti avere bisogno di un valido supporto di consulenza e rappresentanza estera.</p><p>Non è facile districarsi tra le differenti normative esistenti in materia di Iva per le vendite di prodotti compiute all&#8217;estero. Non solo perché tali disposizioni cambiano di continuo, ma anche perché ad esse si aggiungono le certificazioni richieste ai venditori dalle piattaforme digitali come Amazon, eBay e molti altri.</p><p>Il nostro team è composto da <strong>esperti in fiscalità internazionale madrelingua,</strong> pronti a mettere a tua disposizione la loro esperienza.</p><ul><li>Gestione posizione fiscale all&#8217;estero per il tuo e-commerce</li><li>Rimborso Iva estera</li><li>Certificato fiscale tedesco</li><li>Supporto in loco</li><li>Assistenza dedicata e personalizzata</li></ul><p><strong>Sogna in grande ed evita sanzioni con noi.</strong></p>								</div>
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		<title>Commercio elettronico e territorialità IVA: dal 2021 nuove regole per le vendite b2c</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/commercio-elettronico-e-territorialita-iva-nuove-regole-dal-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 08:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rappresentanza Fiscale Estera]]></category>
		<category><![CDATA[commercio online diretto e indiretto]]></category>
		<category><![CDATA[regime oss]]></category>
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					<description><![CDATA[Questo contenuto è stato aggiornato in data 10/06/2021 Addio soglie di fatturato: arriva la soglia unica europea e nuovi adempimenti per marketplace e operatori interessati dalle vendite online. L&#8217;entrata in vigore delle disposizioni inserite nella direttiva UE 2017/2455 potrebbe non essere rimandata. Il 2021 si presenta carico di cambiamenti, tra soglie di fatturato europee eliminate [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="7548" class="elementor elementor-7548" data-elementor-post-type="post">
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									<p style="text-align: right;"><strong><em>Questo contenuto è stato aggiornato in data 10/06/2021</em></strong></p><p><strong>Addio soglie di fatturato: arriva la soglia unica europea e nuovi adempimenti per marketplace e operatori interessati dalle vendite online.</strong></p><p>L&#8217;entrata in vigore delle disposizioni inserite nella direttiva UE 2017/2455 potrebbe non essere rimandata. Il 2021 si presenta carico di cambiamenti, tra soglie di fatturato europee eliminate e nuovi obblighi per venditori e marketplace.</p><h2>Territorialità IVA: bye bye soglie di fatturato europee</h2><p>Il recepimento della Direttiva UE 2017/2455 da parte dei singoli Stati comunitari comporta l&#8217;adeguamento delle norme europee a quanto disposto dalla nuova direttiva in materia di IVA e commercio online.<br />La direttiva in questione agisce in modifica delle precedenti 2006/112/CE e 2009/132/CE e prevede <strong>un cambio radicale in merito al trattamento ai fini IVA delle vendite intracomunitarie di beni e/o servizi online.</strong></p><p>A seguito delle richieste avanzate dagli Stati membri, causa emergenza sanitaria, l’entrata in vigore delle nuove disposizioni prevista per il 1° gennaio 2021 <strong>slitta al 1° luglio 2021.</strong> Da questa data in poi gli operatori commerciali dediti alle vendite online dovranno dire addio alle storiche soglie di fatturato per fare spazio alla soglia unica europea.</p><h3>La crescita esplosiva del commercio online spinge l&#8217;adeguamento delle norme nazionali</h3><p>Il successo del commercio online spinge le autorità europee ad adeguare norme considerate ormai troppo ostili e poco affini alla modernizzazione. Il commercio elettronico continua a rappresentare una valida alternativa ai negozi fisici, soprattutto a seguito del lockdown.</p><p>Alle necessità del mercato europeo bisogna aggiungere quelle dei singoli Stati membri, tenuti a proteggere il gettito fiscale interno, a garantire pari condizioni di concorrenza per tutte le imprese interessate al e dal commercio elettronico, riducendo al contempo i loro oneri fiscali.</p><h3>Il trattamento fiscale del commercio elettronico indiretto si uniforma a quello diretto</h3><p>Sembrerà ripetitivo sottolineare ancora questa differenza, ma ci teniamo ad offrire un contenuto chiaro a tutti i nostri lettori, quindi definiamo nuovamente cosa differenzia il commercio elettronico indiretto da quello diretto.</p><p>Rientrano nell&#8217;ambito del <strong>commercio elettronico diretto</strong> tutte le vendite di beni e/o servizi immateriali (film, musica, corso online, software, ecc.) il cui acquisto – ordinato online – è seguito da un pagamento e da una consegna elettronica del bene/servizio acquistato.</p><p>Rientrano invece nell&#8217;ambito del <strong>commercio elettronico indiretto</strong> tutte le vendite di beni e/o servizi materiali (scarpe, cosmetici, ecc.) il cui acquisto – ordinato online – è seguito da una transazione economica online e da una consegna fisica del bene all&#8217;indirizzo indicato dall&#8217;acquirente.