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Brexit e IVA: identificazione diretta in UK per le vendite a distanza

Brexit e IVA hanno cambiato in modo radicale le regole per le vendite di beni tra UE e Regno Unito.
Le cessioni non sono più intracomunitarie e richiedono una valutazione puntuale del ruolo del venditore, del valore delle spedizioni e del canale di vendita utilizzato.

Questo articolo approfondisce come gestire l’IVA nelle vendite a distanza verso il Regno Unito, chiarendo quando è necessaria l’identificazione diretta e come applicare correttamente le regole in vigore.

Cos’è cambiato dopo la Brexit nei rapporti IVA tra UE e Regno Unito?

Dopo la Brexit, le vendite UE–UK non sono più intracomunitarie ma operazioni di importazione ed esportazione soggette a IVA e dogana.

Dalla fine del periodo transitorio, il Regno Unito applica un sistema IVA autonomo. L’accordo di cooperazione con l’Unione europea disciplina gli scambi commerciali, ma non ripristina il regime IVA intracomunitario.

Questo significa che il trattamento fiscale delle vendite a distanza deve essere valutato secondo le regole britanniche, con particolare attenzione alla soglia di valore delle spedizioni e alla responsabilità dell’assolvimento dell’imposta.

Come funzionano le vendite a distanza UE–Regno Unito?

Le vendite a distanza verso il Regno Unito seguono regole diverse in base al valore della spedizione, con una soglia chiave fissata a 135 sterline.

Le cessioni dall’UE verso il Regno Unito sono considerate esportazioni. La normativa UK distingue le operazioni in base al valore complessivo della spedizione, introducendo una soglia che incide direttamente sugli obblighi IVA e doganali del venditore.

Quando la spedizione è pari o inferiore a 135£?

Per spedizioni fino a 135£ l’IVA non si paga in dogana, ma viene applicata al momento della vendita e dichiarata nel Regno Unito.

In questo scenario, il venditore europeo è generalmente tenuto a:

  • aprire una partita IVA nel Regno Unito
  • ottenere un codice EORI, se coinvolto come importatore
  • applicare l’IVA al momento della vendita
  • presentare dichiarazioni IVA periodiche

L’IVA non viene assolta all’importazione, ma gestita attraverso le dichiarazioni IVA periodiche secondo le regole britanniche.

Cosa succede se la spedizione supera le 135£?

Oltre le 135£, l’IVA viene gestita in fase di importazione e dipende dalla resa Incoterms utilizzata.

Quando il valore della spedizione supera la soglia, l’IVA e gli eventuali dazi sono dovuti in dogana. Il soggetto responsabile del pagamento dipende dalla resa contrattuale adottata.

DDP e DAP: chi paga IVA e dazi dopo la Brexit?

Con DDP il venditore è responsabile di IVA, dazi e formalità doganali, mentre con DAP tali obblighi ricadono sull’importatore.

  • DDP (Delivered Duty Paid): il venditore si occupa di IVA, dazi e formalità doganali prima della consegna
  • DAP (Delivered At Place): l’acquirente assume il ruolo di importatore e paga IVA e dazi

Se il venditore è identificato ai fini IVA in UK, può utilizzare il meccanismo di contabilità IVA posticipata, indicando l’imposta nella dichiarazione periodica senza versarla in dogana a ogni importazione.

Come funziona il regime IVA UK per le vendite a distanza?

Il regime IVA UK distingue tra vendite B2C e B2B e considera il ruolo dei marketplace.

La normativa britannica tiene conto di tre elementi:

  • valore della spedizione
  • tipologia di cliente
  • utilizzo o meno di un marketplace (OMP)

La soglia di 135£ si riferisce al valore complessivo della spedizione, non ai singoli articoli, ed è stata introdotta per semplificare la gestione fiscale delle spedizioni di basso valore.

Come gestire le vendite B2C sotto i 135£?

L’IVA è applicata al momento della vendita dal soggetto responsabile, che può essere il venditore o il marketplace.

Se la vendita avviene tramite marketplace, è generalmente il marketplace a:

  • applicare l’IVA
  • dichiararla
  • versarla all’amministrazione fiscale britannica

Se la vendita avviene senza marketplace, il venditore europeo identificato in UK resta responsabile della gestione IVA.

Come funzionano le vendite B2B sotto i 135£?

Nelle vendite B2B si applica il reverse charge, se l’acquirente ha una partita IVA UK valida.

In questo caso:

  • l’acquirente comunica il proprio numero IVA UK
  • l’IVA è assolta dall’acquirente tramite inversione contabile
  • in fattura va indicato che l’imposta è a carico del cliente

Se il numero IVA non è valido, la vendita deve essere trattata come B2C.

Perché l’identificazione diretta in UK è centrale?

L’identificazione diretta consente alle aziende UE di adempiere correttamente agli obblighi IVA nel Regno Unito.

La registrazione IVA è necessaria soprattutto per:

  • vendite B2C
  • gestione di magazzini in UK
  • utilizzo di rese che attribuiscono al venditore il ruolo di importatore

La registrazione avviene presso HMRC, l’autorità fiscale e doganale britannica, e il numero IVA deve essere indicato nella documentazione commerciale.

Il supporto di Tecno VAT nella gestione IVA UK

Tecno VAT interviene nelle fasi chiave della gestione IVA UK, a partire dall’analisi del modello di vendita adottato dall’azienda. In particolare, il supporto riguarda:

  • la valutazione dell’obbligo di apertura della partita IVA nel Regno Unito
  • la gestione dell’identificazione diretta presso HMRC
  • l’impostazione corretta dei flussi IVA in funzione del valore delle spedizioni
  • il coordinamento tra trattamento IVA e procedure doganali
  • il supporto nella gestione delle dichiarazioni IVA britanniche

Questo approccio consente alle imprese di operare nel mercato UK con un assetto fiscale coerente rispetto alle regole post-Brexit, riducendo il rischio di errori in fase di importazione, fatturazione e dichiarazione.

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