</p><p>Finora, per determinare il trattamento fiscale della vendita, gli operatori interessati dal commercio elettronico diretto e indiretto hanno dovuto fare i conti con la territorialità dell’IVA, quindi con l&#8217;applicazione del principio di origine o di quello di destinazione.</p><p><strong>Dal 1° luglio 2021 gli operatori, le imprese e le aziende interessate dal commercio elettronico indiretto devono adeguarsi all&#8217;entrata in vigore delle norme definite dalla direttiva 2017/2455 e quindi attenersi a quanto segue:</strong></p><p><em>Applicazione della regola generale di territorialità</em><br />I soggetti passivi di IVA (operatori commerciali) che vendono beni e/o servizi online a privati consumatori (quindi soggetti non passivi IVA) residenti in Stati membri UE diversi da quello di residenza del fornitore/prestatore sono tenuti a versare l&#8217;IVA dovuta secondo le norme previste nel paese dell’acquirente.</p><p><em>Soglia unica europea</em><br />L&#8217;unica soglia che bisognerà rispettare sarà quella fissa a 10.000 € (importo delle vendite totali effettuate verso un dato paese UE, al netto dell’IVA e relative all&#8217;anno precedente o fino al raggiungimento di detta soglia per l&#8217;anno in corso).<br />Entro questa soglia il venditore può ancora scegliere di trattare la vendita secondo le norme vigenti nel proprio stato di stabilimento. Superata però la soglia dei 10.000 € il venditore/prestatore è tenuto a scegliere tra:</p><ul><li>Identificazione ai fini IVA nel Paese UE dell&#8217;acquirente</li><li>Nomina di un rappresentante fiscale nel paese dell&#8217;acquirente</li><li>Registrazione al <a href="https://tecnovat.it/e-commerce-all-estero-nomina-il-rappresentante-fiscale-per-il-versamento-iva/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sistema OSS</a> (One Stop Shop)</li></ul><p>Queste disposizioni &#8211; annesse a quelle di cui parleremo di seguito &#8211; sono contenute nell&#8217;art. 1 della Direttiva UE 2017/2455, <strong>attuato con apposito decreto in via definitiva lo scorso 20 maggio 2020 dal Consiglio dei Ministri.</strong></p><h2>Comunicazione IVA marketplace: le novità che interessano venditori e soggetti facilitatori</h2><p>Le modifiche introdotte con la direttiva UE 2017/2455 riguardano anche i cosiddetti soggetti &#8220;facilitatori&#8221;, ossia coloro che possiedono piattaforme o interfacce elettroniche che mettono a disposizione di produttori e commercianti per vendere i prodotti in Europa o altrove (Amazon, eBay, ecc.). A loro è dedicata un&#8217;ampia sezione della Direttiva, seguita da disposizioni nazionali inserite nel Decreto Crescita.</p><p>Dunque, il soggetto &#8220;facilitatore&#8221; o intermediario è tenuto ad inviare &#8211; agli Stati membri interessati dalla vendita ed entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre &#8211; una comunicazione mediante apposito modello riguardante gli obblighi IVA del soggetto venditore.</p><p>In caso di vendita di un bene a privati consumatori di importo non superiore a 150 € importati fuori dall&#8217;UE e in caso di vendita di un bene già presente all&#8217;interno dell’Unione Europea da parte di un cedente extracomunitario a un privato consumatore comunitario si verifica una fictio iuris:</p><ul><li>La vendita dal fornitore alla piattaforma online sarà esente da IVA</li><li>La vendita dalla piattaforma online al privato consumatore sarà assoggettata ad IVA secondo le norme vigenti nel paese del consumatore</li></ul><p><strong>Il soggetto facilitatore è dunque considerato responsabile del pagamento d&#8217;imposta del soggetto fornitore, ai quali chiederà &#8211; di conseguenza &#8211; il rispetto di ulteriori adempimenti.</strong></p><p>I marketplace sono inoltre tenuti a conservare per ben 10 anni le comunicazioni inoltrate per facilitare i controlli degli Stati membri.</p><h2>Rispetta gli adempimenti IVA per le vendite in UE con Tecno Vat</h2><p>Dal 1° luglio 2021 chi vende online in Europa deve adeguarsi alle nuove regole. Il nostro team, composto da esperti in fiscalità internazionale madrelingua, è pronto a guidarti passo dopo passo verso l&#8217;adesione al regime OSS, l&#8217;identificazione IVA nel Paese europeo d&#8217;interesse e la gestione degli adempimenti richiesti dai marketplace.</p><p>I venditori che non rispettano le nuove disposizioni rischiano sanzioni molto dure.</p><p><strong>Per ulteriori informazioni, scrivici; noi ci siamo.</strong></p>								</div>
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		<title>IVA Ecommerce: vendere online all&#8217;estero nel rispetto della normativa europea</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/iva-e-e-commerce-quando-entra-in-vigore-la-digital-tax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 08:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rappresentanza Fiscale Estera]]></category>
		<category><![CDATA[Rappresentanza fiscale estera]]></category>
		<category><![CDATA[vendere online in europa]]></category>
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					<description><![CDATA[Consulta gli ultimi aggiornamenti; clicca qui La Commissione UE espone le sue preoccupazioni e chiede una proroga di sei mesi. Intanto arriva Fit for Future. La Commissione UE chiede il posticipo al 1° luglio 2021 dell&#8217;entrata in vigore delle nuove norme Iva dedicate agli e-commerce e al commercio elettronico. L&#8217;Europarlamento e il Consiglio UE approvano [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="7453" class="elementor elementor-7453" data-elementor-post-type="post">
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									<p style="text-align: right;"><strong><em>Consulta gli ultimi aggiornamenti; <a href="https://tecnovat.it/commercio-elettronico-e-territorialita-iva-nuove-regole-dal-2021/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">clicca qui</a></em></strong></p><p><strong>La Commissione UE espone le sue preoccupazioni e chiede una proroga di sei mesi. Intanto arriva <em>Fit for Future</em>.</strong></p><p>La Commissione UE chiede il posticipo al 1° luglio 2021 dell&#8217;entrata in vigore delle nuove norme Iva dedicate agli e-commerce e al commercio elettronico. L&#8217;Europarlamento e il Consiglio UE approvano la richiesta? Cosa ne pensano i paesi membri? Scopriamo insieme cosa potrebbe cambiare nei prossimi mesi in materia di Iva e vendite online e cos&#8217;è la neo piattaforma UE <em>Fit for Future</em>.</p><h2>Iva e commercio elettronico: una proroga per l&#8217;entrata in vigore della norma</h2><p>L&#8217;8 maggio 2020 la Commissione europea ha proposto all&#8217;Europarlamento e al Consiglio dei Ministri europeo di prorogare l&#8217;entrata in vigore delle norme previste in materia di Iva e commercio elettronico. Si tratta della norma approvata il 5 dicembre 2017 dal Consiglio UE, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2021.</p><p>Nata nel contesto delle strategie per un <strong>mercato unico digitale UE,</strong> la norma sull&#8217;Iva vuole facilitare e consentire il rispetto degli obblighi fiscali di tutte le imprese che vendono online. Questa misura mira, infatti, a contrastare i fenomeni di elusione e di evasione fiscale, e a proteggere la riscossione dell&#8217;Iva sugli acquisti digitali di beni e servizi.<br />Con l&#8217;entrata in vigore del pacchetto norme Iva per gli e-commerce, <strong>l&#8217;imposta sul valore aggiunto sarà versata nello Stato membro di residenza del consumatore,</strong> a favore di una distribuzione più equa del gettito fiscale tra i paesi UE.</p><p>Con l&#8217;approvazione di dicembre, il Consiglio prevede inoltre, l&#8217;ampliamento del portale già esistente (mini sportello unico) per la registrazione dell&#8217;Iva per le vendite a distanza UE; e l&#8217;apertura di un nuovo portale per la registrazione delle vendite provenienti da paesi terzi dal valore inferiore a 150€. In questo modo le imprese affronterebbero meno costi per il rispetto degli adempimenti fiscali.</p><p>Ora la Commissione Europea chiede di <strong>prorogare di 6 mesi</strong> <strong>l&#8217;entrata in vigore</strong> del nuovo obbligo, per favorire l&#8217;adeguamento di tutti gli Stati membri e dare modo alle imprese e ai cittadini di adattarsi dopo le difficoltà affrontate con la pandemia.</p><p>Per il momento, la richiesta della Commissione ha incontrato l&#8217;appoggio di alcuni esponenti di paesi membri, i quali – pur evidenziando di aver già provveduto al recepimento delle nuove norme – si sono dichiarati favorevoli alla proroga. Ciò nel rispetto di uno dei principi su cui si basa il pacchetto delle norme Iva, ossia essere in grado, per tutti gli Stati membri, di applicarle.</p><h3>DAC 6 e Fit for Future: c&#8217;è un tempo per attendere e uno per partire</h3><p>Altra richiesta che arriva da Bruxelles riguarda il posticipo di alcune scadenze per la presentazione o lo scambio di informazioni ai sensi della DAC (Direttiva sulla cooperazione amministrativa). La commissione UE chiede ancora tre mesi per consentire agli Stati membri di adeguarsi alla direttiva 2018/22/UE approvata dal Consiglio dei Ministri europeo il 25 maggio 2018. Questa misura definisce nuovi standard di comunicazione tra i paesi UE e le giurisdizioni estere con le quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni tra intermediari finanziari.</p><p><strong>Nella stessa occasione, la Commissione UE presenta poi la nuova piattaforma <em>Fit for Future</em>.</strong></p><p style="text-align: center;">&#8220;<em>La semplificazione e la riduzione della burocrazia, soprattutto per le Pmi, è quanto mai necessaria alla luce della pandemia di Covid-19</em>&#8220;.</p><p>È con queste parole che Maroš Šefčovič – Vice Presidente per le relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche eletto lo scorso settembre da Ursula von der Leyen &#8211; presenta la piattaforma.</p><p>Un gruppo di esperti si occuperà di aiutare l&#8217;esecutivo UE a <strong>semplificare le leggi europee attuali</strong> e a ridurre gli oneri amministrativi di imprese e cittadini.<br />Il gruppo sarà composto da stakeholders e rappresentanti governativi, i quali avranno anche il compito di mediare e unire le richieste degli Stati membri.</p><p>Anche i cittadini sono chiamati a dare il loro contributo; a loro, infatti, è dedicato un intero portale dal nome &#8220;<em>Have your say</em>&#8221; tramite cui poter esprimere opinioni o avanzare richieste di semplificazione.</p><p>Infine, è bene sottolineare che <em>Fit for Future</em> nasce per rendere la legislazione europea a prova di futuro, <strong>pronta quindi alle prossime sfide</strong> partendo dalla digitalizzazione.</p><h2>Cerchi un partner per supportare le tue vendite online? </h2><p>La proroga proposta per l&#8217;entrata in vigore del pacchetto norme Iva sul commercio elettronico potrebbe – se approvata &#8211; slittare al 1° luglio 2021. Le prime risposte potrebbero arrivare in autunno, a seguito di un confronto con le parti.</p><p>Nel frattempo le piccole e medie imprese che si avvalgono di marketplace e canali di distribuzione digitali per vendere i propri prodotti in Europa possono <strong>contare sull&#8217;aiuto dei nostri esperti in fiscalità internazionale.</strong></p><p>Resta ancora valida la norma che prevede la nomina necessaria di un rappresentante fiscale o dell&#8217;identificazione diretta nello Stato UE del consumatore, se diverso dal luogo in cui risiede la stabile organizzazione dell&#8217;impresa. Ciò vale al superamento di date soglie di fatturato e chi non rispetta la misura rischia pesanti sanzioni.</p><p><strong>Non esporre la tua impresa ad ulteriori rischi. </strong>Approfitta della nostra prima consulenza gratuita per ricevere maggiori informazioni sul servizio di rappresentanza fiscale.</p><p><strong>Scrivici.</strong></p>								</div>
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		<title>Germania: riduzione dell’Iva per sostenere il settore vendite</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/la-germania-stimola-la-domanda-interna-con-la-riduzione-dell-iva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 13:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rappresentanza Fiscale Estera]]></category>
		<category><![CDATA[iva germania 2020]]></category>
		<category><![CDATA[partita iva germania]]></category>
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					<description><![CDATA[Un pacchetto di aiuti senza precedenti. La Germania approva il pacchetto di aiuti di 130 milioni di euro per accelerare la ripresa economica della nazione. Il programma include misure importanti, come la temporanea riduzione dell&#8217;Iva volta a stimolare gli acquisti, favorendo la crescita della domanda interna e l&#8217;aumento delle vendite. Ecco i dettagli sul pacchetto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="7443" class="elementor elementor-7443" data-elementor-post-type="post">
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									<p><strong>Un pacchetto di aiuti senza precedenti.</strong></p><p>La Germania approva il pacchetto di aiuti di 130 milioni di euro per accelerare la ripresa economica della nazione. Il programma include misure importanti, come la temporanea riduzione dell&#8217;Iva volta a stimolare gli acquisti, favorendo la crescita della domanda interna e l&#8217;aumento delle vendite. Ecco i dettagli sul pacchetto di aiuti tedesco e scopri cosa fare per proteggere i tuoi affari in Europa da eventuali sanzioni.</p><h2>Un programma senza eguali: la Germania approva il pacchetto di aiuti post Covid-19</h2><p>Dopo 21 ore di trattative, il 3 giugno 2020 le coalizioni tedesche approvano il pacchetto di aiuti proposto dal Governo. Il programma mira a risollevare l&#8217;economia tedesca dalla crisi e dalle perdite generate dalla diffusione del Covid-19.</p><p>Il pacchetto di aiuti tedesco include misure importanti come: supporto ai comuni più colpiti dalla pandemia, bonus per le famiglie, &#8220;aiuti ponte&#8221; alle imprese in difficoltà, sostegni volti a sostenere gli investimenti futuri – come la promozione dell&#8217;elettro-mobilità – e l&#8217;importante <strong>riduzione dell&#8217;imposta sul valore aggiunto dal 19 al 16%.</strong></p><p>Quest&#8217;ultima misura è senz&#8217;altro la più importante perché stimola gli acquisti dei consumatori e dunque rinvigorisce la domanda interna.</p><p style="text-align: center;">&#8220;<em>Abbiamo un pacchetto di stimolo economico, un pacchetto per il futuro</em>&#8220;<br />Angela Merkel</p><p style="text-align: left;">Con queste parole la Cancelliera presenta quel che in effetti è un programma che non ha eguali, differente da tutti gli altri programmi nazionali approvati nell&#8217;area dell&#8217;Eurozone e con una somma pari a 130 miliardi di euro.</p><h2>Aiuti che si convertono in stimoli: l&#8217;Iva sarà ridotta per il resto del 2020</h2><p><strong>A partire dal 1° luglio,</strong> e fino alla fine del 2020, <strong>l&#8217;Iva sarà ridotta dal 19 al 16%</strong> (aliquota che varia dal 7 al 5%). Grazie alla riduzione dell&#8217;Iva, per i prossimi sei mesi i commercianti potranno proporre acquisti più vantaggiosi a consumatori maggiormente spinti – a loro volta – all&#8217;acquisto.</p><p>È in questo modo che la Germania sceglie di trasformare gli aiuti in stimoli; l&#8217;economia del paese deve riprendersi e questo obiettivo va perseguito con tutte le misure necessarie, incluse garanzie su prestiti e aiuti di liquidità. Secondo le previsioni, la riduzione temporanea dell&#8217;Iva porterà nelle casse dello Stato tedesco ben 20 miliardi di euro; è l&#8217;aiuto che diventa incentivo di rinascita economica.</p><h2>Vendi in Germania? Nomina un rappresentante fiscale per i tuoi versamenti Iva</h2><p>La riduzione dell&#8217;Iva per il resto del 2020 potrebbe generare l&#8217;aumento della domanda dei consumatori e dunque la crescita del volume delle vendite per aziende e commercianti.</p><p>La cessione di beni e/o servizi ad aziende o privati consumatori siti in luoghi diversi dal posto in cui risiede la stabile organizzazione del venditore comporta il versamento dell&#8217;Iva dovuta attraverso l&#8217;identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale.</p><p>Con l&#8217;aiuto dei nostri esperti in fiscalità internazionale, puoi <a href="https://www.tecnovat.it/servizi/identificazione-fiscale/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">aprire una posizione fiscale</a> in Germania e versare quanto dovuto per le vendite effettuate nel territorio tedesco. Un rappresentante fiscale in loco seguirà passo dopo passo le tue pratiche presso l&#8217;autorità tedesca, rispondendo prontamente in caso di controlli.</p><p>Le tue vendite presto potrebbero aumentare; perché dunque rischiare sanzioni per mancato rispetto degli adempimenti fiscali dovuti?</p><p><strong>Lascia fare a noi.</strong> Scrivici e approfitta della prima consulenza gratuita.</p>								</div>
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		<title>Come sfruttare i vantaggi dell’e-commerce estero senza incorrere in problemi fiscali</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/nomina-il-rappresentante-fiscale-per-vendere-prodotti-italiani-all-estero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 08:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rappresentanza Fiscale Estera]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalità internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce estero]]></category>
		<category><![CDATA[gestione centralizzata posizioni fiscali europee]]></category>
		<category><![CDATA[Rappresentanza fiscale estera]]></category>
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					<description><![CDATA[L’obiettivo dell’Unione europea è regolamentare il più possibile le attività on line, come abbiamo anche visto nei mesi precedenti, con la SCA &#8211; Strong Customer Authentication -, l’introduzione della digital tax e il trattamento dei dati personali.L’e-commerce ha da sempre rappresentato un mercato affascinante sia per i Paesi europei sia extra Ue. Ed oggi lo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="7397" class="elementor elementor-7397" data-elementor-post-type="post">
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									<p><span style="font-weight: 400;">L’obiettivo dell’Unione europea è regolamentare il più possibile le attività on line, come abbiamo anche visto nei mesi precedenti, con la SCA &#8211;<a href="https://tecnovat.it/strong-customer-authentication-obblighi-e-vantaggi-vendite-on-line/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Strong Customer Authentication</a> </span><span style="font-weight: 400;">-, l’</span><span style="font-weight: 400;">introduzione della <a href="https://tecnovat.it/vendite-online-e-digital-tax-a-che-punto-siamo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">digital tax</a> </span><span style="font-weight: 400;">e il trattamento dei dati personali.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">L’e-commerce ha da sempre rappresentato un mercato affascinante sia per i Paesi europei sia extra Ue. Ed oggi lo è ancor di più visto il periodo particolare dovuto all’emergenza mondiale che ancora ci coinvolge. Sono molte le imprese che hanno puntato al canale delle vendite on line per garantire continuità alla propria attività. Alcuni imprenditori si sono avvicinati all’e-commerce per la prima volta, anche improvvisando molto spesso, ma cercando di non perdere totalmente il flusso dei guadagni. C’è chi così ha acquisito nuovi clienti, chi ulteriore visibilità e chi ha compreso la necessità e l’importanza di essere presente anche on line, sfruttando le potenzialità che il mercato digitale offre, come ad esempio le vendite oltre i confini nazionali.</span></p><h2><b>E-commerce estero: la strategia di successo per il proprio business</b></h2><p>I negozi on line rappresentano una strategia di successo per lo sviluppo del proprio business, ma se vendere nel proprio Paese può risultare abbastanza semplice, di certo non è così se si intende vendere i propri prodotti nel resto d’Europa o al di fuori del mercato europeo. Vi sono, infatti, nell’ambito della regolamentazione europea, molte regole di cui tenere conto, sia per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, sia le procedure fiscali, che se non rispettate comportano sanzioni e sospensioni delle attività, con il rischio di gravi perdite economiche.</p><p><span style="font-weight: 400;">Inoltre, per fare in modo che un negozio on line duri nel tempo è importante prestare attenzione all’intera catena dell’e-commerce, a partire dall’approvvigionamento dei prodotti e alla definizione di un sito web che risulti facile ed intuitivo, fino alla logistica e alle modalità di pagamento e spedizione che si rendono disponibili ai consumatori.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span></p><h2><b>Vendite on line: tutela dei consumatori e rispetto della fiscalità estera</b></h2><p><span style="font-weight: 400;">Il Parlamento europeo si rivolge al comparto digitale e ai marketplace più importanti, come Amazon ed eBay, ad esempio, per fare in modo che le loro pratiche commerciali siano chiare e rispettino le regole in materia fiscale, tutelando il consumatore da frodi e azioni poco trasparenti. </span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Ci si riferisce sia alle</span><b> operazioni intracomunitarie</b><span style="font-weight: 400;">, cioè quelle che avvengono all’interno del territorio della Comunità europea tra due soggetti d’imposta registrati ai fini IVA in due diversi stati membri, sia alle </span><b>operazioni extra comunitarie</b><span style="font-weight: 400;">, in cui i beni provenienti da un Paese al di fuori della Comunità europea sono introdotti all’interno del territorio dello Stato o quando un bene lascia il territorio nazionale per essere destinato ad un Paese extra Ue. </span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Ogni volta che si verificano operazioni imponibili IVA vi è l’obbligo di identificarsi nel Paese di destinazione della merce o <a href="https://www.tecnovat.it/servizi/identificazione-fiscale/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nominare un rappresentante fiscale </a></span><span style="font-weight: 400;">che si occupi della liquidazione dell’IVA, della presentazione annuale dei redditi, della registrazione delle fatture attive e passive.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span></p><h2><b>Cooperazione e innovazione: le leve per un e-commerce che funziona</b></h2><p><span style="font-weight: 400;"> È necessario che vi sia cooperazione tra gli Stati e le diverse amministrazioni finanziarie al fine di facilitare lo sviluppo del commercio elettronico. L’Europa lavora affinché<strong> le normative seguano l’evoluzione tecnologica del commercio elettronico</strong>, aggiornandosi quindi in base ad essa.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Ciò soprattutto nell’ambito dell’<strong>e-commerce indiretto</strong> in cui si realizza una cessione di beni: la transazione avviene on line ma la merce viene consegnata all’acquirente tramite uno spedizioniere; nel caso invece dell’<strong>e-commerce diretto</strong> la transazione avviene on line ma la consegna del bene avviene telematicamente, come nel caso dell’acquisto di un software, di un sito web, di un corso di formazione, etc.</span></p><h2><b>Idealo: cosa mostra il report annuale sull’e-commerce italiano?</b></h2><p><span style="font-weight: 400;">Come ogni anno</span><b> Idealo</b><span style="font-weight: 400;"> &#8211; </span><b>portale internazionale di comparazione dei prezzi in Europa</b><span style="font-weight: 400;"> &#8211; ha analizzato il comportamento d’acquisto on line degli italiani che utilizzano la comparazione dei prezzi prima di procedere ad un acquisto. L’analisi ha fatto emergere quali sono i prodotti più acquistati, i dati demografici, le abitudini di acquisto e i periodi in cui si concentrano maggiormente gli acquisti, come ad esempio durante il Black Friday.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">L’indagine ha rilevato come il mercato digitale italiano sia dominato da acquirenti abituali, cioè quelli che effettuano almeno un acquisto al mese; si tratta per lo più di uomini di età media tra 35 e 44 anni, la quale scende invece in Paesi come Germania, Francia ed Austria; il 95% degli e-consumer italiani legge linee guida, recensioni ed opinioni di altri utenti prima di finalizzare l’acquisto; i prodotti con risparmio maggiore sono risultati i videogiochi, le casse altoparlanti, gli aspirapolvere, gli obiettivi fotografici, i televisori, le console di giochi, le scarpe per bambini, gli smartphone, le cuffie ed infine i tablet.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span></p><h2><b>Espandi il tuo e-commerce all’estero con il nostro team</b></h2><p><span style="font-weight: 400;">Vendere on line prodotti italiani all’estero offre molteplici vantaggi, ma il quadro normativo e fiscale legato all’e-commerce non è per niente semplice.  In TecnoVAT ti supportiamo in tutto l&#8217;iter burocratico, </span><span style="font-weight: 400;">a prescindere da quale sia il settore della tua attività.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><b>Ci occupiamo dell’apertura della posizione IVA in tutti i Paesi della Comunità europea </b><span style="font-weight: 400;">nei quali la vendita dei tuoi prodotti supera la soglia di fatturato minimo, che ti ricordiamo essere diversa da Paese a Paese, da un minimo di 35,000 euro ad un massimo di 100,000 euro.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Essere seguiti, soprattutto nel momento più delicato, quale l&#8217;inizio della tua attività commerciale on line, è fondamentale.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Vuoi iniziare a vendere su Amazon per ottenere visibilità in altri Paesi Ue? Nessun problema, gestiamo tutti gli adempimenti fiscali necessari, in modo che tu possa lanciare senza rischi il tuo nuovo business on line.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Lasciati guidare dal nostro team di esperti multilingua, ci occupiamo di tutti gli obblighi IVA, informandoti dei continui aggiornamenti sulle normative locali. </span><b>Contattaci.</b><b><br /></b>[:]</p>								</div>
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		<title>Vendite online e digital tax: a che punto siamo?</title>
		<link>https://www.tecnovat.it/vendite-online-e-digital-tax-a-che-punto-siamo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tecno VAT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 08:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rappresentanza Fiscale Estera]]></category>
		<category><![CDATA[rappresentanza fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[vendite online in Europa]]></category>
		<category><![CDATA[web tax globale]]></category>
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					<description><![CDATA[La proposta del Pillar One dell&#8217;OCSE, presentata in occasione del G20 di Riyad, è ancora materia di discussione per la comunità internazionale. Il consenso delle parti coinvolte c&#8217;è, ma manca un accordo finale in merito alla digital/web tax. Cosa è stato fatto finora? Perché si rimanda ancora? Ecco gli aggiornamenti e i dettagli che interessano [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="7375" class="elementor elementor-7375" data-elementor-post-type="post">
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									<p>La proposta del Pillar One dell&#8217;OCSE, presentata in occasione del G20 di Riyad, è ancora materia di discussione per la comunità internazionale. Il consenso delle parti coinvolte c&#8217;è, ma manca un accordo finale in merito alla digital/web tax. Cosa è stato fatto finora? Perché si rimanda ancora? Ecco gli aggiornamenti e i dettagli che interessano anche chi vende online in Europa.</p><h2>Digital tax e Pillar One OCSE: c&#8217;è consenso, ma manca un accordo</h2><p>La crescita dell&#8217;economia digitale ha rivoluzionato il panorama dell&#8217;economia globale.<br />In questi anni, ogni Stato ha dovuto fare i conti con l&#8217;adattamento delle proprie politiche fiscali al fine di internazionalizzare le strutture finanziarie e provvedere alla tassazione delle crescenti operazioni transfrontaliere.</p><p>Nonostante ciò, ad oggi, <strong>non esiste una politica fiscale unitaria e globale,</strong> che consenta di tassare allo stesso modo le società tecnologiche a fronte dei ricavi maturati in territori diversi dal luogo in cui sorge la loro stabile organizzazione. Ciò provoca talvolta fenomeni di evasione fiscale, di controversie &#8211; come la doppia imposizione – e di elusione fiscale.</p><p>Ecco perché l&#8217;OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) <a href="https://tecnovat.it/la-tassazione-dell-economia-digitale-nel-2020/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">avanza la proposta del Pillar One</a>, per la <strong>riallocazione dei profitti e del corrispondente gettito fiscale</strong> nei paesi e nelle giurisdizioni in cui si trovano i mercati delle multinazionali e i loro clienti.</p><h3>Pillar One: cosa è stato fatto finora e perché si rimanda ancora</h3><p>A fine gennaio 2019, in occasione della riunione dell&#8217;OCSE – G20 viene firmato l&#8217;accordo &#8220;<em>Addressing the Tax challenges of The Digitalisation of The Economy</em>&#8221; volto alla definizione di <strong>una soluzione unitaria e definitiva per la tassazione delle società della digital economy.</strong></p><p>Dopo diversi lavori preliminari e l&#8217;esposizione della proposta a Washington nell&#8217;ottobre 2019, le speranze per la definizione di uno schema di tassazione unitario vengono inizialmente poste nel G20 di Riyad, tenutosi il 22 e il 23 febbraio 2020 in Arabia Saudita.<br />Durante l&#8217;incontro, tutte le parti coinvolte hanno espresso il loro consenso formale a procedere, senza arrivare però ad una soluzione condivisa.</p><p><strong>Cosa è accaduto poi?</strong></p><p>Gli Stati Uniti, terra madre dell&#8217;88% delle società tecnologiche, hanno definito l&#8217;accordo discriminatorio per le società statunitensi ed hanno avanzato il <em>safe harbor</em> come controproposta.<br />L&#8217;Europa, invece, favorevole alla proposta dell’OCSE, in un primo momento ha annunciato di voler andare avanti e concludere entro dicembre 2020, oggi però manifesta la necessità di posticipare il tutto a metà 2021.</p><p>Di recente, infatti, l&#8217;OCSE ha presentato un rapporto che conferma l&#8217;intenzionalità a procedere della comunità internazionale per la definizione di uno schema unico per la tassazione dei servizi digitali. Ciò che ostacola però l&#8217;avanzamento dei lavori è l&#8217;emergenza sanitaria. <strong>La comunità internazionale è impegnata a combattere contro il Coronavirus e rimanda tutto al prossimo anno.</strong><br />Pertanto, si continuerà a negoziare, con la speranza di arrivare presto ad un accordo.</p><h4>Safe harbor: il principio dell’approdo sicuro spunta anche in materia fiscale</h4><p>Safe harbor significa letteralmente &#8216;approdo sicuro&#8217;; una terminologia anglosassone che nella scienza giuridica identifica una norma o un principio giurisprudenziale che consente di violare una regola più generale.</p><p>Nel 2000 questo termine è stato utilizzato per distinguere l&#8217;accordo siglato tra l&#8217;UE e gli Stati Uniti, per definire le modalità che le società americane dovevano adottare per far sì che si verificasse il passaggio dei dati personali dei cittadini europei in America.<br />Questo consentiva alle società americane di mettersi al riparo in materia di violazione della privacy.</p><p>Per effetto della sentenza Schrems della Corte di Giustizia UE, oggi quest&#8217;accordo è nullo, ma il nome safe harbor continua ad essere usato da alcuni esponenti politici americani. Stever Mnuchin, segretario del tesoro statunitense, parla di un safe harbor proprio in occasione del G20 di Riyad, annunciando di avere <strong>una norma ad hoc per proteggere le società americane dall&#8217;eventuale approvazione della digital tax. </strong>Una legge che consentirebbe alle società tecnologiche di evitare di pagare le tasse nei paesi esteri scegliendo il sistema di tassazione fiscale che preferiscono.</p><h3>Società tecnologiche e vendite online: un gettito fiscale imponente</h3><p>Oggi le società tecnologiche che vendono online beni o servizi mediante l&#8217;uso di piattaforme digitali sono tenute a versare quanto richiesto nel paese in cui sorge la loro stabile organizzazione a fronte dei guadagni maturati. Per le vendite all&#8217;estero &#8211; e dunque a fronte dei guadagni maturati altrove &#8211; queste società devono invece rispettare politiche fiscali diverse e versare determinate somme al superamento di soglie di fatturato nazionali.<br />Talvolta, grazie ad alcuni cavilli legislativi, gran parte del loro utile viene spostato in paesi a fiscalità agevolata generando una perdita fiscale per gli Stati esteri in cui si registrano le vendite.</p><p><strong>Tutte queste società sono interessate dalla digital tax globale;</strong> si tratta di grandi colossi del web che negli anni hanno subito diverse denunce, prima pubbliche e poi istituzionali. L&#8217;accusa mossa nei loro confronti è quella di utilizzo di strutture legali complesse e licenze e/o diritti di proprietà intellettuale per limitare i loro pagamenti fiscali in modo elusivo e illecito.</p><h3>La digital tax e l&#8217;Europa</h3><p>Intanto che si giunga ad un sistema di tassazione unitario, l&#8217;Unione Europea e i diversi paesi membri hanno scelto di pronunciarsi e di cominciare a muoversi.</p><p><strong>La Francia tassa del 3%</strong> i ricavi delle società con 750 milioni di euro di fatturato globale e un ricavo pari a 25 milioni di euro per vendite digitali effettuate nei confini francesi. <strong>Stessa aliquota anche per l&#8217;Italia,</strong> che tassa del 3% i ricavi generati da società estere aventi un fatturato globale pari ad almeno 750 milioni di euro e ricavi pari ad almeno 5,5 milioni di euro per vendite digitali. Un regime che si applica nel 2021 per i ricavi del 2020.</p><p><strong>L&#8217;Italia è pronta a mantenere in vigore questo sistema fino al raggiungimento di un accordo </strong>internazionale in materia di tassazione delle digital companies.</p><p>La Turchia ha dato il via libera per una digital tax nazionale con un tasso pari al 7,5%. Nel Regno Unito la nuova legislazione imporrebbe un prelievo pari al 2% sui ricavi dei motori di ricerca, sulle piattaforme di social media e sulle compravendite online.</p><p>Austria, Spagna e Belgio stanno elaborando nuove strategie per una digital tax nazionale e la Lettonia si è espressa favorevole a tale cambiamento.</p><h2>Vendi beni o servizi online in Europa? Scrivici.</h2><p>Fino all&#8217;approvazione definitiva di un sistema di tassazione unitario tutte le società interessate dalla vendita di beni o servizi online in Europa, anche mediante piattaforme digitali, devono continuare a rispettare le norme fiscali, le soglie di fatturato nazionali e adempiere ai versamenti dell&#8217;Iva attraverso il procedimento dell&#8217;identificazione diretta o la nomina del rappresentante fiscale.</p><p>Grazie al nostro team di <strong>esperti in fiscalità internazionale e rappresentanza fiscale</strong> assicuriamo ai nostri clienti assistenza in tutta Europa. Se vuoi saperne di più compila il form e ricevi una prima consulenza gratuita.</p>								</div>
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